Sabato 17 Gennaio 2026

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Predisporre una pratica

Dal 1° aprile 2010 la comunicazione unica per la nascita d’impresa, di cui all’art. 9 del D.L. 07/2007 convertito nella Legge 40/2007,  è l’unica modalità consentita per la presentazione delle pratiche al registro delle imprese (ad esclusione dei bilanci).
 
Deve essere obbligatoriamente utilizzata per ogni tipo di impresa (anche individuale o artigiana).
 
Tale procedura consente alle imprese la presentazione in formato digitale, per via telematica, delle domande di iscrizione, variazione e cessazione contemporaneamente al Registro Imprese, Inps, Inail, all’Agenzia delle entrate, al SUAP, agli organi regionali deputati alla tenuta dell’Albo delle imprese Artigiane ed al MSE per la tenuta dell’Albo delle società cooperative.
 
La comunicazione unica, valida anche ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali, deve essere inviata, una volta firmata digitalmente e corredata da tutti gli ulteriori allegati eventualmente necessari, alla Camera di Commercio di competenza che provvederà ad inoltrarla, dopo averla sottoposta ai necessari controlli, alle altre pubbliche amministrazioni destinatarie.
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