Requisiti di iscrizione Impresa/Legali rappresentanti/Responsabile Tecnico
Per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali occorre che il titolare (nel caso di impresa individuale) o i legali rappresentanti (in tutti gli altri casi):
- siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della Unione europea o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani
- non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica
- condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi
Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione.N.B.: Per espressa previsione normativa, la condanna definitiva a pena detentiva o a reclusione secondo quanto sopra indicato, è considerata ostativa anche se emessa ai sensi dell'art. 444 cpp ("Applicazione della pena su richiesta delle parti", cosiddetto patteggiamento) e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena (beneficio ottenibile, tra gli altri, tramite l’istituto dell’indulto). Le uniche fattispecie che per esplicita e tassativa previsione normativa derogano al carattere ostativo della condanna sono il decorso di almeno 10 anni dalla data della sentenza irrevocabile, la sospensione condizionale della pena e la riabilitazione.
- non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
- non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste per l'iscrizione all'Albo.
Per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali l'impresa o ente deve soddisfare vari requisiti.
REQUISITI PER TUTTE LE CATEGORIE:
- essere iscritta al Registro delle Imprese o al repertorio economico amministrativo (REA) o, se con sede all'estero, nel registro professionale dello Stato di residenza;
- non trovarsi, in sede di prima iscrizione, in stato di fallimento, di liquidazione o essere, comunque, soggetta ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza.
idoneità tecnica
|
1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
capacità finanziaria
|
1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
responsabile tecnico
|
1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
garanzie finanziarie
|
1* | 5 | 8 | 9 | 10 |
I requisiti richiesti al Responsabile tecnico favoriscono l’accesso all’attività nelle classi più basse sulla base della verifica di cui all’art. 13 del DM n. 120 del 03/06/2014 ed associano, al fine di assicurare un più elevato livello di tutela ambientale, la valorizzazione dell’esperienza maturata per l’accesso all’attività nelle classi più alte. I requisiti sono riportati nell'allegato A alla Deliberazione n. 6 del 30/5/2017.
Il candidato può iscriversi per un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica prescelta.
La verifica d’idoneità iniziale, a seguito delle modifiche introdotte dalla deliberazione n. 3/2019 entrata in vigore il 19/7/2019, si compone di:
- un modulo obbligatorio comune per tutte le categorie
- uno, o al massimo due, moduli specialistici per la categoria d’interesse (del trasporto, cat.1,4,5; dell'intermediazione, cat.8; delle bonifiche dei siti, cat.9; delle bonifiche amianto, cat.10).
Gli argomenti di ciascun modulo sono riportati nell'allegato C alla Deliberazione n. 6 del 30/5/2017.
La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a partire da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità e decorre dalla scadenza del precedente quinquennio. Se allo scadere dei 5 anni non si supera la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, si perde l'idoneità anche per i moduli di specializzazione ancora in corso di validità.
Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della Deliberazione n. 6 del 30/5/2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni (prorogato fino alla data limite del 16/10/2023). Può svolgere l'incarico anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori. Dovrà sostenere la verifica di aggiornamento dal 1 gennaio 2022 al 16/10/2023 per poter aggiornare l'idoneità e continuare a svolgere la propria attività.
L’esperienza richiesta al responsabile tecnico deve essere stata acquisita come:
a) titolare/legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
b) responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
c) dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione
d) dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico. In tal caso l’impresa interessata comunica preventivamente alla Sezione regionale competente l’inizio e la durata del periodo di affiancamento, presentando apposita istanza telematica.
Con la Deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019, modificata con la Deliberazione n. 7 del 16/11/2022, il Comitato Nazionale ha ridefinito i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici.
I requisiti richiesti per accedere all'esame sono:
a) essere cittadino italiano o di Stati membri della UE o cittadino di altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (eccetto per coloro che alla data del 16/10/2017 svolgevano già l'attività di responsabile tecnico presso imprese iscritte all'Albo, limitatamente alla verifica per il modulo relativo alla categoria nella quale a quella data risultavano esercitare l'attività). Per i titoli di studio conseguiti all'estero, alla domanda di partecipazione all'esame occorre allegare:
- titolo di studio con firme legalizzate dall’autorità diplomatica o consolare italiana nello Stato in cui il titolo è stato rilasciato o con l’Apostilla apposta dalla competente autorità estera se lo Stato ha sottoscritto la Convenzione Internazionale dell’Aia del 1961;
- traduzione in lingua italiana certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale;
- dichiarazione di valore effettuata dall’Ambasciata o Consolato Italiano nello Stato estero in cui il titolo è stato conseguito.
c) pagamento del contributo di 90 euro (oltre alla marca da bollo di euro 16,00 a cui soggiace l'istanza).
L'iscrizione telematica va effettuata dal sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e il pagamento complessivo di euro 106 (comprensivo dell'imposta di bollo) va effettuato tramite PagoPa.
Le sedi e le date delle verifiche per i responsabili tecnici sono pubblicate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di svolgimento nel sito dell'Albo nazionale gestori ambientali.
Per svolgere l'attività di responsabile tecnico occorre essere in possesso dei requisiti indicati per i titolari/legali rappresentanti ai punti 2), 3), 4), 5) (cliccare).
