Certificato di Origine - Come si compila
Scarica qui le istruzioni per la compilazione aggiornate al 4/11/2019.
Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo (incluso il Paese) dello speditore, con riferimento alla sede legale/unità locale a Bologna.
Per speditore si intende:
- il soggetto che emette la fattura di vendita all'estero (esportatore)
- il soggetto che provvede alla spedizione all'estero, per conto dell'esportatore
In questo caso indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo di colui che cura la spedizione e la dicitura "per conto di" (on behalf of) seguita dalla ragione sociale di colui che emette la fattura
NOTE
- In caso di un certificato "per conto di" serve la DELEGA dell'esportatore a richiedere il certificato di origine e a firmare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative all’origine delle merci, con menzione degli estremi della fattura di vendita e del destinatario finale.
- Nel caso di operazioni abituali per conto dello stesso soggetto può essere depositata un’unica delega, inserendo in Cert’O una “pratica telematica di conferimento delega” (es. a spedizioniere).
- Può essere delegata anche la sola “trasmissione telematica della richiesta di CO” con Cert’O, utilizzando l’apposito facsimile di delega.
Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo (incluso il Paese) dell’acquirente ESTERO. Il nome del Paese deve essere indicato per esteso (le sigle non sono ammesse).
Se l'acquirente e il destinatario finale non coincidono è possibile indicare entrambi gli indirizzi o solo il destinatario finale, a condizione che figuri chiaramente anche in fattura.
NOTE
- Non si può indicare un destinatario ITALIANO.
- Tuttavia, qualora non sia nota la destinazione finale delle merci e venga presentata una fattura di vendita tra due soggetti nazionali (anche imponibile IVA) per merci destinate successivamente ad essere esportate, può essere ammesso un CO con la menzione “ALL’ORDINE”, a condizione che il richiedente dichiari formalmente che le merci saranno oggetto di futura esportazione o che tale circostanza risulti evidente nella documentazione commerciale.
Indicare il nome completo del Paese di origine della merce.
- Merci di origine dell'UE: dicitura “Unione Europea” eventualmente seguita dal nome ufficiale del Paese (quindi Repubblica Federale Tedesca, non Germania)
- Merci di origine NON UE indicare il/i nome/i del/i paese/i terzo/i.
NOTE
Qualora le esigenze commerciali lo richiedano, è possibile indicare più Paesi di origine nella casella 3 (riferiti ad una sola spedizione), avendo cura di precisare, nella casella 6 “descrizione della merce”, il Paese di origine a fianco di ogni singolo articolo menzionato, e – nel caso di origine multipla - separando in maniera evidente le merci di origine UE da quelle di origine extra UE.
La compilazione è facoltativa, tranne che per i certificati destinati all'IRAQ.
Indicare il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro) o "trasporti misti" in caso di mezzi diversi. Se conosciuti possono anche essere riportati i dettagli del container, del porto di destino. Tutte le informazioni inserite, tuttavia, devono essere presenti anche in fattura. Se i dettagli della spedizione non sono noti al momento della richiesta del certificato di origine è possibile lasciare vuoto il campo oppure utilizzare la dicitura "da stabilirsi".
NOTE
- Non indicare i termini di resa o menzioni negative relative a porti non attraversati.
- I certificati destinati all'IRAQ dovranno riportare l'itinerario della spedizione (sia essa in partenza dall'Italia o meno) ed eventualmente specificare il mezzo di trasporto utilizzato.
La compilazione è facoltativa.
E' un campo libero, utilizzabile per le diciture e informazioni che non possono essere inserite altrove e che potrebbero rivelarsi utili per l’identificazione della spedizione.
Si possono inserire i riferimenti di: fattura di vendita, buono d'ordine, numero della licenza o del credito documentario, termini di resa, ecc.
NOTE
- Ogni informazione inserita deve comunque trovare rispondenza nei documenti commerciali e/o di spedizione, che possono essere richiesti in visione dalla Camera di Commercio.
- Non è ammesso l’uso di questo spazio per l’indicazione di menzioni discriminatorie nei confronti di altri Paesi.
Descrizione completa delle merci elencate per numero d'ordine progressivo, marche, sigle, quantità e natura dei colli, ricorrendo sia ai termini tecnici propri dei prodotti esportati, sia la denominazione commerciale. La descrizione deve consentire l'identificazione esatta delle merci, utile anche alla corretta classificazione doganale.
Le indicazioni generiche quali, ad esempio, "prodotti chimici/metallici", “macchinari” non sono sufficienti e devono essere dettagliati, così come i soli codici interni degli articoli che non consentano di identificare la natura dei beni.
Le indicazioni generiche quali, ad esempio, "prodotti chimici/metallici", “macchinari” non sono sufficienti e devono essere dettagliati, così come i soli codici interni degli articoli che non consentano di identificare la natura dei beni.
Se lo spazio non è sufficiente si può, alternativamente:
- utilizzare più formulari (ma con un unico diritto di segreteria)
- utilizzare una descrizione generica seguita da "secondo fattura n. ….. del …. allegata", ma in questo caso va richiesto il “visto poteri di firma” sulla fattura di vendita firmata digitalmente dal legale rappresentante (€ 3,00 di diritti di segreteria).
NOTE
Quando la fattura dovesse contenere informazioni incompatibili con il contenuto del certificato di origine, può essere fatto riferimento ad una “packing list” o “lista valorizzata” (documento che presenta le caratteristiche proprie di una normale fattura di vendita, in termini di descrizione del prodotto e di informazioni in esso contenuti ma che non assume rilevanza fiscale, firmato digitalmente dal legale rappresentante) che verrà vistata con “visto poteri di firma”.
Indicare la quantità dei prodotti da esportare, precisando l’unità di misura utilizzata (peso, volume, pezzi, ecc. ).
Se viene indicato il peso, precisare se si tratta del peso netto o del peso lordo.
NOTE
La quantità dichiarata deve apparire anche sulla fattura di vendita.
- Se la merce è di origine italiana o dell'UE, occorrerà compilare: o il paragrafo 1 o il paragrafo 2, inserendo la ragione sociale e l'indirizzo del produttore/fabbricante o anche solo il Paese di produzione/fabbricazione. In caso di controllo a campione l’impresa dovrà documentare in modo esaustivo che le merci siano state prodotte nello Stato membro dichiarato.
N.B. Non rileva da chi si è acquistata la merce, bisogna identificare chi l'ha prodotta/ fabbricata. - Se la merce è di origine EXTRA UE, occorrerà compilare il paragrafo 3, specificando il Paese di origine. In questo caso occorre, di norma, elencare ed allegare i documenti che giustifichino l’origine delle merci.
Su richiesta e sulla base di requisiti aziendali (AEO, “Esportatore Autorizzato”, “REX”, “Esportatore abituale”), la Camera di commercio può autorizzare una procedura semplificata che prevede la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente che indica il/i Paese/i di origine extra UE e permette di non allegare all'istanza la documentazione probatoria, garantendo l'impegno a fornirla in caso di controllo a campione. - N.B. In caso di controllo a campione, l'impresa avrà 30 giorni di tempo per produrre i documenti probatori l’origine dichiarata, da inviare via PEC, su richiesta della Camera di Commercio di Bologna.
NOTE
La sola documentazione ammessa per la dimostrazione dell’origine della merce EXTRA UE è:
- certificato di origine estero;
- certificazioni di qualità e/o sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il Paese d’origine;
- le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o dell’Unione europea per l’accesso ad un regime doganale in territorio dell’Unione europea (importazione definitiva, temporanea, deposito doganale), dalle quali risulti espressamente indicata l’origine, le polizze di carico indicanti anch’esse specificatamente l’origine;
- le foto di etichettature “Made In” accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente che si riferiscono ai prodotti esportati.
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