Certificati
Il certificato è un documento che attesta l'iscrizione dell'impresa presso il Registro delle Imprese ed il Repertorio economico amministrativo e riporta le informazioni giuridiche ed economiche contenute nel Registro stesso; ha valore legale ed ha validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Il CERTIFICATO può essere:
- di iscrizione: è un certificato completo, contenente la descrizione aggiornata analitica dell’impresa;
- di iscrizione abbreviato: contiene soltanto i numeri di iscrizione, la denominazione, il codice fiscale, la forma giuridica, la sede, la data di costituzione, il capitale sociale;
- storico: contiene i dati del certificato anagrafico con l’aggiunta di tutte le notizie riguardanti le modifiche denunciate dalla data di costituzione;
- assetto compagine sociale (assetti proprietari): riguarda le società di capitali, fatta eccezione per le società quotate in borsa e per le società cooperative, e contiene la descrizione della suddivisione del capitale sociale, delle relative quote o azioni e dei loro possessori, nonché l’elenco dei trasferimenti intervenuti in un certo intervallo temporale;
- di deposito: attesta l’avvenuta presentazione e protocollazione, in una certa data e per il registro delle imprese di Bologna, degli atti/domande/denunce di una certa impresa non ancora evasi;
- di non iscrizione: contiene l’attestazione che un’impresa non è iscritta al RI di Bologna;
- di poteri personali: contiene i dati del Certificato Abbreviato con i poteri attribuiti ad amministratori, procuratori e ad ogni altro soggetto a cui l’impresa ha conferito particolari poteri;
- con scelta: contiene solamente una parte dei dati contenuti in un certificato anagrafico, ovvero consente di escludere informazioni non essenziali (unità locali, direttori tecnici, ecc.);
- di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento: riporta l’elenco delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento sull'impresa (in seguito all'esecuzione della pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis c.c.);
- in inglese: in vigore dal 20 ottobre 2014, rappresenta un risparmio per le imprese, che non dovranno più avvalersi della traduzione giurata. L'utilizzo del certificato in lingua inglese presso uno Stato estero è inoltre esente dall’imposta di bollo;
- modello dichiarazione sostitutiva del certificato R.I.: riporta tutti i dati contenuti nel certificato d'iscrizione dell'impresa, nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 D.P.R. 445/2000).
A richiesta del cliente è possibile, se del caso, inserire in coda a ogni certificato di imprese iscritte al Registro Imprese di Bologna le seguenti dichiarazioni:
- Si dichiara inoltre che non risulta iscritta nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia.
- Si dichiara inoltre che non risulta iscritta nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna procedura concorsuale in corso, ai sensi della normativa vigente in materia.
Alcuni Paesi, prevalentemente arabi, richiedono l’autentica (detta legalizzazione) della firma del funzionario della Camera di Commercio sui certificati emessi. In questi casi la Camera di Commercio appone, su richiesta, il visto di legalizzazione della firma camerale, in aggiunta al normale visto camerale.
Costo: Euro 3,00 per ogni legalizzazione.
Costo: Euro 3,00 per ogni legalizzazione.
Le Camere di Commercio non sono più autorizzate a rilasciare certificati con la dicitura antimafia né al privato che si presenta allo sportello né alle pubbliche amministrazioni o ai privati gestori di servizi pubblici.
Le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le SOA che devono effettuare controlli sulle imprese, dovranno acquisire la documentazione antimafia unicamente dalle Prefetture competenti (D.Lgs. n. 218/2012).
Le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le SOA che devono effettuare controlli sulle imprese, dovranno acquisire la documentazione antimafia unicamente dalle Prefetture competenti (D.Lgs. n. 218/2012).
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