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Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori delle societa'

Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori delle societa'

 

D.L. 159 del 31/10/2025 - Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori: persone tenute all’adempimento dal 31 ottobre 2025 - AGGIORNAMENTO

L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modifiche dalla legge 17/2/2012 n. 221) è stato modificato dall’art. 13 c. 3 del DL 159/2025. Dal 31.10.2025 la norma stabilisce infatti quanto segue:
“L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico”.
 
L'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori – stabilito inizialmente dall’1.1.2025 in capo a tutti gli amministratori - dal 31/10/2025 è pertanto limitato ai soli amministratori sopra indicati.
Tali figure di amministratori sono espressamente previste nelle società di capitali, nelle società cooperative e nelle società consortili.
Le nuove disposizioni prevedono che il domicilio digitale degli amministratori NON POSSA COINCIDERE CON IL DOMICILIO DIGITALE DELL’IMPRESA.
 
Persone soggette all’obbligo
La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore delegato/consigliere delegato. Se manca la figura dell’amministratore delegato/consigliere delegato, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade sul presidente del consiglio di amministrazione.
I consiglieri, obbligati all'adempimento, possono essere indicati nelle visure camerali con diverse diciture: come "amministratori delegati", oppure come "consiglieri delegati" o, ancora come "consiglieri con poteri". In tutti questi casi si tratta di componenti del consiglio di amministrazione a cui tale organo amministrativo ha delegato "proprie attribuzioni", come disposto dall'art. 2381 comma 2 c.c.. Si tratta cioè di consiglieri cui, per legge, va riconosciuta la qualifica di "amministratore delegato", obbligati a comunicare il proprio domicilio digitale.
L’obbligo si applica ai soli amministratori sopra indicati quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono avvenire  sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l’ufficio potrà rifiutare l’iscrizione richiesta.
Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente Comitato direttivo ecc.).
 
Iscrizione della sola comunicazione del domicilio digitale
Il soggetto obbligato a comunicare il proprio domicilio digitale è l’amministratore, in quanto trattasi di adempimento personale. La domanda di iscrizione del domicilio digitale può essere presentata e firmata digitalmente – oltre che dall’amministratore stesso – anche dal legale rappresentante della società di capitale/società consortile/società cooperativa o dal commercialista che dichiari di aver ricevuto incarico dall’amministratore interessato.
La pratica può essere presentata e firmata digitalmente anche dal notaio, che si presume, in quanto notaio istante, che abbia ricevuto incarico dal singolo amministratore. Resta  confermato che gli altri intermediari (es. associazioni di categoria, agenzie di disbrigo pratiche) possono trasmettere la pratica; in questo caso alla firma digitale dell’amministratore si aggiunge la firma digitale del soggetto intermediario.
 
Amministratori già iscritti alla data del 31/10/2025 che non hanno comunicato il domicilio digitale all’ufficio del registro delle imprese.
GLI AMMINISTRATORI UNICI, GLI AMMINISTRATORI DELEGATI/CONSIGLIERI DELEGATI oppure, in mancanza di queste cariche amministrative,  i presidenti di consiglio di amministrazione privi di amministratori delegati/consiglieri delegati, GIÀ ISCRITTI ALLA DATA DEL 31/10/2025 DEVONO COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 31/12/2025.
 
Amministratori già iscritti alla data del 31/10/2025 che hanno comunicato, in precedenza, il domicilio digitale dell’impresa.
GLI AMMINISTRATORI UNICI, GLI AMMINISTRATORI DELEGATI/CONSIGLIERI DELEGATI oppure, in mancanza di queste cariche amministrative, i presidenti di consiglio di amministrazione privi di amministratori delegati/consiglieri delegati  che hanno comunicato in precedenza, come proprio domicilio digitale, quello dell’impresa sono obbligati a presentare la modifica del proprio domicilio digitale.
 
Soggetti già iscritti alla data del 31/10/2025 e non più obbligati ad avere un domicilio digitale, che hanno comunicato, in precedenza, il proprio domicilio digitale (anche coincidente con quello dell’impresa)  possono presentare domanda di cessazione del domicilio digitale iscritto.
 
Diritti di segreteria e imposta di bollo
La mera comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati e sopra indicati non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria.
La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, compiuta all’interno delle domande di iscrizione di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e l’imposta di bollo previsti per tali adempimenti.
 
La mera comunicazione/variazione/cessazione del domicilio digitale da parte degli altri amministratori, non più obbligati all’adempimento, è soggetta al pagamento:
  1. del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 65,00, in caso di altri amministratori di società di capitali;
  2. del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 59,00 in caso di amministratori di società di persone.
Sanzioni
Si segnala che l’art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.
 
01/12/2025
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