NEWS - APPROFONDIMENTI
Nuovo logo ICC/WCF per i Certificati di Origine
Dal primo ottobre 2023 il marchio di qualità ICC/WCF International Chamber of Commerce/World Chambers Federation per la certificazione di origine sarà personalizzato per ogni singola Camera e sarà inserito direttamente sul formulario dal sistema informatico.
I formulari dei certificati di origine riportanti il vecchio logo ICC/WCF dovranno essere utilizzati fino al 30 settembre p.v.
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- Per i prodotti a basso rischio la procedura è semplificata. L'azienda può richiedere direttamente la sua approvazione all'autorità cinese online per mezzo della piattaforma dedicata o attraverso un agente incaricato: Chinese Representative Agent.
- Per gli altri prodotti (a medio e alto rischio) la domanda di registrazione può essere presentata solo dietro raccomandazione delle autorità competenti del Paese esportatore. Ciò riguarda in particolare: carne e prodotti a base di carne, latticini, prodotti a base di miele, uova e prodotti a base di uova, grassi e oli alimentari e loro materie prime, ripieni di pasta, prodotti di macinazione e malti, verdure fresche o disidratate e pesi secchi, condimenti, noci e semi, frutta secca, chicchi di caffè e fave di cacao non tostate, alimenti dietetici speciali, alimenti salutari.
- partite prima dell’emanazione delle nuove istruzioni;
- trasmesse da società madre a società controllata;
- di prodotti alimentari e sanitari;
- spedizioni espresse di valore inferiore a 5.000 USD.
- la fase pilota avviata il 1 aprile 2021;
- la fase operativa obbligatoria a partire dal 1 ottobre 2021.
La Normativa “Nº 67, de 5 de Novembro de 2018" disciplina tutta la materia, inclusa anche la modalità di etichettatura richiesta.
• le Camere di commercio per l'origine (Anexo IX)
• i Laboratori accreditati nell'elenco SISCOLE, che sono stati comunicati dal nostro Ministero dell'Agricoltura alle Autorità brasiliane (http://sistemasweb.agricultura.gov.br/siscole/consultaPublicaCadastro!consultarCadastro.action).
"The above-mentioned producing or bottling establishment works in the country with the activities of production or bottling or both and the products specified above meet the national identity and quality standards and are fit for consumption in the internal market".
- rilascio contestuale dell'Anexo IX (allegato alla pratica telematica) con indicazione del numero del CO (apposto dall'operatore della CCIAA), mediante:
- acquisizione dell'istanza di rilascio dell'Anexo IX in cui risulti - tra l'altro - la seguente esplicita dichiarazione (oltre alle solite) nel Modello Base inserito: "Lo stabilimento di produzione o di imbottigliamento specificato nell'Anexo IX presentato svolge le attività di produzione o imbottigliamento o entrambi in Italia e i prodotti indicati soddisfano gli standard nazionali di qualità e identità e sono idonei al consumo sul mercato interno";
- acquisizione di copia del certificato del laboratorio di analisi accreditato;
- acquisizione di fatture di vendita in Italia o in UE del medesimo prodotto.
- La dichiarazione di origine deve essere presentata dall'esportatore secondo il testo previsto dall'accordo all'annesso 3D (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=156) o in alternativa dall'importatore e non è prevista una certificazione da parte di autorità preposte.
- Sulla dichiarazione è necessaria l'indicazione di un numero identificativo dell'operatore, sulla base della normativa nazionale (per l'UE si tratta del numero di iscrizione al REX).
- La dichiarazione prevista può essere riferita ad un'unica spedizione o a spedizioni multiple di prodotti identici con riferimento ad un arco temporale non superiore a 12 mesi.
- Essa può essere fornita, in alternativa, anche dall'importatore - che ne assume in tal caso la responsabilità - sulla base degli elementi conoscitivi che il fornitore metterà a sua disposizione. In tal circostanza neanche il numero REX è necessario, in quanto la dichiarazione è resa dall'importatore giapponese.
Il certificato “Exporter Registry Form” compilato dall'esportatore, dovrà essere vistato dalla Camera di Commercio di competenza, per poi essere presentato in originale agli uffici consolari o ad alcune sedi dei consolati onorari della Turchia presenti in Italia per il visto, in modo da renderlo un documento valido per la Turchia."
Leggi il testo completo della nota informativa
26/03/2013
Unioncamere nazionale ha comunicato di aver ricevuto segnalazioni da altre Camere di commercio europee e da una Camera italiana che le Dogane qatarine rifiutano certificati di origine, se non emessi direttamente dal Paese di esportazione.
Ne consegue che certificati di origine emessi in Italia per spedizioni di merci da Paesi terzi verso il Qatar, in quanto la transazione commerciale avviene tra un fornitore italiano e un cliente qatarino, potranno essere rifiutati all'arrivo dalla Dogana del Qatar.
Al riguardo si allega la comunicazione di fine anno del Dipartimento delle Dogane del Ministero Economia e Finanze del Qatar, alla quale le Dogane locali stanno dando applicazione.
Si informano quindi le imprese italiane interessate che eventuali transazioni con il Qatar per merci spedite direttamente da Paesi terzi dovranno essere accompagnate da CO emesso dal Paese di esportazione.
- Approfondisci
- Per verificare lo stato degli accordi UE con Paesi Terzi clicca qui.
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Dal 1° marzo 2016 entrerà in vigore in Egitto una normativa sull'istituzione di un Registro delle imprese autorizzate ad esportare prodotti in Egitto.
In sostanza, alcuni prodotti elencati nella normativa in questione (Decreti ministeriali 992/2015 e 43/2016) non potranno essere messi in circolazione, se l’impresa straniera che li produce non è ufficialmente registrata in tale Registro.
La registrazione avviene attraverso il GOIEC (General Organization for Import & Export Control), organismo del Ministero del commercio e dell'Industria.
La normativa di riferimento, l'elenco dei prodotti interessati e i documenti necessari alla registrazione sono reperibili al seguente link (GOIEC), che fornisce anche la possibilità di presentare online la domanda di registrazione.
L'organismo mette, altresì, a disposizione un call center operativo (da Domenica a Giovedì) dalle 8.00 alle 13.00 (ora italiana), orario in cui sono disponibili operatori con i quali è possibile parlare in lingua inglese.
I documenti necessari per le formalità di registrazione devono essere vidimati dalla Camera di commercio e dall'Ambasciata egiziana.