Requisiti generali per l’esercizio dell’attività
Requisiti
Per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio le persone fisiche o legali rappresentanti di società devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- maggiore età;
- non essere interdetto o inabilitato;
- non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo a cinque anni;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa;
- non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici;
- non svolgere attività di mediazione;
Requisiti di carattere professionale
Il richiedente deve inoltre essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (*):
- diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di una laurea in materie economiche o giuridiche;
- aver frequentato, con esito positivo, apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni. La Camera di Commercio di Bologna non organizza tali corsi; è pertanto necessario rivolgersi alle Associazioni di categoria locali;
- aver acquisito una esperienza lavorativa, maturata per almeno un biennio negli ultimi 5 anni, come:
- operatore di vendita (ex viaggiatore piazzista);
- dipendente di un'impresa con qualifica di impiegato di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite. Tali mansioni trovano corrispondenza nell'inquadramento adeguatamente documentato nei primi due livelli contrattuali: ad esempio 1° e 2° (commercio), 6° e 7° (industria), secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con Circolare n° 3329/c del 04/03/1994;
- titolare o legale rappresentante di imprese attive in ambito di commercio o somministrazione di alimenti e bevande;
- titolare o legale rappresentante o consigliere (iscritto all’INPS sez. commercianti) con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite, di attività industriale di produzione e vendita;
- titolare o legale rappresentante di attività artigianale di produzione e vendita in serie;
- collaboratore familiare o socio non legale rappresentante in ambito commerciale o somministrazione di alimenti e bevande, iscritto all’INPS sez. commercianti;
- collaboratore familiare o socio non legale rappresentante in ambito di impresa artigiana di produzione e vendita in serie, iscritto a IVS/artigiani.
IMPORTANTE:
NB: dal 12/05/2017 l'iscrizione nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio NON COSTITUISCE PIU' REQUISITO PROFESSIONALE ABILITANTE per l'avvio dell'attività di agenzia/rappresentanza di commercio
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In caso di società, i requisiti richiesti dalla legge devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti.
(*) per qualsiasi dubbio o richiesta di maggiori dettagli in merito al requisito, rivolgersi all'ufficio Albi e Ruoli.
Per il riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero o di altro titolo/esperienza professionale svolta all'estero ai fini dell'accesso all'attività di agente/rappresentante di commercio è possibile scaricare l'informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico |
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