Come iscriversi all'Albo Artigiani
La nuova normativa ha introdotto innovative semplificazioni riguardo alla procedura e ai tempi per il riconoscimento della qualifica artigiana. Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge Regionale n. 1/2010 e s.m.i. “gli effetti costitutivi dell’iscrizione, della modifica e della cancellazione nell’ Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell’interessato della comunicazione unica”, alla Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico. Restano immutati, invece, i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’ Albo Imprese Artigiane, che continuano ad essere disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.
A norma dell’art. 3 della Legge Regionale n. 1/2010 e s.m.i, ai fini dell’iscrizione all’ Albo delle imprese artigiane, l’interessato presenta alla Camera di Commercio – ufficio del Registro delle Imprese territorialmente competente, la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa ex Legge n. 40/2007, corredata da tutte le autocertificazioni e delle attestazioni richieste dalla norma ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con assunzione di responsabilità penale a norma dell’art. 76 del suddetto D.P.R.. Il possesso dei presupposti e dei requisiti di legge di riconoscimento della qualifica artigiana deve essere attestato mediante la compilazione del MODELLO AA, approvato dalla Regione e disponibile nella sezione modulistica del sito camerale Albo Imprese Artigiane, che, quindi, va obbligatoriamente allegato alla pratica Comunica.
La ricevuta rilasciata dall’ Ufficio del Registro delle Imprese con la denuncia di iscrizione mediante Comunicazione Unica costituisce titolo per l’acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana e per l’avvio dell’attività artigiana; dalla predetta data decorre l’iscrizione all’ Albo delle Imprese Artigiane o alla sezione separata dei Consorzi.
La Comunicazione Unica e le relative dichiarazioni sono oggetto di verifica, a posteriori e possono dare origine, entro 60 giorni dalla data di presentazione della Comunicazione Unica o d’ufficio su imprese già iscritte all’ Albo delle imprese Artigiane o su segnalazione di altre amministrazioni ai sensi dell’art. 3 bis della Legge Regionale n. 1/2010 e s.m.i., ad una procedura di accertamento e controllo, al termine del quale la Camera di Commercio adotta i provvedimenti di competenza.
Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 7, comma 1 della Legge Regionale n. 1/2010 e s.m.i, è ammesso ricorso da presentare al Servizio regionale competente in materia di artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria per:
- Imprese individuali;
- Società in nome collettivo, purché la maggioranza dei soci - ovvero uno nel caso di due soci - svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
- Società in accomandita semplice, purché tutti i soci accomandatari svolgano lavoro personale nel processo produttivo, indipendentemente dal numero di soci accomandanti;
- Società a responsabilità limitata unipersonali, purché il socio svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
- Società cooperative, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo.
L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è facoltativa per:
- Società a responsabilità limitata con pluralità di soci, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
Soggetti esclusi dall’iscrizione all’albo:
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni.
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