REQUISITI GENERALI PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO CONDUCENTI
Requisiti morali:
- non essere sottoposto a misure antimafia;
- non essere stato condannato per i reati di cui al Capo VI punto 2 lettera a) della Deliberazione del Consiglio Regionale dell’Emilia – Romagna n. 2009 del 31/05/1994, ovvero: interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un'arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ed incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione nonché l'assenza di carichi pendenti.
L'aspirante deve altresì comprovare, a termini di legge, la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso di cui alla Legge 55/90.
Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:
1) abbia riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
2) abbia riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
3) abbia riportato condanna definitiva per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
4) risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero un a misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
Il requisito della idoneità morale viene altresì meno quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.
Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare della impresa, dai suoi dipendenti, soci o collaboratori familiari.
Requisiti professionali:
- essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada ovvero possesso della patente nautica (solo per la apposita sezione di ruolo);
- assolvimento dell’obbligo scolastico;
- età non superiore ai 65 anni per l’iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture, motocarrozzette e natanti;
- età non superiore ai 70 anni per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale;
- possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per l’iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;
- superamento esame di idoneità presso la Camera di Commercio competente.
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