Requisiti generali per l’esercizio dell’attività
Per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione le persone fisiche debbono possedere determinati requisiti di carattere personale, morale e professionale.
- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero stranieri residenti in Italia muniti di permesso di soggiorno valido, rilasciato per motivi di lavoro o familiari;
- maggiore età;
- titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (qualifica triennale conseguita presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, maturità quinquennale, laurea);
- non esercitare attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione nè essere dipendente di tale imprenditore;
- non essere dipendente di ente pubblico nè dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ;
- non esercitare professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione;
- non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi.
- l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettata alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli.
- non essere interdetto o inabilitato
- non essere fallito ovvero di essere stato dichiarato fallito e che il fallimento è stato chiuso;
- non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo a cinque anni;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa;
- avere frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di attività prescelto;
oppure
- aver effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale.
NB: in attesa di regolamentazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico riguardo le modalità e le caratteristiche del praticantato e del corso di cui al secondo punto, attualmente è possibile ottenere l'iscrizione solamente con il requisito di cui al punto a.
IMPORTANTE:
dal 12/05/2016 l'iscrizione nel soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione NON COSTITUISCE PIU' REQUISITO PROFESSIONALE ABILITANTE per l'avvio dell'attività di mediazione
Per il riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero o di altro titolo/esperienza professionale svolta all'estero ai fini dell'accesso all'attività di mediazione è possibile scaricare l'informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico
Per le società che intendono esercitare la mediazione, i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività di mediazione per conto della società (dipendenti, collaboratori, preposti etc.).
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