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Sanzioni

Sanzioni

Il termine ordinario per la presentazione di domande R.I./denunce R.E.A. e’ di 30 giorni dalla data dell’evento da iscrivere o da denunciare fatta eccezione di:

  • domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali,  che devono essere presentate entro 10 giorni dalla data dell'atto;
  • domande di iscrizione di atti costitutivi di cooperative, che devono essere presentate entro 20 giorni dalla data dell'atto;
  • bilanci consolidati da presentare contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio della societa’ capogruppo.

Si invita in ogni caso ad una scrupolosa verifica dei termini di legge.
Le sanzioni si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti per legge alla denuncia/istanza.

Sanzioni R.E.A.
DENUNCIA TARDIVA IMPORTO SANZIONE

dal 31° al 60° giorno dalla data dell'evento

€ 10,00

dal 61° giorno dalla data dell'evento

€ 51,33

DENUNCIA OMESSA

€ 51,33

 

Modalità di pagamento delle sanzioni R.E.A.
  • Pagamento con prelievo automatico, se richiesto nel modello note della modulistica presentata telematicamente al momento della denuncia.
  • Pagamento a seguito di notifica del verbale mediante avviso PAGOPA allegato al verbale notificato.

Il rimborso delle spese del procedimento ammonta a € 49,00 per ogni verbale notificato.

Si ricorda che i pagamenti devono essere effettuati dalla/e persona/e fisica/he o dalla persona giuridica, NON da entrambi.
 
Sanzioni registro imprese a carico delle società

Per le violazioni commesse dal 15 novembre 2011
Nel caso di istanze che configurano una violazione della norma che impone l’obbligo di adempimento con data successiva al 15 novembre 2011 si applicano i seguenti importi, ai quali va aggiunto il rimborso delle spese del procedimento pari a € 49,00 per ogni verbale notificato:

  • ritardo relativo a comunicazioni varie società e consorzi:
    Giorni di ritardo IMPORTO SANZIONE
    dal 31° al 60° giorno dalla data dell'evento € 68,66
    dal 61° giorno dalla data dell'evento € 206,00
 
  • ritardo relativo a deposito bilancio società:     
Giorni di ritardo IMPORTO SANZIONE
dal 31° al 60° giorno dalla data dell'evento € 91,56
dal 61° giorno dalla data dell'evento € 274, 66
 

 

  • ritardo relativo a deposito situazione patrimoniale consorzi (da depositare entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, ai sensi dell'art. 2615-bis c.c.):

Giorni di ritardo

IMPORTO SANZIONE

dal 1° al 30° giorno dalla scadenza

€  91,56

dal 31° giorno dalla scadenza

€ 274,66

 

Per le violazioni commesse prima del 15 novembre 2011
Nel caso di istanze che configurano una violazione della norma che impone l’obbligo di adempimento con data antecedente al 15 novembre 2011 si applicano i seguenti importi:

  • ritardo relativo a comunicazioni varie società e consorzi:

Giorni di ritardo

IMPORTO SANZIONE

dal 31° giorno di ritardo

€ 412,00

 
  • ritardo relativo a deposito bilancio società:

Giorni di ritardo

IMPORTO SANZIONE

dal 31° giorno di ritardo

€ 549,34

 
  • ritardo relativo a deposito situazione patrimoniale consorzi (da depositare entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, ai sensi dell'art. 2615-bis c.c.):

Giorni di ritardo

IMPORTO SANZIONE

dal 1° giorno di ritardo

€ 549,34

Sanzioni registro imprese a carico delle imprese individuali

Giorni di ritardo

IMPORTO SANZIONE

dal 31° giorno dalla data dell'evento

€  20,00

 
Ai suddetti importi va aggiunto il rimborso delle spese del procedimento pari a € 49,00 per ogni verbale notificato.
Sanzioni Albo imprese artigiane
Ritardo/Omissione
Giorni di ritardo
IMPORTO SANZIONE
Iscrizione all’Albo imprese artigiane
Dal 31° giorno dalla data dell’evento
€ 500,00
Cancellazione dall’Albo imprese artigiane
Dal 31° giorno dalla data dell’evento
€ 333,00
 
Ai suddetti importi va aggiunto il rimborso delle spese del procedimento pari a € 49,00 per ogni verbale notificato.
Sanzioni registro imprese a carico dei notai

SANZIONI REGISTRO IMPRESE  PER NOTAI

Se obbligato al deposito / iscrizione e’ il notaio si applichera’ l’importo di € 20,00

Ai suddetti importi va aggiunto il rimborso delle spese del procedimento pari a € 49,00 per ogni verbale notificato.

Modalità di pagamento delle sanzioni registro imprese

Al verbale notificato all'obbligato principale (o obbligati principali) sono allegati i modelli di pagamento, che sono:

  1. MODELLO F23 per la pagamento della sanzione (codici da utilizzare UFFICIO: ABO; CAUSALE: PA;ESTREMI DELL’ATTO ATTO: ANNO/NUMERO VERBALE; CODICE TRIBUTO 741T – SANZIONE AMMINISTRATIVA)
  2. MODELLO PAGO PA: per il pagamento delle spese di procedimento. Per ulteriori informazioni su pagoPA, cliccare qui.
Il pagamento della sanzione deve essere completo pagando sia l'importo della sanzione che le spese di procedimento. Qualora il pagamento non abbia avuto luogo, sia incompleto o sia avvenuto oltre il termine, il verbale sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689 del 24/11/1981, all’Ufficio Regolamentazione del Mercato per gli adempimenti di competenza. 
Si ricorda che i pagamenti devono essere effettuati dalla/e persona/e fisica/he o dalla persona giuridica, NON da entrambi.
 

       
Pagamento in misura ridotta
Per usufruire del pagamento in forma ridotta il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento tramite i modelli di pagamento pagoPA (in caso di sanzione REA) o Modello F23 (in caso di sanzione Registro Imprese), oltre al pagamento delle spese di notifica tramite modello pagoPA.
Si ricorda che i pagamenti devono essere effettuati dalla/e persona/e fisica/he o dalla persona giuridica, NON da entrambi.
 
Scritti difensivi

Se gli interessati non intendono effettuare il pagamento nella misura ridotta ed intendono, quindi, opporsi alla notificazione, possono presentare scritti difensivi, entro trenta giorni dalla notifica del verbale, all’Ufficio Tutela del Consumatore della Camera di Commercio di Bologna. Per eventuali informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Regolamentazione del mercato - Sanzioni Amministrative.
Se trattasi di Notaio gli scritti difensivi vanno presentati all’Archivio Notarile Distrettuale di Bologna – Via De’ Crescenzi, 1 – entro trenta giorni dalla notifica del verbale.

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