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Albi Ruoli Elenchi e Registri

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Requisiti di iscrizione Impresa/Legali rappresentanti/Responsabile Tecnico

Requisiti di iscrizione Impresa/Legali rappresentanti/Responsabile Tecnico

 
REQUISITI TITOLARI / LEGALI RAPPRESENTANTI (per tutte le categorie)

Per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali occorre che il titolare (nel caso di impresa individuale) o i legali rappresentanti (in tutti gli altri casi):

  1. siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della Unione europea o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani
  2. non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
  3. non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
    - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica
    - condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi
    Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione.

    N.B.: Per espressa previsione normativa, la condanna definitiva a pena detentiva o a reclusione secondo quanto sopra indicato, è considerata ostativa anche se emessa ai sensi dell'art. 444 cpp ("Applicazione della pena su richiesta delle parti", cosiddetto patteggiamento) e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena (beneficio ottenibile, tra gli altri, tramite l’istituto dell’indulto). Le uniche fattispecie che per esplicita e tassativa previsione normativa derogano al carattere ostativo della condanna sono il decorso di almeno 10 anni dalla data della sentenza irrevocabile, la sospensione condizionale della pena e la riabilitazione.
     

  4. non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
  5. non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste per l'iscrizione all'Albo.
REQUISITI DELL'IMPRESA E DEL RESPONSABILE TECNICO

Per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali l'impresa o ente deve soddisfare vari requisiti.

REQUISITI PER TUTTE LE CATEGORIE:

  • essere iscritta al Registro delle Imprese o al repertorio economico amministrativo (REA) o, se con sede all'estero, nel registro professionale dello Stato di residenza;
  • non trovarsi, in sede di prima iscrizione, in stato di fallimento, di liquidazione o essere, comunque, soggetta ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
  • essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza.

REQUISITI SPECIFICI PER CATEGORIA
Cliccare nella casella corrispondente a ciascuna categoria per il dettaglio dei requisiti necessari.
 
idoneità tecnica
1 4 5 6 8 9 10
capacità finanziaria
1 4 5 6 8 9 10
responsabile tecnico*
1 4 5 6 8 9 10
garanzie finanziarie
1**   5   8 9 10
 
* Qualora i requisiti richiedano anche l'esperienza oltre all'idoneità, essa dev’essere stata maturata dal candidato RT in uno dei seguenti ruoli:
a) titolare/legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione
b) responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione
c) dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione
d) dipendente in affiancamento al responsabile tecnico.
* * Solo per l'iscrizione nella categoria 1 per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi
 
RESPONSABILE TECNICO: VERIFICHE DI IDONEITÀ
Per essere nominati Responsabili tecnici, occorre superare la verifica di idoneità.

La verifica d’idoneità iniziale si compone di:

  • un modulo obbligatorio comune per tutte le categorie
  • almeno un modulo specialistico per la categoria d’interesse (modulo trasporto, modulo intermediazione e commercio; modulo bonifiche dei siti, modulo bonifiche amianto)
Nella verifica iniziale sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi: almeno 32 punti nel modulo obbligatorio e almeno 34 punti nel modulo specialistico.
 
Il candidato può iscriversi per un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica prescelta.
 
Il candidato può sostenere la verifica in una sede e data qualsiasi tra quelle pubblicate sul portale nazionale:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/Login.aspx
nella sezione "calendario esami".
 
L'idoneità ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica.
 
Una volta ottenuta l'idoneità iniziale, il candidato può sostenere le verifiche per gli ulteriori moduli di specializzazione (per un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica), senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, e la validità è di 5 anni dal loro superamento. 
 
Gli argomenti di ciascun modulo sono riportati nell'allegato C alla Deliberazione n. 6 del 30/5/2017 e le domande sono pubblicate sul portale nazionale:
ttps://www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/Login.aspx
nella sezione "documentazione".
 
La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a partire da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità e decorre dalla scadenza del precedente quinquennio. L'idoneità di ciascun modulo ha una scadenza indipendente da quella degli altri moduli e può essere aggiornata in tempi diversi, in base alle necessità del R.T.
Nella verifica di aggiornamento sono dichiarati idonei coloro che conseguono i seguenti punteggi: almeno 28 punti nel modulo obbligatorio, almeno 30 punti nel modulo specialistico.
 

I requisiti richiesti per iscriversi all'esame sono: 

a) essere cittadino italiano o di Stati membri della UE o cittadino di altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

b) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (eccetto per coloro che alla data del 16/10/2017 svolgevano già l'attività di responsabile tecnico presso imprese iscritte all'Albo, limitatamente alla verifica per il modulo relativo alla categoria nella quale a quella data risultavano esercitare l'attività).

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, alla domanda di partecipazione all'esame occorre allegare:  

  • titolo di studio con firme legalizzate dall’autorità diplomatica o consolare italiana nello Stato in cui il titolo è stato rilasciato o con l’Apostilla apposta dalla competente autorità estera se lo Stato ha sottoscritto la Convenzione Internazionale dell’Aia del 1961;
  • traduzione in lingua italiana certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale;
  • dichiarazione di valore effettuata dall’Ambasciata o Consolato Italiano nello Stato estero in cui il titolo è stato conseguito.

c) pagamento del contributo di 90 euro (oltre alla marca da bollo di euro 16,00 a cui soggiace l'istanza).

L'iscrizione telematica va effettuata dal sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e il pagamento complessivo di euro 106 (comprensivo dell'imposta di bollo) va effettuato tramite PagoPa.

Successivamente all'ottenimento dell'idoneità, per poter essere nominati Responsabili tecnici da parte di un'impresa iscritta all'Albo, bisogna dimostrare di essere in possesso dei requisiti morali e, nel caso di nomina per le classi più elevate di quelle base, bisogna dimostrare di aver maturato un certo numero di anni di esperienza (cambiano in base alla categoria e classe di iscrizione). I requisiti specifici sono indicati nella seguente tabella, in base alla categoria:

responsabile tecnico*
1 4 5 6 8 9 10

* Qualora i requisiti richiedano anche l'esperienza oltre all'idoneità, essa dev’essere stata maturata dal candidato RT in uno dei seguenti ruoli:

a) titolare/legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione
b) responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione
c) dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione
d) dipendente in affiancamento al responsabile tecnico.
 
LEGALE RAPPRESENTANTE: DISPENSA DALLA VERIFICA D'IDONEITA'
Con la Deliberazione n. 1 del 6/3/2025 il Comitato Nazionale ha modificato i criteri per dispensare dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa, in attuazione del disposto di cui all’art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006. La deliberazione è in vigore dal 1/4/2025.
 
E’ dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all’ art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto). La Sezione regionale/provinciale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
 
La domanda di dispensa dalle verifiche deve essere presentata accedendo all'area riservata di Agest telematico dell'impresa e creando un'istanza di "Dispensa responsabile tecnico". 
Alla domanda telematica non occorre allegare alcun modello in quanto il requisito viene accertato mediante il controllo della visura camerale. L'allegato E alla deliberazione n. 1/2025 viene compilato e sottoscritto mediante l'istanza telematica di Agest e pertanto non va ulteriormente allegato alla pratica telematica.
 
Alla presentazione dell'istanza occorre versare i diritti di segreteria e assolvere l'imposta di bollo.
 
Dopo l'ottenimento della dispensa, il legale rappresentante che intende essere nominato Responsabile tecnico dovrà presentare un'istanza di nomina Responsabile tecnico mediante Agest Telematico e dimostrare il possesso dei requisiti relativi alla categoria e classe di iscrizione eventualmente previsti.
 
Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico (in assenza di verifica) solo per l’impresa di cui è legale rappresentante.
 
La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico per l'impresa. L'impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale della perdita dei requisiti entro il termine di 30 giorni consecutivi dalla perdita della dispensa. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità di cui all’art. 2, comma 4 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.
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