Registro telematico dei gas fluorurati ad effetto serra - FGAS
Contatti:
Indirizzo: Via Marco Emilio Lepido, 178 - 40132 Bologna
Ufficio: Ambiente
Orari sportello: si riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30
Telefono: 051.6093.308 (per iscritti in Emilia-Romagna)
E-mail: ambiente@bo.camcom.it
Il 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il DPR n. 146/2018 che, in attuazione del Regolamento (UE) n. 517/2014, ha apportato alcune modifiche in materia di gas fluorurati ad effetto serra rispetto a quanto previsto dall’abrogato DPR n. 43/2012:
- ampliando le apparecchiature, le attività e i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate,
- istituendo la Banca dati gas fluorurati ad effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Le iscrizioni di tutte le persone ed imprese già iscritte al Registro alla data di entrata in vigore del D.P.R. 146/2018 sono state convertite d’ufficio ai nuovi regolamenti. I certificati e gli attestati emessi restano validi.
Devono invece iscriversi al Registro:
−Imprese e persone che operavano esclusivamente su celle frigorifere di rimorchi e autocarri o su commutatori elettrici o che svolgevano esclusivamente attività di smantellamento e quindi non rientravano nell’ambito di applicazione del DPR 43/2012 (le persone devono, dal 24 gennaio, essere in possesso di certificato per poter operare. Se certificate, devono chiedere all’organismo l’estensione del loro certificato).
Devono variare la propria iscrizione al Registro:
−Imprese iscritte che svolgevano attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, se vogliono operare anche su celle frigorifere di rimorchi e autocarri (che non rientravano nell’ambito di applicazione del DPR 43/2012).
Il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma, che iscrivono su domanda i soggetti obbligati e rilasciano i relativi attestati di iscrizione, esenzione, deroga e di riconoscimento dei certificati rilasciati in un altro Stato membro.
Per iscriversi è necessario disporre di firma digitale o SPID intestato a:
-Legale rappresentante (nel caso di impresa)
-Persona che si iscrive oppure ad un soggetto terzo delegato: in questo caso è necessario allegare delega e documento di identità del delegante.
Al momento dell’iscrizione vanno versati diritti di segreteria e imposta di bollo.
L'iscrizione va fatta collegandosi al sito: https://www.fgas.it/
Il Registro telematico nazionale è suddiviso in sei sezioni, sulla base dei soggetti tenuti all’iscrizione.
In questa sezione devono iscriversi, entro 10 giorni dalla data di ricevimento (artt. 5 e 6):
- Gli organismi di certificazione accreditati per svolgere le attività di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, che hanno ricevuto, su domanda, la designazione da parte del Ministero dell’Ambiente. Detti organismi devono inoltre inserire per via telematica, nelle apposite sezioni del Registro, entro 10 giorni lavorativi, le informazioni su: persone fisiche e imprese alle quali hanno rilasciato il pertinente certificato; estremi identificativi dei provvedimenti con cui hanno sospeso, revocato, rinnovato o trasferito i certificati rilasciati.
- Gli organismi di valutazione della conformità che hanno ricevuto l’accreditamento per le attività di certificazione degli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche. Detti organismi devono inoltre inserire per via telematica, nelle apposite sezioni del Registro, entro 10 giorni lavorativi, le informazioni su: organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche a cui hanno rilasciato il pertinente certificato; provvedimenti di sospensione o revoca dei certificati rilasciati; persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato di formazione da parte degli organismi di attestazione di formazione da essi certificati.
In questa sezione devono iscriversi (art. 10):
- le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra
- le imprese che svolgono attività di:
- installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;
- recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE;
- installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra;
- controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.
Le persone fisiche e le imprese sopra indicate non sono soggette all’obbligo della certificazione e della comunicazione alla Banca dati.
In questa sezione devono iscriversi (artt. 7 e 8):
1. persone fisiche che intendono svolgere le seguenti attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse; apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:
- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento
2. persone fisiche che intendono svolgere le seguenti attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento;
- recupero;
3. persone fisiche che intendono svolgere attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;
4. imprese che intendono svolgere le seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra:
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento.
L'iscrizione in questa sezione del Registro telematico nazionale è condizione necessaria per ottenere i certificati necessari per lo svolgimento delle relative attività, che saranno rilasciati, su richiesta, dagli apposti organismi di certificazione accreditati.
Alle persone fisiche il certificato è rilasciato a seguito del superamento di apposito esame teorico e pratico sulle competenze e conoscenze previste, sostenuto entro 8 mesi dalla data di iscrizione nel Registro telematico nazionale, pena la decadenza dell’iscrizione. Ha una durata di 10 anni e può essere rinnovato entro 60 giorni antecedenti la scadenza.
Nell’arco dei 10 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con cadenza annuale e sono esclusivamente documentali. Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, l’organismo manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.
Alle imprese il certificato è rilasciato previa verifica dei requisiti previsti, da dimostrare entro 8 mesi dalla data di iscrizione nel Registro telematico nazionale, pena la decadenza dell’iscrizione. Ha una durata di 5 anni e può essere rinnovato entro 60 giorni antecedenti la scadenza.
Inoltre le persone fisiche e le imprese sopra indicate sono soggette all’obbligo delle comunicazioni alla Banca dati, eccetto le persone fisiche nel caso di attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono (punto 3).
In questa sezione devono iscriversi le persone fisiche che intendono svolgere l'attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE (art. 9).
L'iscrizione in questa sezione del Registro telematico nazionale è condizione necessaria per ottenere l’attestato necessario per lo svolgimento della relativa attività, che sarà rilasciato, su richiesta, dagli apposti organismi di attestazione della formazione delle persone fisiche.
L’attestato è rilasciato a seguito del completamento di apposito corso di formazione entro 8 mesi dalla data di iscrizione nel Registro telematico nazionale, pena la decadenza dell’iscrizione. L’attestato non ha scadenza.
Le persone fisiche sopra indicate non sono soggette all’obbligo delle comunicazioni alla Banca dati.
In questa sezione devono iscriversi le persone fisiche e le imprese che intendono richiedere l’esenzione o la deroga temporanea dall’obbligo di certificazione e attestazione, qualora in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 146/2018 (artt. 11 e 12).
In questa sezione devono iscriversi le persone fisiche e le imprese che intendono richiedere il riconoscimento dei certificati rilasciati in un altro Stato membro (art. 13).
La banca dati raccoglie le informazioni relative alla vendita di gas fluorurati ad effetto serra e delle apparecchiature che li contengono, nonché relative alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione smantellamento di dette apparecchiature.
A partire dal 25 luglio 2019 le imprese che VENDONO:
- gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono FGAS per cui è richiesto un certificato o un attestato (non rientrano nell’obbligo coloro che vendono FGAS per utilizzi diversi da quelli indicati o che vendono ai distributori)
- apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali (che si impegnano a farle installare da imprese certificate) o ad installatori (che indicano l’utilizzatore finale; laddove il venditore coincide con l’installatore, la comunicazione viene effettuata dall’installatore)
indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza, devono comunicare alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
Per i gas fluorurati:
- i numeri dei certificati delle imprese acquirenti di gas fluorurati o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
- le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute
Per le apparecchiature:
- tipologia di apparecchiatura;
- numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
- anagrafica dell'acquirente;
- dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata o, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Se l’impresa certificata acquista l’apparecchiatura per poi rivenderla ad un potenziale futuro utilizzatore finale, la comunicazione alla Banca dati dei dati di vendita sarà effettuata dalla stessa impresa certificata, contestualmente alla comunicazione dei dati dell’intervento di installazione.
Tali imprese devono iscriversi nel Registro telematico nazionale prima di comunicare i dati di vendita.
Gli adempimenti vanno effettuati dal portale https://bancadati.fgas.it, tramite le funzione "Venditori" per l'iscrizione nel Registro e tramite la funzione "Comunicazione vendite" per comunicare i dati delle vendite.
L'accesso viene effettuato mediante dispositivo con firma digitale dotata di certificato di autenticazione o con SPID.
A partire dal 25 settembre 2019 l'impresa certificata già iscritta nel registro F-GAS ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione1, la persona fisica certificata già iscritta nel Registro per lo svolgimento di attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento, antincendio e commutatori elettrici contenenti gas fluorurati, entro 30 giorni:
- DALL'INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI
- DAL PRIMO INTERVENTO DI CONTROLLO DELLE PERDITE, DI MANUTENZIONE O DI RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE GIA’ INSTALLATE
- DALLO SMANTELLAMENTO DELLE APPARECCHIATURE
deve comunicare alla Banca dati, per via telematica, le seguenti informazioni:
- numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura;
- anagrafica dell'operatore;
- data e luogo di installazione/smantellamento;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione/controllo/manutenzione/riparazione;
- nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione/controllo/manutenzione/riparazione/smantellamento;
- data e tipologia degli interventi di controllo/manutenzione/riparazione;
- quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante intervento sull'apparecchiatura;
- misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura durante lo smantellamento;
- eventuali osservazioni
1 Si tratta di: a) enti ed imprese che si configurano come operatori (proprietari delle apparecchiature) e si avvalgono di personale interno per le attività; b) imprese che svolgono attività nel campo dei commutatori o delle celle frigorifere di camion e rimorchi e non sono soggette a certificazione.
La comunicazione va effettuata dal portale https://bancadati.fgas.it tramite la funzione “Comunicazione interventi”.
L’accesso alla piattaforma avviene con credenziali rilasciate tramite la funzione “Richiesta abilitazione” del sito www.fgas.it.
Le credenziali vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per conto del proprio personale certificato. La richiesta va effettuata con accesso mediante firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato.
Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone (personale interno o esterno all'impresa, come professionisti o associazioni di categoria) che opereranno sulla Banca Dati ed effettueranno materialmente l'inserimento delle informazioni relative agli interventi: una volta che la richiesta è stata accolta dalla Camera di commercio questi soggetti ricevono, via mail, le credenziali per l'accesso.
Tramite l’area “operatori” nel sito https://bancadati.fgas.it, gli operatori (ovvero i proprietari delle apparecchiature o coloro che esercitano un controllo analogo su di esse) potranno consultare i dati relativi agli interventi così come inseriti dai soggetti che hanno effettuato la comunicazione.
Le Camere di commercio rilasciano per via telematica agli organismi, alle persone fisiche e alle imprese gli attestati di iscrizione, esenzione, deroga e di riconoscimento dei certificati rilasciati in un altro Stato membro.
Inoltre rilasciano per via telematica agli operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati (ossia ai proprietari o altre persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature, con potere di decidere in ordine a modifiche tecniche, modifica delle quantità di gas fluorurati ed esecuzione di controlli o riparazioni) un attestato contenente le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
Possono infine rilasciare attestati e altri documenti, anche in formato digitale, estratti dal Registro telematico nazionale e dalla Banca dati.
I soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro versano, alla Camera di commercio competente per territorio, i diritti di segreteria (previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 29/12/1993 n. 580 ed individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17/7/2012) nella seguente misura:
ISCRIZIONI MODIFICAZIONI E CANCELLAZIONI:
ORGANISMI DI CERTIFICAZIONI E DI VALUTAZIONI DELLA CONFORMITA’ | |
Iscrizioni, modificazioni e cancellazione modalità telematica | € 25,00 |
Inserimento informazioni relative ai certificati rilasciati, confermati, sospesi
o rinnovati modalità telematica
|
€ 10,00 |
IMPRESE | |
Iscrizioni modalità telematica |
€ 21,00
|
Variazioni modalità telematica | € 9,00 |
Riconoscimento certificati rilasciati dall’estero | € 25,00 |
PERSONE | |
Iscrizioni modalità telematica | € 13,00 |
Variazioni modalità telematica | € 9,00 |
Riconoscimento certificati rilasciati dall’estero | € 15,00 |
Dichiarazione di possesso dei requisiti per l’esenzione o per la deroga | € 13,00 |
Le pratiche di cancellazione e aggiornamento anagrafica non hanno costi.
I rivenditori tenuti alle comunicazioni alla Banca dati, per l'iscrizione nel Registro versano il diritto di segreteria di euro 21.
Per la gestione e la tenuta della Banca dati, annualmente, entro il mese di novembre, sono dovuti i seguenti diritti di segreteria:
- € 21,00 per le imprese certificate;
- € 13,00 per le persone fisiche, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione
Il pagamento può essere fatto con carta di credito o Telemaco pay, sia per i diritti di segreteria che per l’imposta di bollo dovuta, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.
Si può consultare la scheda di istruzioni disponibile sul sito Ecocamere
Gli importi dei diritti di segreteria per il rilascio di attestati e visure di iscrizione sono i seguenti:
CERTIFICATI | |
Certificato provvisorio | |
allo sportello camerale | € 5,00 |
allo sportello telematico | € 5,00 |
via telematica al momento dell’iscrizione | € - |
Attestati di iscrizione al registro | |
allo sportello camerale | € 5,00 |
allo sportello telematico | € 5,00 |
via telematica al momento dell’iscrizione | € - |
Attestati di esenzione o deroga o riconoscimento certificato estero | |
allo sportello camerale | € 5,00 |
allo sportello telematico | € 5,00 |
via telematica al momento dell’iscrizione | € - |
VISURE | |
Visura dei certificati e degli attestati | |
allo sportello camerale | € 7,00 |
allo sportello telematico | € 7,00 |
Per l'attestato contenente le informazioni relative alle proprie apparecchiature, rilasciato agli operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati, si applica il diritto di segreteria di euro 5,00.
Gli iscritti al Registro possono richiedere telematicamente attestati e visure di iscrizione tramite il portale fgas.it, che gestisce la richiesta, il pagamento e l'emissione.
Il pagamento dei diritti di segreteria per visure o attestati rilasciati dall'ufficio Ambiente (CCIAA Bologna) deve essere effettuato tramite PagoPA. Dopo aver effettuato la richiesta all'ufficio, l'impresa riceverà via e-mail l'avviso di pagamento PagoPa dei diritti con le informazioni per effettuare il versamento.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.
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