Adempimenti in materia di procedure concorsuali
Obbligo della PEC
Il curatore (nel fallimento), il commissario giudiziale (nel concordato preventivo), il commissario liquidatore (nella liquidazione coatta amministrativa) e il commissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), entro dieci giorni dalla nomina, devono comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art. 17, comma 2-bis, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221).
Il curatore (nel fallimento), il commissario giudiziale (nel concordato preventivo), il commissario liquidatore (nella liquidazione coatta amministrativa) e il commissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), entro dieci giorni dalla nomina, devono comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art. 17, comma 2-bis, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221).
Scheda degli adempimenti per la comunicazione della pec |
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Soggetto obbligato: curatore/commissario giudiziale/commissario liquidatore/commissario giudiziale
Termine: entro 10 giorni dalla data di nomina Modulistica: Intercalare P riquadro 1 e 2 Codice Atto: A15 Diritti di segreteria: € 10,00 se curatore; € 30,00 se commissario giudiziale, commissario liquidatore e commissario giudiziale Imposta di bollo: esente se curatore; per le altre procedure: € 65,00 se società capitali, € 59,00 se società di persone, € 17,50 se imprese individuali |
Comunicazione dati per l'insinuazione al passivo
L'art. 29, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 dispone che il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione della carica, comunichi, per il tramite di ComUnica, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Si evidenzia che questo adempimento è distinto dall'obbligo di comunicazione della PEC (di cui sopra), in quanto previsto da altra normativa e con un diverso termine per adempiere.
L'art. 29, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 dispone che il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione della carica, comunichi, per il tramite di ComUnica, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Si evidenzia che questo adempimento è distinto dall'obbligo di comunicazione della PEC (di cui sopra), in quanto previsto da altra normativa e con un diverso termine per adempiere.
Scheda degli adempimenti per la comunicazione dati per insinuazione al passivo |
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Soggetto obbligato: curatore Termine: entro 15 giorni dalla accettazione della carica da parte del curatore Allegato: modulistica agenzia delle entrate Modulistica: I2 riquadro 10 (se impresa individuale); S3 riquadro 10 (se società). con indicazione degli elementi previsti dall'art. 92 della legge fallimentare. (il numero e la data del provvedimento, il tribunale ed il giudice delegato, la data termine per la domanda di insinuazioni al passivo, il luogo e la data dell’udienza per lo stato passivo, eventuali ulteriori informazioni di utilità, pec del curatore). Va indicata anche la data di accettazione della carica. Diversamente si intenderà accettata il giorno della nomina ed i 15 giorni decorrono da tale data Codice Atto: A15 Diritti di segreteria: € 10,00 Imposta di bollo: esente |
Deposito del rapporto riepilogativo
L’art. 33, comma 5, della legge fallimentare, obbliga il curatore a redigere ogni sei mesi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.
Un obbligo analogo di relazione semestrale e di invio telematico al registro delle imprese è previsto in caso di liquidazione coatta amministrativa (art. 205 legge fallimentare) e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (art. 36 d.lgs. 270/1999).
L’art. 33, comma 5, della legge fallimentare, obbliga il curatore a redigere ogni sei mesi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.
Un obbligo analogo di relazione semestrale e di invio telematico al registro delle imprese è previsto in caso di liquidazione coatta amministrativa (art. 205 legge fallimentare) e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (art. 36 d.lgs. 270/1999).
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