Comunicazione di affiancamento al Responsabile tecnico
L'affiancamento è una delle modalità di maturazione dell’esperienza richiesta per essere nominati responsabili tecnici. L'affiancamento al Responsabile tecnico in carica può essere svolto da un dipendente dell'impresa e dev'essere comunicato e sottoscritto dai tre soggetti interessati: legale rappresentante, responsabile tecnico "affiancato" e dipendente "affiancatore".
Il Modulo di domanda è generato in automatico dal sistema telematico in fase di compilazione dell’istanza. Prima di essere allegato, dovrà essere firmato digitalmente o con firma autografa del legale rappresentante dell'impresa (allegando copia del documento di identità in corso di validità). I cittadini extracomunitari dovranno allegare anche il permesso di soggiorno in corso di validità riportante la dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale.
Il Foglio riepilogativo dell'istanza è generato in automatico dal sistema e riporta lo stesso codice identificativo del modulo di domanda di cui sopra.
Occorre inoltre allegare la documentazione indicata nella tabella sottostante.
Allegato B della Deliberazione n. 6 del 30/05/2017, con indicazione della data di inizio e della durata del periodo di affiancamento |
a) il computo dell’esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell’inizio del periodo di affiancamento, che deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva, non risultando, pertanto, possibile che possa ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa;
b) l’esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell’impresa indipendentemente dalla classe d’iscrizione nella quale l’impresa stessa è iscritta; l’esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell’iscrizione nella categoria 4;
c) ai fini dell’assunzione dell’incarico di responsabile tecnico il dipendente che ha concluso il periodo di affiancamento deve dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai sensi dell’Allegato “A” alla delibera, con particolare riferimento ai requisiti previsti per l’iscrizione nelle categorie 9 e 10;
d) per “dipendente” si intende il dipendente dell’impresa nelle forme previste dalla normativa vigente in materia o come specificato nelle note dell’allegato “A” alla delibera n. 2 del 22 febbraio 2017.