Imprese di pulizia
In base all’art. 1 del Decreto Ministeriale n.274 del 07.07.1997, per imprese di pulizie si intendono tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:
- Attività di pulizia: complesso di operazioni aventi lo scopo di rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
- Attività di disinfezione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distribuzione o inattivazione di organismi patogeni.
- Attività di disinfestazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.
- Attività di derattizzazione: complesso di operazioni avente lo scopo di disinfestare, distruggere completamente o ridurre il numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.
- Attività di sanificazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani gli ambienti migliorandone le condizioni del microclima della temperatura, dell’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore.
NON RIENTRANO nell’attività d’impresa di pulizia di cui alla legge n.82/94 le seguenti attività
(precisazione del Ministero dell’Industria diramata con lettera circolare dell'8/01/2001):
- Pulizia di caminetti;
- Espurgo dei pozzi neri;
- Sterilizzazione di terreni ed ambienti;
- Pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
- Manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri;
- Attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.
L’accertamento dei requisiti tecnico-professionali viene effettuato sia per le imprese artigiane che per quelle iscritte al Registro delle Imprese, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda/denuncia.
La regione Emilia-Romagna con delibera n. 438 del 26/03/2018 ha adottato la nuova modulistica unificata e standardizzata relativa all’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, recependo l’accordo 22 febbraio 2018 della conferenza unificata Governo-Regioni-Enti locali, avente come oggetto l’approvazione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze ai sensi dell'art.9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281
Il D.L. 7 del 31/01/2007 è stato convertito dalla L.40 del 2/04/2007, che all’art.10 definisce “Misure urgenti per liberalizzazione di alcune attività economiche”, per cui le attività di Pulizia e Disinfezione sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività e non sono subordinate al possesso dei requisiti tecnico-professionali, culturali o di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Dal 3/04/2007, data di entrata in vigore della normativa, le imprese aventi i requisiti artigiani, anche se già iscritte al Registro Imprese, sono tenute all’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.
Può essere nominato responsabile tecnico:
per le imprese artigiane:
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per le imprese non artigiane:
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È possibile essere responsabile tecnico in una sola impresa artigiana.
Revoca del responsabile tecnico per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
La revoca deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e non richiede accettazione.
È importante ricordare che se il responsabile tecnico viene revocato senza sostituzione, è obbligatorio cessare anche l’attività.
- assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare (per le imprese individuali), dei soci (per le società di persone), degli amministratori (per le società di capitali e cooperative), salvo riabilitazione ai sensi dell’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n.108, ovvero l’integrale pagamento dei debiti connessi al protesto;
- iscrizione all’INAIL di tutti i propri addetti, per i quali sussiste l’obbligo;
- iscrizione all’INPS di tutti i propri addetti per i quali sussiste l’obbligo;
- applicazione dei contratti collettivi di lavoro (qualora occupi personale dipendente);
- esistenza di almeno un conto corrente bancario o postale.
Per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione C-D-E è richiesta la nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali.
I cittadini che sono in possesso di titoli professionali acquisiti in paesi extracomunitari o in paesi appartenenti all’Unione Europea devono preventivamente attivare la procedura di riconoscimento del titolo in questione presso il Ministero dello Sviluppo Economico. La domanda deve essere presentata unitamente alla documentazione relativa ai titoli da riconoscere e deve indicare l’attività in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento.
Il responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
A. TITOLO DI STUDIO
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività (che preveda un corso biennale di chimica e nozioni di scienze naturali e biologiche);
- attestato di qualifica attinente l’attività conseguito ai sensi della legge 845/78 (che preveda un corso biennale di chimica e nozioni di scienze naturali e biologiche).
B. OBBLIGO SCOLASTICO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE
- assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente che, per i nati dal 1952 consiste nella frequenza di otto anni scuola (elementare – media inferiore) mentre per i nati fino al 1951 nel conseguimento della licenza elementare;
- esercizio di tre anni di attività lavorativa nel caso di attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, in qualità di dipendente qualificato, collaboratore familiare, amministratore, socio partecipante o titolare di impresa.
L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese o enti preposti allo svolgimento di tali attività.
C. CASI PARTICOLARI
- soggetto già abilitato in quanto è stato responsabile tecnico di un’altra impresa;
- soggetto già abilitato dalla Commissione Prov.le per l’Artigianato / Camera di Commercio (il riconoscimento dei requisiti ha validità su tutto il territorio nazionale);
- dipendente di impresa/ente non del settore, dotata di ufficio tecnico interno. Può richiedere l’abilitazione allegando alla denuncia una dichiarazione del datore di lavoro in ordine alle mansioni svolte e la qualifica conseguita nel periodo lavorativo.
N.B. Il responsabile tecnico non può essere un consulente o un professionista esterno.
I requisiti di onorabilità previsti dall’art.2 comma 1 della legge 82/94 devono essere posseduti da:
- titolare (impresa individuale) e, quando questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
- tutti i soci per le società in nome collettivo (s.n.c.);
- tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice (s.a.s.) o società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);
- tutti gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
Le imprese di pulizie possono richiedere l’iscrizione qualora nei confronti dei suddetti soggetti:
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni salvo riabilitazione;
- non sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio:
- contro la fede pubblica da artt. 453 a 498 c.p.: falsificazione di monete, spendita o introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art.453), alterazione di monete (art.454), spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art.455), ecc…, contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la fede pubblica da artt. 692 a 694 c.p.
Gli artt. 465, 466, 498 con D.lgs. 507/99 sono stati depenalizzati, pertanto, non sono considerati più reati, ma illeciti amministrativi.
- contro il patrimonio da artt. 624 a 649 c.p.: furto (da artt. 624 a 626), sottrazione di cose comuni (627), rapina (628), estorsione (629), sequestro di persona a scopo di estorsione (630), usurpazione (631), ecc.., circonvenzione di persone incapaci (643), usura (644), frode in emigrazione (645), appropriazione indebita (646-647), ricettazione (648), riciclaggio (648 bis), ecc.. salvo riabilitazione;
- mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte (art.30 c.p.) o all’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese (art.32 c.p.), salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16.03.1942 n.267;
- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle legge 27.12.1956 n.1423, 10.02.1962 n.57, 31.05.1965 n.575 e 13.09.1982 n.646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso (416 c.p.);
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513-bis del codice penale (illecita concorrenza con minaccia o violenza);
- non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
Se trattasi del DPR 1124/65 – T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – gli artt. 53 e 54 sono stati depenalizzati , pertanto le violazioni sono state trasformate in illeciti amministrativi.
AVVERTENZA: considerata la delicatezza e la complessità della materia in questione, l’Ufficio rimane a disposizione dell’utente per chiarimenti relativi al possesso dei requisiti morali, sconsigliando l’utilizzo di tale autocertificazione in caso di dubbio. Si precisa che i reati elencati sono superati dalla riabilitazione ottenuta e dalla eventuale sospensione condizionale della pena accordata (art.166 c.p.); il carattere ostativo del reato è confermato in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento artt. 444, 445 c.p.p. – salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell’art.445, comma 2 c.p.p.) e di non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario giudiziale.
Nel modulo devono essere presenti i seguenti dati: generalità del dichiarante, indicazione della attività (o delle attività) per cui si richiede l’abilitazione, dati del responsabile tecnico, indicazione della motivazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali, firma del legale rappresentazione e del responsabile tecnico (quest’ultima solo per accettazione).
Si ricorda che al modello SCIAPUL è necessario allegare:
- fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del denunciante e del responsabile tecnico ( in caso di attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) ;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante le esatte mansioni svolte dal dipendente nel caso l’attività sia stata preststa presso una impresa/ente “non del settore” dotata di ufficio tecnico interno;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà (INTERCALARE) in ordine all’assenza di protesti negli ultimi 5 anni e al possesso dei requisiti di onorabilità per tutti i soci per le società in nome collettivo, per tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, per tutti gli amministratori per ogni tipo di società ivi comprese le cooperative. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante;
- copia della denuncia INAIL, dalla quale risulti lo svolgimento della specifica attività presso un’impresa del settore qualora siano soci accomandanti, soci di capitale o amministratori di società di capitali a chiedere l’accertamento dei requisiti sulla base dell’esperienza lavorativa svolta presso la stessa impresa (per le imprese non artigiane).
Le imprese di pulizie operanti nel settore per almeno un biennio che intendono partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, sono iscritte, su domanda da presentarsi con il modello INTERCALARE FASCE unitamente alla relativa pratica telematica di modificazione al Registro delle Imprese, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume d’affari al netto dell’IVA:
a) fino a 51.646,00 euro
b) fino a 206.583,00 euro
c) fino a 361.520,00 euro
d) fino a 516.457,00 euro
e) fino a 1.032.914,00 euro
f) fino a 2.065.828,00 euro
g) fino a 4.131.655,00 euro
h) fino a 6.197.483,00 euro
i) fino a 8.263.310,00 euro
l) oltre 8.263.310,00 euro
L’impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni. La fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio.
Nel caso di iscrizione nella prima fascia l’importo medio deve essere almeno di 30.987,41 euro.
Ai fini dell’iscrizione nella fascia la legge non ha previsto alcuna distinzione tra i settori di attività. Per cui l’impresa che opera in più settori delle pulizie (pulizia, sanificazione, ecc..) può far valere, ai fini dell’iscrizione nella fascia, il proprio volume d’affari indipendentemente dallo specifico settore di pulizie in cui lo ha realizzato (circ. MICA n.3428/c del 25/11/97).
Ai fini dell’inserimento nella relativa fascia di classificazione, l’impresa deve rispondere, a norma dell’art.3 del D.M. 274/97 ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:
- avere fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell’importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione; per l’inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all’importo massimo della stessa fascia (€ 51.646,00).
Nella tabella sottostante si propone il calcolo delle percentuali dei servizi eseguiti per ciascuna fascia (arrotondato all’unità di euro):
Fascia di classificazione
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Un servizio (€)
|
Due servizi (€)
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Tre servizi (€)
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Fascia a)
Fascia b)
Fascia c)
Fascia d)
Fascia e)
Fascia f)
Fascia g)
Fascia h)
Fascia i)
Fascia l)
|
12.395,00
20.658,00
82.633,00
144.608,00
206.583,00
413.166,00
826.331,00
1.652.662,00
2.478.993,00
3.305.324,00
|
15.494,00
25.823,00
103.291,00
180.760,00
258.228,00
516.457,00
1.032.914,00
2.065.828,00
3.098.741,00
4.131.655,00
|
18.592,00
30.987,00
123.949,00
216.192,00
309.874,00
619.748,00
1.239.497,00
2.478.993,00
3.718.490,00
4.957.986,00
|
- avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito di retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione;
- esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con la titolarità di un conto corrente bancario o postale e da apposite dichiarazioni bancarie o postali riferite agli affidamenti effettivamente accordati
L’impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui alla lettera b) ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge, deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa (DURC).
Nel modulo devono essere presenti i seguenti dati:
- generalità del dichiarante;
- indicazione della fascia nella quale l’impresa intende iscriversi;
- dichiarazione in ordine al periodo di attività nel settore delle pulizie;
- indicazione del conto corrente bancario o postale e del relativo istituto di credito;
- indicazione in ordine all’importo medio del volume d’affari;
- dichiarazione in ordine ai servizi eseguiti ed i relativi importi;
- dichiarazione in ordine alla documentazione che si allega;
- dichiarazione in ordine ai costi sostenuti per il personale dipendente;
- firma del titolare/legale rappresentante.
Documentazione da presentare
Al modello INTERCALARE FASCE per l’iscrizione nella fascia di classificazione occorre allegare:
- documento di identità del richiedente;
- dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni o nel minor periodo (comunque non inferiore a due anni);
- copia dei modelli 770 per ciascuno degli anni di riferimento;
- copia del libro unico, o, in alternativa, dei mod. 770 o autodichiarazioni;
- gli attestati dell’INPS e dell’INAIL di regolarità contributiva;
- elenco dei servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo – anche cessati (Intercalare servizi)
- elenco dei contratti in essere (Intercalare contratti);
- dichiarazioni rese dai committenti (40% per uno, 50% per due, 60% per tre) - Intercalare committenti;
- se l’impresa svolge più attività, specifiche autodichiarazioni indicanti la percentuale di incidenza dell’importo relativo al settore pulizie nel suo complesso sul fatturato.
Comunicazione delle variazioni
Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio per le società obbligate al deposito al Registro Imprese del bilancio, invece per gli altri tipi di impresa il termine cade entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione annuale della denuncia dei redditi.
È invece facoltativa la comunicazione della sussistenza dei presupposti per la classificazione dell’impresa in una fascia superiore.
In entrambi i casi è necessario utilizzare la denuncia di modifica relativa al Registro delle Imprese e il modello INTERCALARE FASCE con allegata la documentazione necessaria.
L’Ufficio può procedere all’accertamento del permanere in capo alle imprese di pulizie dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 D.M. 274/97 e degli altri requisiti di capacità economica-finanziaria in qualsiasi momento con le modalità di cui all’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n.241, anche su segnalazione delle amministrazioni competenti o degli organismi portatori di interessi diffusi di cui all’articolo 9 della stessa legge, ovvero su denuncia di singoli interessati.
- L’assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare (per le imprese individuali), dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni), degli amministratori (per le società di capitali e cooperative) verrà accertata d’ufficio attraverso il registro informatico della Camera di Commercio;
- la verifica presso il Casellario Giudiziario dei requisiti di onorabilità per il titolare ed eventuale institore o direttore (se impresa individuale), per tutti i soci per le società in nome collettivo, per tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, per tutti gli amministratori per ogni altro tipo di società ivi comprese le cooperative, così come previsto dall’art.2 legge n.82/94, sarà effettuata dall’Ufficio Attività Artigiane sulle dichiarazioni sostitutive rese;
- l’Ufficio, inoltre, accerterà autonomamente l’insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste dall’art.10 della L.575/65 e succ. modificazioni e all’art.67 del D. Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia) per i seguenti soggetti indicati all’art.5 del D.lgs. 490/94 all. 5:
- titolare di impresa individuale
- tutti i soci di s.n.c.
- i soci accomandatari di s.a.s. o s.a.p.a.
- il legale rappresentante e gli eventuali componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato coloro che le rappresentano stabilmente in Italia.
Le imprese iscritte nel Registro Imprese o nell’Albo Imprese Artigiane sono sospese, limitatamente all’esercizio delle attività con motivato provvedimento del responsabile del procedimento qualora venga accertata:
- l’assunzione da parte dell’impresa di una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e succ. mod.;
- una infrazione in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili alle imprese di pulizia.
La sospensione può essere accordata anche al venire meno di uno dei requisiti (capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa, onorabilità), qualora l’impresa interessata presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvio delle procedure di cancellazione apposita istanza e la stessa si impegni a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il termine di sospensione.
La giunta della Camera di Commercio può autorizzare, nei confronti delle imprese sospese, la prosecuzione di tutti i contratti, non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; nel caso di cui alla lettera c) la predetta autorizzazione è data anche a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, se il comportamento dell’impresa non risulta determinato da dolo o colpa grave.
La sospensione ha la durata di 90 gg. rinnovabili, su istanza dell’impresa, per una sola volta con provvedimento motivato.
Scaduto definitivamente il periodo di sospensione senza che l’impresa abbia posto rimedio alle irregolarità, viene disposta la cancellazione limitatamente all’esercizio delle attività di pulizia.
Ove l’impresa non sia costituita in forma societaria e svolga soltanto attività di pulizia, la cancellazione per dette attività comporta la cancellazione dal Registro Imprese e dall’Albo Imprese Artigiane.
Avverso il provvedimento è facoltà dell’impresa esperire ricorso alla Giunta camerale, ovvero al Servizio regionale, entro 60 gg dalla data della notifica.
Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, provvede all’accertamento delle eventuali sanzioni nonché alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 delle legge 24 novembre 1981, n. 689, il responsabile del procedimento.
- Per le imprese che non comunicano alla Camera di Commercio ogni variazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa nei termini previsti dei trenta giorni, viene applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207,00 euro a 620,00 euro.
- Qualora l’impresa eserciti l’attività senza essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, o nonostante l’avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, il titolare dell’impresa individuale, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 103,29 euro a 516,46 euro – sanzione penale.
- Qualora l’impresa di pulizie affidi lo svolgimento di attività ad imprese che non risultino in regola, il titolare dell’impresa individuale, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 103,29 euro a 516,46 euro – sanzione penale.
- A chiunque stipuli contratti con imprese di pulizie non iscritte o cancellate dal Registro delle Imprese, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 euro a 1.033,00 euro. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.164,00 euro a 25.823,00 euro.
- I contratti stipulati con imprese di pulizie non iscritte o cancellate dal Registro delle Imprese, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.
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