Posta elettronica certificata
- le società già iscritte nel Registro delle Imprese che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle Imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata;
- le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato entro il 1° ottobre 2020 il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle Imprese, sono sottoposte alla sanzione da euro 10 a euro 516 (prevista dall’articolo 2194 del codice civile), in misura triplicata, secondo la procedura individuata dalla norma.
Modalità di comunicazione della PEC
Per comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC, è possibile collegarsi a questa pagina: cliccare QUI.
PEC non univoca
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Lettera-Circolare n. 77684 del 09/05/2014 e la Lettera-Circolare n. 99508 del 23/05/2014, ha chiarito che, alla luce dell’ attuale evoluzione normativa, risulta oggi indubitabile che per ogni impresa, sia essa societaria o individuale, debba essere iscritto, nel registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile. Alla luce di quanto affermato dal Ministero, non è quindi possibile accettare PEC che non siano univoche, sia per le imprese individuali che per le società.
Costi
Sia l’iscrizione che la variazione dell’indirizzo PEC al Registro delle Imprese sono esenti da bolli, diritti di segreteria e tariffe.
Obbligo della PEC nelle procedure concorsuali
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