Avviso di avvio del procedimento di cancellazione dal Registro F-GAS di cui all’articolo 15 del DPR n. 146/2018
L’articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018 prevede che le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del citato decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Al fine di dare seguito a quanto previsto dall’ articolo 21, il Ministero dell’Ambiente il giorno 12 febbraio 2021 ha provveduto a pubblicare l’avviso di cancellazione in Gazzetta Ufficiale e ha reso disponibili sul proprio sito e sul sito www.fgas.it gli elenchi delle persone fisiche e delle imprese oggetto di cancellazione.
Trascorso il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso di cancellazione, si provvederà alla cancellazione dal Registro telematico nazionale delle persone fisiche e delle imprese iscritte in data antecedente al 24 gennaio 2019 e non in possesso di alcun certificato o attestato, previa verifica che gli stessi, nel frattempo, non abbiano conseguito la certificazione o l’attestazione.
La cancellazione dal Registro telematico sarà irreversibile e qualora la persona fisica o l’impresa intenderà, nei mesi a venire, svolgere attività per cui è richiesto l’obbligo di iscrizione al Registro, dovrà avviare di nuovo l’iter di iscrizione, ai sensi degli articoli 7, comma 3, 8, comma 3 e 9, comma 2 del D.P.R. n. 146/2018.
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