Garanzia assicurativa obbligatoria
Ai sensi dell’art. 3, comma 5-bis della legge 3/2/1989 n. 39 modificata dall’art. 18 della legge 5/3/2001 n. 57 «per l’esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti».
Con note datate 18/12/2001 (prot. n. 515950) e 27/3/2002 (prot. 503649) il Ministero delle attività produttive ha fornito alcune indicazioni in merito, precisando che la locuzione «idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti» indica la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti.
L’ammontare minimo di copertura della polizza (modificato dalla circolare del 27/3/2002) è così stabilito dal Ministero:
€ 260.000,00 per le ditte individuali
€ 520.000,00 per le società di persone
€ 1.550.000,00 per le società di capitali.
La menzionata polizza dovrà coprire tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgano l’attività di mediazione nell’ambito dell’impresa.
Qualora l’agente di affari in mediazione ovvero la società di mediazione risultino esercitare l'attività di mediazione in più settori, sarà necessario assicurare separatamente con la medesima polizza i rischi inerenti le diverse attività ovvero stipulare più polizze.
Nell’ipotesi in cui il mediatore svolga l’attività sia in forma societaria sia individualmente dovrà stipulare tante polizze quante sono le società attraverso le quali esercita l’attività nonché la polizza per l’esercizio individuale della mediazione.
Al momento della Comunicazione di inizio dell’attività di mediazione presso il Registro delle Imprese occorre che l’iscritto presenti contestualmente copia della polizza assicurativa dalla quale sia possibile evincere: data di decorrenza, soggetto contraente/assicurato, massimale, scadenza.
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