Manutenzione del verde: approfondimenti
Ai sensi dell’art. 12 della Legge 154/2016 e della Delibera della Giunta Regionale n. 444/2018 l’esercizio dell’attività di manutenzione e realizzazione zone verdi, arbusti e alberature” occorre essere in possesso in alternativa dei seguenti requisiti :
1) essere iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori R.u.p. (art. 12, comma 1, lett. a) L. 154/2016
oppure
2) aver conseguito la qualifica professionale regionale di “Operatore del verde” o di “Giardiniere” di cui alla deliberazione regionale n. 1372/2012 oppure
3) aver conseguito l’attestato di qualificazione di “manutentore del verde” ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 444 del 26/3/2018 oppure
4) ricadere in uno dei casi di esenzione di cui all’art. 7 dell’accordo sancito in Conferenza Stato- Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 22 febbraio 2018 repertorio n. 50: a) isoggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA (Aree Di Attività) del QNQR (Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali) richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde; b) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche; c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio; d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale; f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche), riconducibile alle ADA (Aree Di Attività) del QNQR (Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali) richiamate in premessa ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali; g) i soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); i) i soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 giugno 2017, fino alla data di stipula del presente accordo.
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