Imprese di pulizia
- Attività di pulizia: complesso di operazioni aventi lo scopo di rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
- Attività di disinfezione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distribuzione o inattivazione di organismi patogeni.
- Attività di disinfestazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.
- Attività di derattizzazione: complesso di operazioni avente lo scopo di disinfestare, distruggere completamente o ridurre il numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.
- Attività di sanificazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani gli ambienti migliorandone le condizioni del microclima della temperatura, dell’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore.
- Pulizia di caminetti;
- Espurgo dei pozzi neri;
- Sterilizzazione di terreni ed ambienti;
- Pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
- Manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri;
- Attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.
per le imprese artigiane:
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per le imprese non artigiane:
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- assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare (per le imprese individuali), dei soci (per le società di persone), degli amministratori (per le società di capitali e cooperative), salvo riabilitazione ai sensi dell’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n.108, ovvero l’integrale pagamento dei debiti connessi al protesto;
- iscrizione all’INAIL di tutti i propri addetti, per i quali sussiste l’obbligo;
- iscrizione all’INPS di tutti i propri addetti per i quali sussiste l’obbligo;
- applicazione dei contratti collettivi di lavoro (qualora occupi personale dipendente);
- esistenza di almeno un conto corrente bancario o postale.
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività (che preveda un corso biennale di chimica e nozioni di scienze naturali e biologiche);
- attestato di qualifica attinente l’attività conseguito ai sensi della legge 845/78 (che preveda un corso biennale di chimica e nozioni di scienze naturali e biologiche).
- assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente che, per i nati dal 1952 consiste nella frequenza di otto anni scuola (elementare – media inferiore) mentre per i nati fino al 1951 nel conseguimento della licenza elementare;
- esercizio di tre anni di attività lavorativa nel caso di attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, in qualità di dipendente qualificato, collaboratore familiare, amministratore, socio partecipante o titolare di impresa.
- soggetto già abilitato in quanto è stato responsabile tecnico di un’altra impresa;
- soggetto già abilitato dalla Commissione Prov.le per l’Artigianato / Camera di Commercio (il riconoscimento dei requisiti ha validità su tutto il territorio nazionale);
- dipendente di impresa/ente non del settore, dotata di ufficio tecnico interno. Può richiedere l’abilitazione allegando alla denuncia una dichiarazione del datore di lavoro in ordine alle mansioni svolte e la qualifica conseguita nel periodo lavorativo.
- alla Legge 122/92 [2]
- al D.M. 37/08 [2]
- alla Legge 82/1994 [2]
- titolare (impresa individuale) e, quando questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
- tutti i soci per le società in nome collettivo (s.n.c.);
- tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice (s.a.s.) o società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);
- tutti gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni salvo riabilitazione;
- non sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio:
- mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte (art.30 c.p.) o all’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese (art.32 c.p.), salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16.03.1942 n.267;
- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle legge 27.12.1956 n.1423, 10.02.1962 n.57, 31.05.1965 n.575 e 13.09.1982 n.646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso (416 c.p.);
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513-bis del codice penale (illecita concorrenza con minaccia o violenza);
- non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
- fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del denunciante e del responsabile tecnico ( in caso di attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) ;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante le esatte mansioni svolte dal dipendente nel caso l’attività sia stata preststa presso una impresa/ente “non del settore” dotata di ufficio tecnico interno;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà (INTERCALARE) in ordine all’assenza di protesti negli ultimi 5 anni e al possesso dei requisiti di onorabilità per tutti i soci per le società in nome collettivo, per tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, per tutti gli amministratori per ogni tipo di società ivi comprese le cooperative. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante;
- copia della denuncia INAIL, dalla quale risulti lo svolgimento della specifica attività presso un’impresa del settore qualora siano soci accomandanti, soci di capitale o amministratori di società di capitali a chiedere l’accertamento dei requisiti sulla base dell’esperienza lavorativa svolta presso la stessa impresa (per le imprese non artigiane).
- avere fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell’importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione; per l’inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all’importo massimo della stessa fascia (€ 51.646,00).
Fascia di classificazione
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Un servizio (€)
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Due servizi (€)
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Tre servizi (€)
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Fascia a)
Fascia b)
Fascia c)
Fascia d)
Fascia e)
Fascia f)
Fascia g)
Fascia h)
Fascia i)
Fascia l)
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12.395,00
20.658,00
82.633,00
144.608,00
206.583,00
413.166,00
826.331,00
1.652.662,00
2.478.993,00
3.305.324,00
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15.494,00
25.823,00
103.291,00
180.760,00
258.228,00
516.457,00
1.032.914,00
2.065.828,00
3.098.741,00
4.131.655,00
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18.592,00
30.987,00
123.949,00
216.192,00
309.874,00
619.748,00
1.239.497,00
2.478.993,00
3.718.490,00
4.957.986,00
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- avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito di retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione;
- esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con la titolarità di un conto corrente bancario o postale e da apposite dichiarazioni bancarie o postali riferite agli affidamenti effettivamente accordati
- generalità del dichiarante;
- indicazione della fascia nella quale l’impresa intende iscriversi;
- dichiarazione in ordine al periodo di attività nel settore delle pulizie;
- indicazione del conto corrente bancario o postale e del relativo istituto di credito;
- indicazione in ordine all’importo medio del volume d’affari;
- dichiarazione in ordine ai servizi eseguiti ed i relativi importi;
- dichiarazione in ordine alla documentazione che si allega;
- dichiarazione in ordine ai costi sostenuti per il personale dipendente;
- firma del titolare/legale rappresentante.
- documento di identità del richiedente;
- dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni o nel minor periodo (comunque non inferiore a due anni);
- copia dei modelli 770 per ciascuno degli anni di riferimento;
- copia del libro unico, o, in alternativa, dei mod. 770 o autodichiarazioni;
- gli attestati dell’INPS e dell’INAIL di regolarità contributiva;
- elenco dei servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo – anche cessati (Intercalare servizi)
- elenco dei contratti in essere (Intercalare contratti);
- dichiarazioni rese dai committenti (40% per uno, 50% per due, 60% per tre) - Intercalare committenti;
- se l’impresa svolge più attività, specifiche autodichiarazioni indicanti la percentuale di incidenza dell’importo relativo al settore pulizie nel suo complesso sul fatturato.
- L’assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare (per le imprese individuali), dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni), degli amministratori (per le società di capitali e cooperative) verrà accertata d’ufficio attraverso il registro informatico della Camera di Commercio;
- la verifica presso il Casellario Giudiziario dei requisiti di onorabilità per il titolare ed eventuale institore o direttore (se impresa individuale), per tutti i soci per le società in nome collettivo, per tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, per tutti gli amministratori per ogni altro tipo di società ivi comprese le cooperative, così come previsto dall’art.2 legge n.82/94, sarà effettuata dall’Ufficio Attività Artigiane sulle dichiarazioni sostitutive rese;
- l’Ufficio, inoltre, accerterà autonomamente l’insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste dall’art.10 della L.575/65 e succ. modificazioni e all’art.67 del D. Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia) per i seguenti soggetti indicati all’art.5 del D.lgs. 490/94 all. 5:
- titolare di impresa individuale
- tutti i soci di s.n.c.
- i soci accomandatari di s.a.s. o s.a.p.a.
- il legale rappresentante e gli eventuali componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato coloro che le rappresentano stabilmente in Italia.
- l’assunzione da parte dell’impresa di una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e succ. mod.;
- una infrazione in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili alle imprese di pulizia.
- Per le imprese che non comunicano alla Camera di Commercio ogni variazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa nei termini previsti dei trenta giorni, viene applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207,00 euro a 620,00 euro.
- Qualora l’impresa eserciti l’attività senza essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, o nonostante l’avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, il titolare dell’impresa individuale, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 103,29 euro a 516,46 euro – sanzione penale.
- Qualora l’impresa di pulizie affidi lo svolgimento di attività ad imprese che non risultino in regola, il titolare dell’impresa individuale, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 103,29 euro a 516,46 euro – sanzione penale.
- A chiunque stipuli contratti con imprese di pulizie non iscritte o cancellate dal Registro delle Imprese, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 euro a 1.033,00 euro. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.164,00 euro a 25.823,00 euro.
- I contratti stipulati con imprese di pulizie non iscritte o cancellate dal Registro delle Imprese, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.