Etichettatura delle Calzature
Possono essere commercializzate solo calzature recanti un’etichetta indicante, per ciascuna parte della calzatura, il materiale che ne costituisce almeno l’80% o, nel caso tutti i materiali siano al di sotto di tale soglia, informazioni sulle due componenti principali.
Le indicazioni in etichetta possono essere scritte in italiano oppure indicate con i simboli previsti dalla normativa; nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto un cartello che illustra la simbologia presente in etichetta.
Qui è possibile scaricare un opuscolo che espone nel dettaglio le previsioni del D.M. 11 aprile 1996.
Qui è possibile scaricare un esempio di cartello da esporre nei negozi.
I controlli eseguiti sulle calzature per la verifica degli obblighi previsti sono:
Controllo visivo-formale: nei luoghi della distribuzione al dettaglio e all’ingrosso, viene verificata la presenza e la regolarità dell’etichetta su esemplari di calzature scelti a campione, oltre alla presenza, nei negozi al dettaglio, del cartello esplicativo della simbologia.
Contestualmente viene verificata la presenza, sulla calzatura o sul suo imballaggio, delle indicazioni previste dalla Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti (si veda la sezione specifica).
Controllo di laboratorio: campioni di calzature sono prelevati per la verifica della corrispondenza tra i materiali indicati in etichetta e quanto verificato dal laboratorio.
Le sanzioni degli organi di controllo e i provvedimenti dell’Autorità di vigilanza, adottati a seguito di violazioni del D.M. 11 aprile 1996, sono disciplinati dall’art. 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 190; le ipotesi di violazione perseguite sono:
-
Mancanza dell’etichetta indicante i materiali costitutivi delle calzature.
-
Materiali costitutivi delle calzature diversi da quelli indicati in etichetta.
-
Etichetta incompleta o irregolare.
-
Etichetta non in italiano o altra lingua comunitaria.
-
Mancanza del cartello esplicativo della simbologia.
D.M. 11 aprile 1996
“Recepimento della direttiva 94/11/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore”.
|
D. Lgs. 15 novembre 2017, n. 190
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l’etichettatura dei materiali utilizzati nei principali componenti delle calzature ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili”.
|
Questo ufficio è in Qualità

