Utilizzo veicoli con immatricolazione ad uso proprio
Nell’ambito delle categorie 4 e 5:
l’iscrizione dei veicoli con immatricolazione ad uso proprio è consentita solo nei seguenti casi:
- CASO 1: l’impresa svolge attività di commercio di rifiuti (regolarmente comunicata al Registro delle Imprese competente) e intende utilizzare mezzi ad uso proprio per trasportare i rifiuti speciali dei quali l’impresa fa commercio (in conformità con l’art. 31 della legge 298 del 1974). La definizione di commerciante di rifiuti è la seguente: “qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti” (cfr. art. 183 lett. i) del d.lgs. 152/2006). Pertanto solo le imprese che possono dimostrare di “acquistare e successivamente vendere rifiuti” possono dichiarare di essere commercianti di rifiuti e di conseguenza possono legittimamente utilizzare veicoli immatricolati ad uso proprio per il trasporto dei rifiuti oggetto del proprio commercio. Nel caso in cui un’impresa intenda trasportare rifiuti prodotti da altre imprese e che non sono stati da essa acquistati, allora non potrà utilizzare veicoli ad uso proprio ma dovrà necessariamente iscriversi all’Albo Autotrasportatori di cose in conto terzi. N.B.: Non rientra nell'attività di commercio quella di colui che organizza il trasferimento del rifiuto dall'impresa che lo produce all'impianto di recupero-smaltimento, anche nel caso in cui offra un servizio completo, comprensivo oltre che del trasporto anche della fornitura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti nel luogo di produzione e della ricerca delle migliori condizioni tecnico-economiche per il recupero-smaltimento.Tale attività rientra infatti in quella dell'intermediario e ai fini del trasporto dei rifiuti si colloca nell'ambito del trasporto per conto terzi, il quale richiede l'iscrizione all'Albo Autotrasportatori di cose in conto terzi.
- CASO 2: l’impresa gestisce un impianto di trattamento rifiuti che costituisce la sua attività economicamente prevalente (risultante da autorizzazione provinciale) e intende utilizzare mezzi ad uso proprio per trasporti funzionali a tale impianto (in conformità con l’art. 31 della legge 298 del 1974);
- CASO 3: l’impresa è un nuovo produttore di rifiuti (cfr. art. 183 c. 1 lett.f) del D.lgs. 152/06) ossia effettua operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura e la composizione di tali rifiuti e intende trasportare i rifiuti “nuovi” con veicoli uso proprio;
- CASO 4: l’impresa è un produttore iniziale di rifiuti (cfr. art. 183 c. 1 lett.f) del D.lgs. 152/06) in quanto prodotti dalla propria attività imprenditoriale e intende trasportarli con veicoli uso proprio.
- CASO 5: l’impresa gestisce RAEE in qualità di distributore di AEE o di installatore o di gestore di centro di assistenza (cfr. Decreto 65 del 8/3/2010) e intende trasportare i relativi RAEE con veicoli uso proprio.
Al di fuori dei casi sopraelencati, non è possibile autorizzare veicoli ad uso proprio nelle categorie 4 e 5.
Documentazione da presentare nei casi elencati:
- CASO 1: Allegare alla domanda telematica la dichiarazione che l’impresa svolge attività di commercio di rifiuti (deve essere stata precedentemente comunicata al Registro delle Imprese e pubblicata) o barrare l’apposita voce sul modulo di iscrizione/rinnovo. L’attestazione di idoneità dei veicoli ad uso proprio dovrà contenere solo i codici CER oggetto del commercio di rifiuti dell’impresa (e nel caso di licenza uso proprio, devono essere compatibili con le classi di cose autorizzate)
- CASO 2: Allegare alla domanda telematica la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’impresa gestisce un impianto di trattamento rifiuti che costituisce la sua attività economicamente prevalente, comprensiva degli estremi di tale autorizzazione (o barrare l’apposita voce sul modulo di iscrizione/rinnovo) e includere copia semplice dell’autorizzazione dai quali risultino i codici CER trattati. L’attestazione di idoneità dei veicoli ad uso proprio dovrà contenere solo i codici CER in entrata e/o in uscita da tale impianto (e nel caso di licenza uso proprio, devono essere compatibili con le classi di cose autorizzate). I rifiuti in uscita dall’impianto devono essere classificati con i CER della sottocategoria 19.xx.xx.
- CASO 3: Allegare alla domanda telematica una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’impresa è nuovo produttore dei rifiuti che intende trasportare con i veicoli ad uso proprio in disponibilità dell’impresa.
- CASO 4: nell’ambito della domanda telematica di iscrizione/variazione l’impresa deve selezionare l’attivazione del “profilo 2 bis”, compilando i campi relativi (attività che produce rifiuti, targhe, codici CER, modalità di trasporto) e seguendo le indicazioni della tabella allegata a seconda che operi nella cat. 4 o nella cat. 5. Nel caso si tratti di veicoli di nuovo inserimento (non inclusi nell’autorizzazione in vigore) allora occorre fornire l’attestazione di idoneità e copia conforme fai da te della carta di circolazione. L’elenco dei codici CER dovrà contenere solo i rifiuti che l’impresa produce dalla propria attività imprenditoriale (precedentemente comunicata al Registro delle Imprese). Se l’impresa intende avvalersi di questa semplificazione allora non potrà iscriversi nella categoria 2bis o rimanervi iscritta, per evitare duplicazione di adempimenti, di diritti da corrispondere e di imposte di bollo da assolvere.
- CASO 5: nell’ambito della domanda telematica di iscrizione/variazione l’impresa deve selezionare l’attivazione del “profilo 3 bis", compilando i campi relativi (come da tabella). Nel caso si tratti di veicoli di nuovo inserimento (non inclusi nell’autorizzazione in vigore) allora occorre fornire l’attestazione di idoneità e copia conforme fai da te della carta di circolazione. L’elenco dei codici CER dovrà contenere solo i rifiuti da AEE che l’impresa gestisce. Se l’impresa intende avvalersi di questa semplificazione allora non potrà iscriversi nella categoria 3bis o rimanervi iscritta, per evitare duplicazione di adempimenti, di diritti da corrispondere e di imposte di bollo da assolvere.
Nell’ambito della categoria 1:
l’iscrizione dei veicoli con immatricolazione ad uso proprio non è consentita nei CASI 4 e 5 dell’elenco sopra indicato.
Nell’eventualità dei CASI 1, 2, 3 le imprese dovranno controllare il rispetto della normativa sull’autotrasporto di cose in conto proprio (L. 298/1974) e le istanze dovranno essere opportunamente documentate e motivate, secondo le indicazioni sopra riportate.
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Per chiarezza si riporta la definizione di trasporto di cose in conto proprio:
“L. 6-6-1974 n. 298
TITOLO II
Disciplina degli autotrasporti di cose
Capo I - Trasporti in conto proprio
Art. 31. Definizione.
Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti (45);
b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;
c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.”
Sulla destinazione ed uso dei veicoli si veda anche l’art. 82 del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992).