Etichettatura Energetica
LE NUOVE ENERGY LABELS: LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E IL PROGETTO BELT
Il Regolamento (UE) 2017/1369 ha stabilito un nuovo quadro di riferimento per l’etichettatura indicante i consumi di energia e di altre risorse da parte di una vasta gamma di prodotti di uso comune, quali gli elettrodomestici o le lampadine.
All’interno di questo quadro normativo le etichette e le schede prodotto che devono accompagnare gli specifici prodotti sono descritte e regolate da atti comunitari delegati adottati nel corso del tempo: i più recenti riguardano le lavatrici, le lavasciuga biancheria, gli apparecchi di refrigerazione e le sorgenti luminose.
Il programma UE HORIZON 2000 finanzia il progetto BELT (Boost Energy Label Take up) con 3 obiettivi principali:
- facilitare il passaggio al nuovo sistema di etichettatura, informando e addestrando tutti i soggetti economici coinvolti
- stimolare i consumatori a scegliere i prodotti migliori in termini di consumo di energia e risorse naturali
- stimolare le imprese a migliorare la resa energetica dei propri prodotti, investendo in ricerca e innovazione
La Città Metropolitana di Bologna, partner del progetto BELT, ha realizzato diversi strumenti informativi, cogliendo l’occasione dell’adozione, dal 1 settembre, della nuova etichetta per le lampadine.
Sul sito della Città Metropolitana sono disponibili una pagina dedicata e un Libro bianco sulla nuova etichettatura energetica, oltre alle Linee Guida per i buyers pubblici e privati e un breve video in inglese.
Il Regolamento (UE) 2017/1369, analogamente alle precedenti direttive in materia, ha lo scopo di fornire agli utilizzatori le informazioni relative all’efficienza energetica di prodotti connessi all’energia; esso non disciplina nel dettaglio l’etichettatura delle singole categorie di prodotti, ma istituisce un quadro generale per successivi atti delegati relativi a prodotti specifici.
Per i prodotti per i quali non esistono alla data attuale (settembre 2021) regolamenti delegati emanati ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1369, restano in vigore gli atti delegato adottati ai sensi della precedente direttiva 2010/30/UE.
Il Regolamento 2017/1369 (“Regolamento”) disciplina l’etichettatura e le informazioni uniformi relative all’efficienza energetica, il consumo di energia e altre risorse durante l’uso di prodotti connessi all’energia (“prodotti”), oltre a informazioni supplementari.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento:
- i prodotti di seconda mano, a meno che non siano importati da un paese terzo;
- i mezzi di trasporto.
L’informazione è fornita mediante:
- un’etichetta;
- una scheda informativa;
che sono realizzate e accompagnano il prodotto secondo le modalità previste dal Regolamento e dai pertinenti atti delegati.
Il fornitore:
- assicura che ciascun esemplare di prodotto sia corredato gratuitamente dall’etichetta stampata precisa e dalla scheda informativa in conformità al Regolamento e ai pertinenti atti delegati;
- è responsabile della precisione dell’etichetta e della scheda informativa;
- presente una documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertare la precisione di etichetta e scheda informativa;
- su richiesta fornisce le etichette e le schede informative ai distributori, gratuitamente e rapidamente, e in ogni caso, al più tardi entro 5 giorni lavorativi;
- non immette sul mercato prodotti che incorporano hardware o software destinati ad alterare le prestazioni del modello in condizioni di prova, al fine di raggiungere un livello più favorevole per i parametri specificati nell’atto delegato applicabile o inclusi nella documentazione fornita con il prodotto.
Si applicano dal 1 gennaio 2019, secondo i seguenti criteri:
- per i modelli immessi sul mercato prima del 1 agosto 2017, il fornitore può inserire nella banca dati le informazioni previste dall’Allegato I del Regolamento;
- per i modelli immessi sul mercato dal 1 agosto 2017 al 31 dicembre 2018, il fornitore deve inserire le informazioni dell’All. I nella banca dati entro il 30 giugno 2019. Fino all’inserimento il fornitore deve mettere a disposizione della vigilanza la documentazione tecnica in formato elettronico entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
- per i modelli immessi sul mercato dal 1 gennaio 2019, il fornitore deve inserire le informazioni dell’All. I prima di immettere il prodotto sul mercato.
Dopo che l’ultimo esemplare di un modello è stata immesso sul mercato, le pertinenti informazioni devono essere conservate per 15 anni nella parte della banca dati relativa alla conformità e non devono essere cancellate nella parte pubblica.
Il distributore:
- espone in modo visibile l’etichetta, anche nella vendita a distanza online;
- richiede al fornitore l’etichetta e la scheda informativa quando, nonostante l’obbligo del fornitore, questi non ne assicura la disponibilità per ciascuna unità di prodotto;
- su richiesta, mette a disposizione dei clienti la scheda informativa, anche in forma fisica presso il punto vendita.
- Nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale fanno riferimento alla classe di efficienza energetica e alla gamma delle classi di efficienza energetica che compaiono nell’etichetta di un dato modello in conformità al pertinente atto delegato;
- collaborano con le autorità di vigilanza e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza, per rettificare le inosservanze dei propri obblighi previsti dal Regolamento o dai pertinenti atti delegati;
- per i prodotti oggetto di atti delegati, non forniscono o espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni di altro tipo non conformi al Regolamento e ai pertinenti atti delegati, quando ciò possa indurre in errore o confusione i clienti in merito al consumo di energia o altre risorse durante l’uso;
- non forniscono o espongono etichette che imitano le etichette previste dal Regolamento o dagli atti delegati per:
- prodotti connessi all’energia ma non oggetto di atti delegati, salvo si tratti di etichette previste da norme nazionali;
- prodotti non connessi all’energia.
Premesso che gli atti delegati specificano la data (“data specificata”) dalla quale il distributore può iniziare ad esporre l’etichetta riscalata, quando un’etichetta è riscalata:
- il distributore non espone l’etichetta riscalata prima delle data specificata, ma sostituisce sui prodotti in esposizione, sia nei negozi sia online, le etichette esistenti con quelle riscalate entro 14 giorni lavorativi dalla data specificata;
- a decorrere da 4 mesi prima dalla data specificata, il fornitore, nel momento di immissione sul mercato di un prodotto, fornisce al distributore l’etichetta riscalata assieme all’etichetta esistente e alla scheda informativa; tuttavia:
- se per un certo modello l’etichetta esistente e l’etichetta riscalata richiedono prove diverse;
- e se nessun esemplare del modello o di modelli equivalenti è stato immesso sul mercato prima del periodo di 4 mesi antecedente la data specificata;
il fornitore può scegliere di non fornire l’etichetta esistente con gli esemplari immessi sul mercato nel periodo di 4 mesi antecedenti la data specificata, informando non appena il possibile il distributore che tali esemplari non devono essere offerti in vendita prima della data specificata;
- per i prodotti immessi sul mercato prima del periodo di 4 mesi antecedenti la data specificata, il distributore richiede un’etichetta riscalata che il fornitore invia a decorrere dall’inizio del periodo di 4 mesi; tuttavia il distributore è autorizzato a vendere gli esemplari del modello con l’etichetta non riscalata fino a 9 mesi dopo la data specificata quando:
- il fornitore ha cessato l’attività e quindi il distributore non può ottenere l’ etichetta riscalata per un certo modello di quel fornitore;
oppure:
- il fornitore è esentato dall’obbligo di fornire l’etichetta riscalata in base alle condizioni seguenti:
- per un certo modello l’etichetta esistente e l’etichetta riscalata richiedono prove diverse;
- e nessun esemplare del modello o di modelli equivalenti è stato immesso sul mercato dopo l’inizio del periodo di 4 mesi antecedenti la data specificata.
Anche ai prodotti connessi all’energia si applicano le norme del Regolamento 765/2008 in materia vigilanza del mercato e di controlli sui prodotti che entrano nell’UE.
Controllo visivo-formale: viene verificata la presenza, regolarità e precisione dei seguenti elementi:
- etichetta energetica;
- scheda informativa.
Controllo documentale: viene richiesta e controllata la documentazione tecnica prevista dall’atto delegato.
Controllo di laboratorio: vengono prelevati campioni al fine di verificare l’esattezza dei dati dichiarati in etichetta e scheda informativa e la idoneità della documentazione tecnica a supportare tali dati.
In base al D. Lgs. 104/2012 che recepisce la direttiva 2010/30/CE e che rimane in vigore nelle disposizioni, come le procedure di vigilanza e le sanzioni, di competenza degli Stati membri, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, per l’esame delle risultanze dei controlli di laboratorio.
Per prodotti non conformi al Regolamento o ai pertinenti atti delegati, l’Autorità di vigilanza può, secondo i casi, chiedere al fornitore o, se del caso, al distributore di conformare il prodotto oppure, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo dal mercato.
In caso di mancata conformazione, l’Autorità di vigilanza potrà adottare misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione dell’apparecchio, ritirarlo o richiamarlo.
- lett. a): fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- lett. b): fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti:
- privi di etichetta o scheda informativa;
- la cui documentazione tecnica non è tenuta a disposizione o non è messa a disposizione entro i termini stabiliti;
- lett. c): fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti:
- con etichetta incompleta o inesatta;
- con scheda informativa incompleta o inesatta;
- con documentazione tecnica incompleta o insufficiente a valutare l’esattezza dei dati che figurano sull’etichetta o sulla scheda informativa;
- ove sono apposti simboli, marchi, iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali circa il consumo di energia o di altre risorse essenziali durante l’uso;
- lett. d): distributore che espone prodotti privi di etichetta o di scheda informativa;
- lett. e): distributore che espone prodotti:
- con etichetta non visibile e leggibile;
- senza scheda informativa o con scheda informativa non in italiano;
- ove sono apposti simboli, marchi, iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali circa il consumo di energia o di altre risorse essenziali durante l’uso.
Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE. |
Prodotto connesso all’energia
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il bene o sistema che ha un impatto sul consumo di energia durante l’uso, immesso sul mercato o messo in servizio, incluse le parti che hanno un impatto sul consumo di energia durante l’uso che sono immesse sul mercato o messe in servizio per i clienti e destinate ad essere integrate nei prodotti.
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Sistema
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la combinazione di diversi beni che, se uniti, svolgono una funzione specifica nell’ambiente previsto e la cui efficienza energetica può quindi essere determinata come un’unica entità.
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Modello
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la versione di un prodotto nella quale tutte le unità presentano le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per l’etichetta e la scheda informativa, nonché il medesimo identificativo del modello.
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Modello equivalente
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modello che, rispetto ad un altro, ha le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per l’etichetta e la stessa scheda informativa, ma è immesso sul mercato o messo in servizio dal medesimo fornitore con un diverso identificativo .
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Efficienza energetica
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il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l’energia immessa per ottenerlo.
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Etichetta
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la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, corredata di una scala chiusa che utilizza solo le lettere da A a G, ciascuna delle quali rappresenta una classe di efficienza energetica, in sette diversi colori dal verde scuro al rosso, destinata a informare i clienti circa l’efficienza energetica e il consumo energetico. Comprende le etichette riscalate e le etichette con un numero di classi inferiore.
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Riscalaggio dell’etichetta
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esercizio inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari per conseguire la classe di efficienza energetica che figura sull’etichetta.
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Scheda informativa
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documento standardizzato, in forma cartacea o elettronica, contenente informazioni relative ad un prodotto.
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Banca dati dei prodotti
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raccolta di dati relativi ai prodotti, organizzata in maniera sistematica e composta da una parte pubblica orientata al consumatore, accessibile da un portale online per l’accessibilità, e una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti.
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Fornitore
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il fabbricante stabilito nella UE, il mandatario di un fabbricante non stabilito nella UE, l’importatore che immette sul mercato UE un prodotto di provenienza extraUE (fabbricante, mandatario e importatore definiti come da Reg. 765/2008)
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Cliente
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persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto per proprio uso personale, agendo o meno per fini che esulano dalla sua attività imprenditoriale o professionale.
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Vendita a distanza
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l’offerta per la vendita, noleggio o locazione-vendita, per corrispondenza, su catalogo, via Internet, televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale cliente non possa prendere visione del prodotto offerto.
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Sono elencati i regolamenti delegati in vigore alla data attuale (settembre 2021), emanati in attuazione del Regolamento (UE) 2017/1369 o della direttiva 2010/30.
I testi degli atti elencati può essere consultato accedendo alla ricerca avanzata del sito Eur-Lex
REGOLAMENTI DELEGATI CHE INTEGRANO IL REGOLAMENTO (UE) 2017/1369
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PRODOTTO INTERESSATO
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REGOLAMENTO DELEGATO
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Lavatrici per uso domestico
Lavasciuga biancheria per uso domestico
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Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019
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Apparecchi di refrigerazione
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Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019
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Sorgenti luminose
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Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019
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Lavastoviglie per uso domestico
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Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019
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Display elettronici
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Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019
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Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta
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Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019
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REGOLAMENTI DELEGATI CHE INTEGRANO LA DIRETTIVA 2010/30
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PRODOTTO INTERESSATO
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REGOLAMENTO DELEGATO
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Armadi frigoriferi
Congelatori professionali
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Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015
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Caldaie a combustibile solido
Insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari
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Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015
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Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale
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Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015
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Unità di ventilazione residenziali
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Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell' 11 luglio 2014
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Forni per uso domestico
Cappe da cucina per uso domestico
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Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1 °ottobre 2013
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Scaldacqua
Serbatoi per l'acqua calda
Insiemi di scaldacqua e dispositivi solari
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Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013
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Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente
Apparecchi di riscaldamento misti
Insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari
Insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari
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Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013
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Asciugabiancheria per uso domestico
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Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1 °marzo 2012
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Condizionatori d'aria
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Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011
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Questo ufficio è in Qualità

