Autoriparazione
Le imprese che intendono svolgere le attività relative all’autoriparazione previste dalla L.122/92, per iscriversi all’Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese o per aggiungere tali attività a quelle già esercitate, devono presentare una denuncia di inizio attività AUTORIPARATORI con cui denunciano il possesso dei relativi requisiti tecnico-professionali previsti dalla L.122/92, da presentarsi unitamente alla domanda di iscrizione o denuncia di modifica.
Per imprese di autoriparazione si intendono tutte le imprese che svolgono l’attività di manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone e cose.
In base all’art.1 della L.122/92 e s.m.i. l’autoriparazione si distingue nelle attività di:
- MECCATRONICA
- CARROZZERIA
- GOMMISTA
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all’attività di autoriparazione effettivamente esercitata.
Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all’attività principale, non è consentito l’esercizio delle attività previste dall’art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.122, senza la relativa specifica iscrizione.
Per l'attività di autoriparazione occorre rivolgersi al SUAP del Comune territorialmente competente, prima dell'invio della pratica alla C.C.I.A.A..
L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali viene effettuato sia per le imprese artigiane che per quelle iscritte al Registro Imprese, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda/denuncia.
- tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli, nonché l’installazione di impianti e componenti fissi.
- gli interventi specialistici su autoveicoli quali: interventi su radiatori, carburatori, pompe di iniezione, benzina e diesel, impianti di climatizzazione, impianti per alimentazione GPL o metano, freni e balestre, impianti frigoriferi, impianti di sollevamento, impianti telefonici e musicali, assetti sportivi e carrozzeria speciale.
- le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio o noleggio di veicoli, autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.
- le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.
- le attività di autoriparazione effettuate esclusivamente su autoveicoli o motoveicoli non autorizzati a circolare su strada, come ad auto e moto da competizione, go-kart, ecc...
- l’attività di coibentazione su automezzi ancora da immatricolare, mentre occorre l’abilitazione per la carrozzeria per gli automezzi già immatricolati.
- l’attività di costruzione veicoli speciali e quella di costruzione di autocarrozzeria (circolare MAP 18.11.2005 n.6649).
- l’attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle macchine operatrici, in quanto non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone e di cose (circolare MAP 24.11.2006).
Può essere nominato responsabile tecnico:
per le imprese artigiane: | per le imprese non artigiane: |
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Inoltre:
- Per ogni Unità locale sede di officina è necessaria la nomina di un Responsabile tecnico in possesso di particolari requisiti (elencati dopo).
- È possibile essere Responsabile tecnico in una sola officina in tutto il territorio nazionale.
- Qualora il titolare o socio partecipante sia già abilitato per una o più sezioni e volesse iniziare un’attività secondaria riconducibile alle altre sezioni, è possibile iscrivere all’Albo delle Imprese artigiane come Responsabile tecnico anche un dipendente o un collaboratore familiare.
- Qualora una ditta individuale o società artigiana già abilitata apra un’Unità locale con un Responsabile tecnico dipendente o collaboratore familiare, l’iscrizione dell’UL va inviata telematicamente al Registro delle Imprese.
REVOCA DEL RESPONSABILE TECNICO
La revoca deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa e non richiede accettazione.
È importante ricordare che se il responsabile tecnico viene revocato senza sostituzione è obbligatorio cessare anche la relativa attività.
Essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, purché siano in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione di interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi dei veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l’installazione sugli stessi veicoli e complessi dei veicoli a motore, di impianti e componenti fissi, per i quali reati è prevista una pena detentiva (arresto, reclusione, ergastolo).
AVVERTENZA: considerata la delicatezza e la complessità della materia in questione, l’Ufficio rimane a disposizione dell’utente per chiarimenti relativi al possesso dei requisiti morali, sconsigliando l’utilizzo di tale autocertificazione in caso di dubbio. Si precisa che i reati elencati sono superati dalla riabilitazione ottenuta e dalla eventuale sospensione condizionale della pena accordata (art.166 c.p.); il carattere ostativo del reato è confermato in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento artt. 444, 445 c.p.p. – salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell’art.445, comma 2 c.p.p.) e di non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario giudiziale.
AVVERTENZA: considerata la delicatezza e la complessità della materia in questione, l’Ufficio rimane a disposizione dell’utente per chiarimenti relativi al possesso dei requisiti morali, sconsigliando l’utilizzo di tale autocertificazione in caso di dubbio. Si precisa che i reati elencati sono superati dalla riabilitazione ottenuta e dalla eventuale sospensione condizionale della pena accordata (art.166 c.p.); il carattere ostativo del reato è confermato in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento artt. 444, 445 c.p.p. – salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell’art.445, comma 2 c.p.p.) e di non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario giudiziale.
• TITOLO DI STUDIO
- Laurea in materia tecnica / Diploma universitario in materia tecnica (laurea breve);
- Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica (perito industriale, maturità professionale tecnica, diploma di qualifica triennale).
• TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE
(vedi tabella di corrispondenza dei titoli di studio/attestati di qualifica professionale)
- Corso regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l’attività.
Seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni in qualità di:
- titolare/amministratore/socio partecipante;
- collaboratore familiare;
- dipendente (livello qualificato, secondo quanto disposto dalla L.122/92 art.7, comma 2, lettera b).
• ESPERIENZA PROFESSIONALE
Esercizio dell’attività di autoriparazione per almeno tre anni nell’arco degli ultimi cinque presso imprese operanti nel settore in qualità di:
- titolare/amministratore/socio partecipante;
- collaboratore familiare;
- dipendente (livello qualificato, secondo quanto disposto dalla L.122/92 art.7, comma 2, lettera a).
• CASI PARTICOLARI:
- Soggetto già abilitato in quanto responsabile tecnico di altra impresa per tre anni negli ultimi cinque;
- Titolare/socio di impresa del settore per almeno un anno prima dell’entrata in vigore della L.122/92 (14/12/1994) – legge 25 del 5 gennaio 1996 art.6;
- Dipendente qualificato tre anni negli ultimi cinque in Impresa/Ente non del settore dotata di officina interna: può richiedere l’abilitazione allegando alla denuncia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro, in ordine alle mansioni svolte ed al livello di specializzazione conseguito.
La circolare del MICA prot. 387286 del 1° giugno 1995, ha compreso nella legge 122/92 lo svolgimento dell’attività di autoriparatore in forma itinerante, che si sostanzia in veri e propri interventi atti a consentire la riparazione in loco.
Le province e i comuni vigilano sull’applicazione della presente legge.
Gli organi di vigilanza provvedono all’accertamento, alla stesura del verbale e all’applicazione delle sanzioni.
VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 10 legge 122/92)
- L’esercizio dell’attività di autoriparazione da parte di un’impresa non iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.164,57€ a 15.493,70€ e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita.
- L’esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del Registro delle Imprese o dell’Albo delle Imprese artigiane diverse da quella/e in cui l’impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all’attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582, 28€ a 7.746,85€ e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell’impresa dal Registro delle Imprese.
- Se il proprietario o il possessore di auto si avvale di imprese non abilitate, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51,65€ a 258,23€.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (art. 11 legge 122/92)
Per gli adempimenti di particolare gravità, è stabilita la sospensione da 3 a 6 mesi o la cancellazione dell’impresa dal Registro delle Imprese.
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