Per approfondire sull'imposta di bollo
Bollo virtuale assolto in entrata
L’imposta di bollo viene versata tramite la Camera di Commercio: nell’apposito riquadro della maschera “modalità di presentazione” si dovranno selezionare gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate alla Camera di Commercio destinataria della domanda (aut. CCIAA di Bologna n. 39353 del 14/09/2000). Nell’apposito campo corrispondente a “Modo bollo distinta” previsto nella maschera “Distinta” occorre indicare il codice “E” o selezionare "Bollo assolto in entrata (bollo virtuale).
L’imposta di bollo viene versata tramite la Camera di Commercio: nell’apposito riquadro della maschera “modalità di presentazione” si dovranno selezionare gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate alla Camera di Commercio destinataria della domanda (aut. CCIAA di Bologna n. 39353 del 14/09/2000). Nell’apposito campo corrispondente a “Modo bollo distinta” previsto nella maschera “Distinta” occorre indicare il codice “E” o selezionare "Bollo assolto in entrata (bollo virtuale).
Bollo virtuale assolto in origine
1. l’imposta di bollo viene assolta a seguito di trasmissione telematica dell’atto da parte dei Notai all’Ufficio del Registro ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007; in tale caso nell’apposito riquadro “modalità di presentazione” della distinta si dovrà riportare la seguente dicitura: “bollo assolto ai sensi del Decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.”
2. l’imposta di bollo viene assolta tramite una apposita autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al professionista: nell’apposito riquadro della maschera “modalità di presentazione” dovranno essere indicati gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al Notaio/Professionista per il pagamento dell’imposta di bollo.
3. l’imposta di bollo viene assolta tramite dichiarazione presentata dal professionista all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2 del D.M. 127/2002; in questo caso nell’apposito riquadro della maschera “modalità di presentazione” si dovrà scrivere la seguente dicitura “dichiarazione di cui all’art. 2 D.M. 127/2002”.
In questi casi, nell’apposito campo corrispondente a “Modo bollo distinta” previsto nella maschera “Distinta” occorre indicare il codice “O” o selezionare "Bollo assolto all'origine (bollo virtuale).
1. l’imposta di bollo viene assolta a seguito di trasmissione telematica dell’atto da parte dei Notai all’Ufficio del Registro ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007; in tale caso nell’apposito riquadro “modalità di presentazione” della distinta si dovrà riportare la seguente dicitura: “bollo assolto ai sensi del Decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.”
2. l’imposta di bollo viene assolta tramite una apposita autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al professionista: nell’apposito riquadro della maschera “modalità di presentazione” dovranno essere indicati gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al Notaio/Professionista per il pagamento dell’imposta di bollo.
3. l’imposta di bollo viene assolta tramite dichiarazione presentata dal professionista all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2 del D.M. 127/2002; in questo caso nell’apposito riquadro della maschera “modalità di presentazione” si dovrà scrivere la seguente dicitura “dichiarazione di cui all’art. 2 D.M. 127/2002”.
In questi casi, nell’apposito campo corrispondente a “Modo bollo distinta” previsto nella maschera “Distinta” occorre indicare il codice “O” o selezionare "Bollo assolto all'origine (bollo virtuale).
Esente bollo
Se la domanda/denuncia é esente dal bollo, occorre indicare il codice “N” nell’apposito campo corrispondente a “Modo bollo distinta” previsto nella maschera “Distinta” o selezionare "Esente bollo". I motivi dell’esenzione devono essere, altresì, indicati nel Modulo NOTE se non già specificati nell’atto.
Se la domanda/denuncia é esente dal bollo, occorre indicare il codice “N” nell’apposito campo corrispondente a “Modo bollo distinta” previsto nella maschera “Distinta” o selezionare "Esente bollo". I motivi dell’esenzione devono essere, altresì, indicati nel Modulo NOTE se non già specificati nell’atto.
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