VEICOLI IN DISPONIBILITA' TEMPORANEA
Dal 1 settembre 2019 entrano in vigore le circolari del Comitato Nazionale n. 7 e 8 del 2019 che riguardano le imprese che hanno nella propria autorizzazione veicoli in disponibilità temporanea (con contratto di locazione o di comodato senza conducente).
Se un'impresa richiede di inserire un veicolo in disponibilità temporanea, la data di scadenza del titolo di disponibilità verrà riportata sul relativo provvedimento di iscrizione o di variazione.
Il trentesimo e il decimo giorno antecedente la scadenza del titolo di disponibilità, l’impresa riceve un avviso a mezzo pec.
Se l'impresa intende continuare ad utilizzare il veicolo, entro i 5 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza è tenuta ad inviare un'apposita comunicazione tramite il sistema telematico Agest, allegando il nuovo titolo di disponibilità del veicolo (nuovo contratto o proroga del contratto esistente).
Dopo aver accertato la completezza e la correttezza della documentazione, la Sezione aggiorna la data di scadenza del titolo di disponibilità temporanea del veicolo e invia una comunicazione di conferma all'impresa.
Se invece l'impresa non invia, nei 5 giorni antecedenti alla scadenza, la comunicazione di proroga della disponibilità del veicolo, il veicolo è cancellato d'ufficio dall'Albo dal giorno successivo a quello di scadenza del contratto di locazione o comodato.
Infine, se con la cancellazione d'ufficio di uno o più veicoli in seguito alla scadenza del titolo di disponibilità temporanea, viene a mancare il requisito di dotazione minima dei veicoli, allora la Sezione delibera l'apertura del procedimento disciplinare di cancellazione dell'impresa dalla categoria interessata.
Questo ufficio è in Qualità

