Facchinaggio
La regione Emilia-Romagna con delibera n. 438 del 26/03/2018 ha adottato la nuova modulistica unificata e standardizzata relativa all’attività di FACCHINAGGIO recependo l’accordo 22 febbraio 2018 della conferenza unificata Governo-Regioni-Enti locali avente come oggetto l’approvazione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze ai sensi dell'art.9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
Il D.L. 7 del 30/01/2007 è stato convertito con la L. 40 del 2/04/2007 che all’art. 10 definisce “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”, per cui l’attività di facchinaggio è soggetta alla sola segnalazione certificata di inizio attività e non può essere subordinata ai requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Dal 3/04/2007, data di entrata in vigore della L. 40/2007, le imprese aventi i requisiti artigiani, già iscritte al Registro Imprese, sono tenute all’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.
Il presente regolamento viene applicato alle imprese che svolgono le seguenti attività di facchinaggio (attività di outsourcing esercitata per conto terzi):
a)
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b)
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Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con lettera del 08/03/2004 prot. 25899/70 ha specificato che le attività di: spedizione, trasloco, logistica, trasporto espresso NON rientrano nella sfera applicativa del D.M. 221/2003.
Le attività di: imballaggio, presa e consegna, recapiti in loco, e le altre attività spurie NON rientrano nel D.M. 221/2003.
Lo sgombero neve NON rientra nel D.M. 221/2003.
Esclusioni:
Questo regolamento NON SI APPLICA ai pesatori pubblici (di cui all’art. 32 R.D. 20/09/34 e D.M. 11/7/83).
Il facchino non imprenditore ai sensi del DPR 342/94 non rientra nel campo di applicazione del D.M. 221/2003.
Sono assoggettati alla disciplina tutte le tipologie di imprese.
I consorzi di cui all’art. 2612 cc devono dichiarare che tutte le imprese consorziate che esercitano l’attività di facchinaggio sono in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 221/2003 ed indicano le imprese consorziate (affidatarie dei servizi) dotate dei requisiti previsti dal D.M. 221/2003.
- Le imprese che intendono esercitare una delle attività di facchinaggio presentano segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) per il tramite del Suap entro 30 gg dalla data della SCIA , unitamente alla pratica telematica di iscrizione o modifica.
- Gli importi dei diritti di segreteria sono equiparati a quelli stabiliti per le imprese di pulizia
- Inesistenza protesti a carico del titolare (per imprese individuali), dei soci (per s.n.c.), dei soci accomandatari (per s.a.s.), degli amministratori (per società capitali e cooperative)
- Iscrizione INPS e INAIL di tutti gli addetti (compreso il titolare e i familiari e soci d’opera)
- Assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- Assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- Mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- Mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423, L. 31 maggio 1965, n.575 e L. 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
- Assenza di contravvenzioni per violazioni in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n.142;
Se trattasi del DPR 1124/65 T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie prof.li – gli artt. 53 e 54 sono stati depenalizzati, pertanto le violazioni sono state trasformate in illeciti amministrativi.
- Assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n.1369 (abrogata) ripresa dal D.Lgs n.276/03, capo IV regime sanzionatorio, art.18 sanzioni penali, art.4 agenzie per il lavoro;
- Assenza nei propri confronti di “cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all’art.67 del D. Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia).
Devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, per il mantenimento o l’iscrizione al Registro Imprese e all’Albo delle Imprese Artigiane mediante compilazione dell’apposito intercalare:
- Il titolare per imprese individuali, l’institore o il direttore preposti all’esercizio dell’impresa;
- Tutti i soci per le Snc, i soci accomandatari per le Sas, gli amministratori per ogni tipo di società, ivi comprese le cooperative.
L’inserimento nella fascia di classificazione superiore avverrà sulla base delle risultanze dell’elenco dei servizi eseguiti nel triennio precedente (corredato dall’indicazione dei compensi ricevuti), presentato dall’impresa, redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa.
Si propone, per agevolare le imprese e per semplificare il controllo da parte della CCIAA, di poter predisporre l’elenco dei servizi effettuati nel triennio, indicando il totale dei servizi annui e il totale dei compensi (al netto di IVA) riferito ai singoli anni.
Le fasce di classificazione sono:
- Inferiore a 2,5 milioni di euro;
- Da 2,5 a 10 milioni di euro;
- Superiore a 10 milioni di euro.
A tal fine le imprese esercenti l’attività di facchinaggio devono compilare il “Modello per la richiesta di iscrizione/variazione nella fascia di classificazione per volume di affari di cui all’art.8 del D.M. 221/03”.
• Impresa di nuova costituzione o attive da meno di 2 anni:
- vengono inserite nella fascia a) – (devono comunque presentare il modello di cui all.B)
- sono esentate dalla presentazione elenco servizi
• Comunicazione variazione
- positiva (da fascia inferiore a fascia superiore) : facoltativa
- negativa (da fascia superiore a fascia inferiore): obbligatoria
La comunicazione deve avvenire entro 30 gg dal deposito del bilancio o dalla presentazione della denuncia annuale dei redditi.
L’impresa non può stipulare singoli contratti di importo annuale superiore alla fascia di appartenenza; invero potrà stipulare i singoli contratti (ovviamente con committenti diversi) i cui importi sommati superino il limite superiore della fascia di appartenenza.
Le imprese iscritte nel RI e nell’AIA sono sospese, limitatamente all’esercizio delle attività con motivato provvedimento del responsabile del procedimento, se si accerta:
- una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008 e succ. mod.;
- infrazione in materia previdenziale e assicurativa a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- mancato adempimento degli obblighi relativi ai contratti previsti dall’art.11 (contratti per la prestazione dei servizi di importo sup. a € 50.000 all’anno, sono depositati entro 30 gg presso la Direz. Prov. del Lavoro, Servizio ispezioni del lavoro).
Il provvedimento motivato di sospensione è adottato previa comunicazione all’impresa e assegnazione di un termine non inferiore a 30 gg. per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell’impresa, per l’audizione in contraddittorio.
La sospensione può essere accordata anche su istanza dell’impresa se sia stata attivata la procedura di cancellazione per la perdita di uno dei requisiti di cui agli artt. 5 e 7 (capacità economico-finanziaria, onorabilità). A questo fine l’impresa presenta, entro 10 gg. dalla comunicazione dell’avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza, impegnandosi, entro il periodo di sospensione, a porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito.
Avverso il provvedimento è facoltà dell’impresa esperire ricorso alla Giunta camerale entro 60 gg dalla data della notifica.
La sospensione ha la durata di 90 gg. rinnovabili, su istanza dell’impresa, per una sola volta con provvedimento motivato.
I contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a € 50.000 all’anno, sono depositati entro 30 gg dalla loro stipulazione presso la Direzione provinciale del lavoro. (Le CCIAA potranno richiederne eventuale copia).
- Le CCIAA esercitano la vigilanza sulle attività di facchinaggio/movimentazione merci.
Il responsabile del procedimento fornisce notizia dei provvedimenti (di sospensione, cancellazione, reiscrizione) divenuti definitivi agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro (Direzione Provinciale del Lavoro) e, per le soc. coop., agli organi preposti alla vigilanza sulle stesse.
- Gli organi preposti alla vigilanza in materia di cooperazione e di lavoro, qualora adottino provvedimenti verso le imprese di facchinaggio, ne danno notizia alle CCIAA.
motivazione
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sanzione
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Per mancata comunicazione, nei termini previsti di cui all’art.8 comma 4 e 5, fasce di classificazione
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da € 200 a € 1.000
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Per esercizio attività senza iscrizione nel RI
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da € 200 a € 1.000
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Per affidamento svolgimento attività a impresa che non sia iscritta RI
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da € 200 a € 1.000
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Per stipulazione contratti per svolgimento attività fac. con imprese non iscritte
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da € 500 a € 2.500
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Se contratti stipulati da imprese o Enti pubblici
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da € 5.000 a € 25.000
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Se impresa stipula contratto di importo annuale sup. a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita
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da € 200 a € 1.000
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Le CCIAA provvedono ad applicare le sanzioni nelle seguenti modalità:
- accertamento, contestazione e notificazione per RI: responsabile procedimento
- proventi sanzioni: spettano all’erario.
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