Elenco delle Circolari e delle note interpretative in materia di PMI innovative
Estremi circolare/nota
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Argomento
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Sintesi del contenuto
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Testo
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Circolare MISE n. 3682/C del 03/09/2015
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- Bilancio certificato, requisito ex art. 4, comma 1 lett. b) del D.L 3 del 2015;
- firma digitale
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1) Il bilancio può essere certificato solo da un revisore o società di revisione iscritti nell’apposito registro;
2) la certificazione va eseguita osservando la normativa di riferimento: come nota diretta all’assemblea dei soci, firmata dal revisore responsabile e articolata in tre paragrafi;
3) la certificazione deve esistere in fase di iscrizione nella sezione PMI Innovativa e deve permanere per tutta la durata dell’iscrizione;
4) la società che si iscrive come PMI deve già disporre di un bilancio e tale bilancio deve essere già certicato, non è quindi ammessa una certificazione ex post;
5) le dichiarazioni sostitutive devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante.
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Parere MISE n. 154287 del 02/09/2015
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PMI quotate su piattaforme multilaterali di negoziazione – dichiarazione dell’elenco soci ex art. 4, comma 3, lett. f) dl 3/2015
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Le PMI negoziate su mercati per la negoziazione di strumenti finanziari soddisfano il requisito della autodichiarazione dell’elenco soci, limitandosi a indicare i soli soci “rilevanti” (cd “soci significativi”, con partecipazione superiore al 5%), come risultanti dal loro libro soci.
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Parere MISE n. 154297 del 02/09/2015
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Deposito curriculum vitae elenco soci – obbligo informativo ex art. 4, comma 3, lett. h) dl 3/2015
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La norma, che richiede l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale, va riferita ai soggetti direttamente impegnati nella società e non anche ai soci che siano meri investitori. Il parere riguarda anche le start-up, per l’obbligo analogo previsto dall’art. 25, comma 12, lett. g) dl 179/2012.
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Parere MISE n. 155175 del 03/09/2015
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- Requisito delle spese di ricerca e sviluppo ex art. 4, comma 1, lett. e) n. 1, d.l. 3/2015;
- Poteri di verifica del RI
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- In tali spese vanno ricomprese anche le immobilizzazioni immateriali, indicate dall’art. 2424 c.c. Sono escluse le spese per l’acquisto e per la locazione di beni immobili;
- i poteri di verifica in capo all’ufficio sono di natura principalmente formale. Tuttavia nell’ambito delle verifiche formali rientrano quelle relative al rapporto percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, nei limiti della documentazione in mano alla Camera stessa (considerato che è depositaria del bilancio e delle relative note e relazioni), senza che sia però condotta un’analisi ispettiva, che non compete né è possibile alla Camera stessa.
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Parere MISE n. 155486 del 04/09/2015
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- Requisito del personale qualificato ex art. 4, comma 1, lett. e) n. 2, dl 3/2015;
- Requisito della titolarità di privativa industriale ex art. 4, comma 1, lett. e) n. 3, dl 3/2015: esclusione del marchio
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- il requisito non è soddisfatto ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l’amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati (cfr, per le start-up Risoluzione AE 87/E/2014);
- sufficiente che la società abbia depositato per la registrazione il brevetto, anche se non ancora registrato (cfr per le start-up il parere MISE 147532/2014). Il deposito del marchio non soddisfa il requisito di legge.
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Parere MISE n. 222697 del 03/11/2015
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- Bilancio certificato, requisito ex art. 4, comma 1 lett. b) del D.L 3 del 2015;
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Il MISE chiarisce che si tratta di un’ipotesi di revisione legale, in quanto la norma sulle PMI ha introdotto un obbligo generalizzato per tutte le società che intendano iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, indipendentemente dal tipo sociale e dal fatturato e la relazione della certificazione deve essere rivolta all’assemblea e non all’organo amministrativo.
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Circolare MISE n. 3683 del 03/11/2015
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Certificazione del bilancio in sede di prima iscrizione nella sezione speciale (requisito ex art. 4, comma 1 lett. b) del D.L 3 del 2015)
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A integrazione della Circolare n. 3682/2015, il MISE specifica che per le società che, di regola, non sono tenute all’obbligo di certificazione, e per le quali tale obbligo sorge solo al momento dell’iscrizione e per le finalità previste dalla normativa sulle PMI innovative, la certificazione non può che essere successiva alla redazione e approvazione del bilancio, purché ovviamente precedente la domanda di iscrizione.
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(integra allegato 1)
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Parere MISE n. 223650 del 04/11/2015
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Dichiarazione autocertificazione di veridicità dell’elenco soci, con trasparenza rispetto a holding (art. 4, comma 3, lett.f, dl 3/2015)
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Si conferma, come già indicato nella Guida, che in caso di holding socia della PMI, la relativa attestazione di trasparenza va resa solo se l’holding non è iscritta nel RI
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Parere MISE n. 19271 del 26/01/2016 | Bilancio certificato in sede di prima iscrizione | A integrazione del Parere n. 222697/2015 (allegato 6), il MISE chiarisce che l’obbligo della revisione legale sussiste per i bilanci “a regime”, cioè di società già iscritte nella sezione delle PMI innovative. Ne consegue che, esclusivamente nell’ipotesi della certificazione di bilancio per l’esercizio anteriore all’ iscrizione in sezione speciale, deve ritenersi applicabile la procedura di revisione volontaria: ciò comporta che il legale rappresentante dà mandato al revisore (o società di revisione), che produce una relazione sul bilancio illo tempore approvato, e la deposita presso il registro delle imprese. |
Allegato 9 (integra allegato 6)
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Parere MISE n. 93154 del 13/03/2017 | Requisito della certificazione del bilancio (art. 4, comma 1 lett. b) del D.L 3 del 2015) | In risposta a un quesito proposto dalla Camera di Commercio di Bologna, il MISE afferma che la certificazione rilasciata dal revisore ai fini dell’ottenimento del credito di imposta, ai sensi dell’art. 1, comma 35, legge n. 190/2014, non può valere come requisito ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale. | |
Circolare MISE n. 3696/C del 14/02/2017 | Verifiche del Registro Imprese su Start-up e PMI Innovative |
Il Ministero chiarisce l’ambito e i limiti delle verifiche che competono all’ufficio del registro delle imprese, sia in fase di iscrizione (cd verifiche preventive), che durante la vigenza dello status speciale di start-up e PMI innovative (cd verifiche dinamiche).
In questa sede, ci si sofferma a evidenziare i passaggi più salienti della Circolare, rimandando per gli altri aspetti ai pareri e alle Circolari già emessi in passato dal ministero.
1) VERIFICHE PREVENTIVE:
- oggetto sociale: la valutazione dell’oggetto sociale (lett.f art. 25) deve basarsi su una serie di elementi non correlati alla mera formulazione testuale in cui consta l’oggetto sociale; - requisiti opzionali: riguardo al requisito del Team qualificato (n. 2, lett. h), l’analisi condotta dal registro delle imprese deve essere di carattere sostanziale (riferibilità cioè alla declaratoria della norma), quantitativo (verifica della rispondenza della percentuale) e qualitativo (verifica della rispondenza della percentuale alle specializzazioni del personale); - controlli a campione: l’effettivo possesso del requisito del Team qualificato, con riferimento all’analisi quantitativa, e del possesso del brevetto/software registrato (n. 3 lett. h) andrà verificato ai sensi dell’art. 71 dpr 445/2000. 2) VERIFICHE DINAMICHE:
- mancati adempimenti periodici: la comunicazione annuale di mantenimento dei requisiti (comma 6, art. 4 d.l. n. 3/2015) e la comunicazione annuale di aggiornamento delle informazioni (comma 4, art. 4 d.l. n. 3/2015) vanno effettuate nei termini di legge, pena l’applicazione della relativa sanzione pecuniaria ex art. 2630 c.c. e, nel caso di mantenimento dei requisiti, anche la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale. |
Allegato 11 |
Parere MISE n. 50195 del 14/02/2017 | Indicazione in nota integrativa del requisito di ricerca e sviluppo delle micro-imprese | Il Ministero, a seguito della emissione della nuova tassonomia dei bilanci in modalità XBRL, considera superato il precedente parere prot. 361851/2016 (Allegato 34 dell’Elenco delle Circolari e delle note interpretative in materia di Start-up e Incubatori), per cui le start-up e le PMI Innovative, qualora siano micro-imprese, che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste in calce allo stato patrimoniale. | Allegato 12 |
Circolare n. 3718/C del 10/04/2019 | Nuova disciplina pubblicitaria degli adempimenti periodici a seguito del decreto-legge 14/12/2018, n. 135 | Predisposte le linee guida degli adempimenti periodici -aggiornamento delle informazioni e mantentimento dei requisiti- a carico delle PMI innovative, a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito nella legge 11/02/2019, n. 12. Disponibile anche il nuovo modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di PMI innovativa. | Allegato 13 |
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