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Sicurezza e Etichettatura dei Prodotti

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Prodotti non armonizzati: la Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti

Prodotti non armonizzati: la Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti

La Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti 2001/95/CE è recepita in Italia con gli art. 102 – 113 del D. Lgs. 206/2005 “Codice del Consumo”.
 
La Direttiva SGP, come evidenziato nella tabella della pagina principale, si utilizza in via residuale rispetto alle Direttive specifiche, in particolare si applica:
  • ogni qual volta un prodotto non sia sottoposto a disposizioni specifiche aventi ad obiettivo la sicurezza dei prodotti (prodotti non armonizzati)
  • ai prodotti soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da norme comunitarie (prodotti armonizzati), limitatamente agli aspetti e ai rischi non soggetti a tali requisiti.
Poiché interessano tipologie molto diverse di prodotti, le disposizioni della Direttiva SGP sono necessariamente generiche e non comportano, in genere, obblighi puntuali.
 
Esempi di prodotti assoggettati alla Direttiva SGP sono:
  • i mobili da esterno e interno
  • attrezzature da ginnastica o allenamento non alimentate elettricamente
  • articoli di puericultura
  • biciclette
  • abbigliamento e calzature
  • altri prodotti tessili
Per sapere quali sono gli aspetti riconducibili alla Direttiva SGP esaminati durante i controlli vedere la sezione Attività Ispettiva - Sicurezza Generale dei Prodotti.
Principali definizioni
Produttore
E’ sempre un operatore economico stabilito nella UE, identificato con:
  1. il fabbricante del prodotto e qualsiasi persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
  2. il rappresentante del fabbricante se questi non è stabilito nella UE;
  3. l’importatore del prodotto, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella UE;
  4. gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
Distributore
Qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
Prodotto
Qualsiasi prodotto:
  • destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi; oppure
  • non destinato al consumatore ma che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, è suscettibile di essere utilizzato dal consumatore;
  • fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale;
  • indipendentemente se sia nuovo, usato o rimesso a nuovo.
Sono esclusi i prodotti usati forniti come pezzi di antiquariato oppure come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzo, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.
Prodotto sicuro
Qualsiasi prodotto che, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nel rispetto di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in particolare rispetto ai seguenti elementi:
  • caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
  • effetto del prodotto su altri prodotti, se ragionevolmente prevedibile il suo utilizzo con essi;
  • presentazione, etichettatura, eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso, eliminazione e qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
  • categorie di consumatori a rischio nell’utilizzo del prodotto, in particolare minori e anziani.
Prodotto pericoloso
Qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro.
La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o procurarsi prodotti che presentino un rischio minore non costituisce motivo sufficiente per considerare un prodotto come pericoloso.
Richiamo Le misure volte a otterenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il produttore o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori.
Ritiro Le misure volte a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta ai consumatori.
Principali obblighi del produttore
Come accennato, la direttiva, applicandosi a tutti  i prodotti destinati ai consumatori, non dà prescrizioni puntuali e dettagliate ma, necessariamente, generiche.
Così, per il produttore, viene stabilito solo un obbligo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri, stabilendo su quali basi un prodotto potrà presumersi sicuro (vedere “Valutazione della conformità all'obbligo generale di sicurezza”).
Oltre a ciò il produttore dovrà:
  1. fornire ai consumatori le informazioni che permettano di valutare i rischi impliciti nell’uso normale o ragionevolmente prevedibili di un prodotto, quando essi non siano immediatamente percepibili senza avvertenze adeguate, e di premunirsi contro tali rischi;
  2. adottare le misure necessarie per essere informati dei rischi che i propri prodotti potranno presentare;
  3. intraprendere le azioni opportune per evitare tali rischi, compresi, se necessari, il ritiro dal mercato, l’informazione ai consumatori appropriata ed efficace, il richiamo del prodotto.
Le misure e le azioni di cui ai punti b) e c) comprenderanno:
  • l’indicazione, sul prodotto o sul suo imballaggio di: identità ed estremi del produttore, riferimento del prodotto, eventualmente della partita di prodotti di cui fa parte, salvo l’omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
  • controlli a campione sui prodotti commercializzati, esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro dei reclami, nonché l’informazione ai distributori circa tale sorveglianza.
Oltre a ciò i produttori, così come i distributori, hanno obblighi di collaborazione con la vigilanza:
  • astenendosi dal fornire prodotti che, in base alle informazioni in loro possesso, sappiano o debbano sapere in quanto operatori professionali, non essere conformi agli obblighi di sicurezza
  • trasmettendo agli organi di vigilanza tutte le informazioni concernenti i rischi dei prodotti
  • ove richiesto, collaborando alle azioni intraprese dalle autorità di vigilanza.
Valutazione della conformità all'obbligo generale di sicurezza
La direttiva indica una gerarchia degli strumenti che offrono presunzione di conformità all’obbligo di sicurezza generale dei prodotti:
  1. conformità alle disposizioni comunitarie specifiche in materia di sicurezza (es. direttiva sicurezza giocattoli, sicurezza del materiale elettrico etc.) cui il prodotto sia soggetto;
  2. in mancanza delle disposizioni di cui al punto a), conformità alle disposizioni nazionali specifiche di ogni Stato membro dove il prodotto viene commercializzato, prevedendo che tale presunzione di sicurezza sia mediata dalla conformità alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme tecniche europee i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’UE ai sensi della direttiva 2001/95/CE;
  3. in circostanze diverse da quelle del punto b), la conformità all’obbligo generale di sicurezza si valuterà considerando:
  • norme nazionali non cogenti pertinenti diverse da quelle del punto b);
  • disposizioni in vigore nello Stato membro dove il prodotto è commercializzato;
  • raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
  • codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti nei settori interessati;
  • ultimi ritrovati della tecnica;
  • sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
Norme tecniche europee pubblicate nella GU dell'UE ai sensi della direttiva 2001/95/CE
Ultimo elenco pubblicato: G.U.U.E. serie C n. 267 del 11 agosto 2017
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