Venerdì 30 Gennaio 2026

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Utilizzo dei termini "pelle", "cuoio", "pelliccia" e affini

RIFERIMENTI NORMATIVI
D. Lgs. 9 giugno 2020, n. 68 “Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell’art. 7 della legge 3  maggio 2019, n. 37 – Legge europea 2018”.
 
Il decreto attribuisce alle Camere di Commercio la competenza per la vigilanza sugli adempimenti previsti.
 
Il decreto è una norma nazionale, ma applica l'art. 2 del Reg. (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda le definizioni di "messa a disposizione sul mercato", "immissione sul mercato", "fabbricante", "importatore", "distributore", "operatori economici", "ritiro", "vigilanza del mercato" e "immissione in libera pratica".
 
I materiali o manufatti oggetto del D. Lgs. 68/2020 immessi sul mercato prima del 24/10/2020 (entrata in vigore del decreto) conformemente alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, possono continuare ad essere messi a disposizione fino al 24/10/2022.
 
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