Venerdì 30 Gennaio 2026

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Etichettatura delle Calzature

Possono essere commercializzate solo calzature recanti un’etichetta indicante, per ciascuna parte della calzatura, il materiale che ne costituisce almeno l’80% o, nel caso tutti i materiali siano al di sotto di tale soglia, informazioni sulle due componenti principali.
Le indicazioni in etichetta possono essere scritte in italiano oppure indicate con i simboli previsti dalla normativa; nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto un cartello che illustra la simbologia presente in etichetta.
 
Qui è possibile scaricare un opuscolo che espone nel dettaglio le previsioni del D.M. 11 aprile 1996.
Qui è possibile scaricare un esempio di cartello da esporre nei negozi.
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