Apparecchi a gas
Il Regolamento (UE) n. 2016/426 si basa sulla Decisione 768/2008, per cui, relativamente alla definizioni generali, agli obblighi degli operatori economici e alle caratteristiche generali della marcatura CE, si rimanda a quanto esposto nella sezione Sportello Sicurezza Prodotto/Prodotti non alimentari/Fabbricazione e commercializzazione di prodotti armonizzati secondo il New Legislative Framework.
Di seguito vengono esposte solo le caratteristiche specifiche della norma di armonizzazione.
Apparecchi che bruciano carburanti gassosi, usati:
- per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare;
- come bruciatori ad aria soffiata e caloriferi che devono essere muniti di tali bruciatori.
Accessori, definiti come dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i loro sottogruppi, destinati ad essere incorporati in un apparecchi o montati per costruire un apparecchio.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione gli apparecchi destinati specificamente a:
- l’uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
- l’uso su aerei e ferrovie;
- scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori.
Gli apparecchi e gli accessori possono essere immessi sul mercato o, limitatamente agli apparecchi, essere messi in servizio, solo se soddisfano il Regolamento (UE) 2016/426, in particolare se sono conformi ai requisiti essenziali di cui all’Allegato applicabili.
Oltre alle informazioni indicate abitualmente dalle norme comunitarie di armonizzazione, nonché quelle desunte dalle norme tecniche applicabili, sono specificamente previste dal Regolamento anche:
per gli apparecchi:
- eventuale tipo di alimentazione elettrica (All. IV lett. c));
- marchio caratteristico della categoria dell’apparecchio (All. IV lett. d)), dove la categoria di apparecchio è definita come l’identificazione delle famiglie e/o gruppi di gas che l’apparecchio è destinato a bruciare alle condizioni di sicurezza e al livello di prestazioni desiderati;
- pressione nominale di alimentazione (All. IV lett. e));
- istruzioni, destinate all’installatore, di installazione, regolazione e manutenzione necessarie a consentire la corretta esecuzione di tali lavori al fine di un uso sicuro dell’apparecchio, conforme alle caratteristiche particolari dell’apparecchio (All. I punto 1.5 lett. a) e All. IV lett. f));
- istruzioni, destinate agli utenti, per un uso sicuro e per la manutenzione (All. I punto 1.5 lett. b));
- avvertenze del caso, da evidenziare e da apporre anche sull’imballaggio, relativamente a: tipo di gas utilizzabile, pressione di fornitura, categoria dell’apparecchio e restrizioni d’uso, in particolare circa la collocazione obbligata dell’apparecchio in locali sufficientemente areati (All. I punto 1.5 lett. c));
per gli accessori:
- informazioni di cui all’Allegato IV, se pertinenti;
- copia della Dichiarazione UE di conformità contenente anche le modalità di incorporazione in un apparecchio o di assemblaggio per costituire un apparecchio, di regolazione, di funzionamento e di manutenzione (All. I punto 1.7).
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 661/1996 e s.m.i., le istruzioni e le informazioni che accompagnano gli apparecchi e accessori commercializzati in Italia, previste, rispettivamente, del punto 1.5 o del punto 1.7 dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2016/426, nonché la Dichiarazione (UE) di conformità di apparecchi e accessori, devono essere in lingua italiana o anche in lingua italiana.
Apparecchi e accessori prodotti in serie.
MODULO B: Esame UE del tipo – Tipo di produzione (All. III punto 1), seguito da una delle seguenti procedure di conformità al tipo:
- MODULO C2: Conformità al tipo basata sia su controlli interni alla produzione sia su prove ufficiali effettuate sul prodotto a intervalli casuali (All. III punto 2);
- MODULO D: Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (All. III punto 3);
- MODULO E: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto (All. III punto 4);
- MODULO F: Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (All. III punto 5).
Apparecchi e accessori prodotti in un unico esemplare o in piccole quantità
Una delle procedure di cui al punto precedente oppure la procedura MODULO G: Conformità basata sulla verifica di un unico esemplare (All. III punto 6).
Tutti i moduli citati contemplano l’intervento obbligatorio di un organismo notificato.
La vigilanza è esercitata secondo i principi e le procedure previsti da:
- Regolamento (CE) n. 765/2008, art. 15 comma 3, artt. 16 – 29;
- Regolamento (UE) 2016/426 Capo V;
- D.P.R. 661/1996 e s.m.i., art. 10;
- L. 1083/1971 e s.m.i., art. 4.
I controlli consistono in:
Controllo visivo-formale; viene verificata la presenza e regolarità di:
- marcatura CE, seguita dal numero identificativo dell’organismo notificato intervenuto nella procedura di conformità dell’apparecchio o accessorio e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura CE;
- nome o denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato;
- se il fabbricante è extraUE, nome o denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell’importatore e indirizzo postale dove può essere contattato; se il prodotto è accompagnato solo dai dati dell’importatore, egli è considerato fabbricante e se ne assume tutti gli obblighi;
- un elemento (numero di tipo, lotto o serie etc.) che identifichi univocamente il prodotto;
- iscrizioni di cui all’Allegato IV del Regolamento (per gli accessori, le iscrizioni lett. c) – e) sono indicate quando pertinenti);
- istruzioni e informazioni sulla sicurezza previste dall’All. I punto 1.5 del Regolamento (solo per gli apparecchi);
- copia della Dichiarazione di conformità UE con le indicazioni per l’incorporazione o assemblaggio, regolazione, funzionamento e manutenzione (solo per gli accessori);
- le eventuali istruzioni e avvertenze previste dalle normativa tecnica di volta in volta applicabile.
Gli elementi 1 – 5 devono essere sull’apparecchiatura o, se la sua natura o le sue dimensioni non lo consentono, sull’imballaggio o su un documento che lo accompagna.
Controllo documentale; la documentazione sulla quale viene eseguito il controllo è costituita da:
- Dichiarazione di conformità UE emessa e sottoscritta dal fabbricante;
- La documentazione tecnica descritta nei moduli di cui all’All. III del Regolamento, applicati dal fabbricante come procedura di valutazione della conformità dell’apparecchio o accessorio.
Controllo di laboratorio; vengono prelevati campioni al fine di verificare, mediante prove eseguite secondo le norme armonizzate applicabili, la sussistenza dei requisiti essenziali alla data di immissione sul mercato del modello, individuata in base alle fatture commerciali e, eventualmente, alla documentazione doganale di importazione, acquisiti presso gli operatori commerciali.
Quando si accerti che un apparecchio o accessorio non rispetta le prescrizioni del Regolamento, l’Autorità di vigilanza può, secondo i casi, chiedere all’operatore economico responsabile di conformare il prodotto oppure ritirarlo o richiamarlo dal mercato; in particolare è richiesta la conformazione del prodotto in tutte le ipotesi di non conformità formale di cui all’art. 40 del Regolamento.
In caso di mancata conformazione, l’Autorità di vigilanza potrà adottare misure per proibire o limitare la messa a disposizione dell’apparecchio, ritirarlo o richiamarlo.
TRASGRESSORE
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VIOLAZIONE
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SANZIONE1
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Art. 5 L. 1083/1971
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Fabbricante
Importatore
Distributore
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Immissione sul mercato di un apparecchio o accessorio non conforme ai RES ex All. I del Regolamento.
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da € 10.000,00 a € 45.000,00
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comma 1
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Fabbricante
Importatore
Mandatario (nei limiti del mandato)
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Immissione sul mercato di un apparecchio o accessorio con non conformità formali ex art. 40 o in violazione dell’art. 7 commi 2 – 9 o dell’art. 9 commi 2 – 9 del Regolamento.
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da € 5.000,00 a € 30.000,00
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comma 2
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Distributore
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Messa a disposizione sul mercato di un apparecchio o accessorio in violazione degli obblighi ex art. 10 del Regolamento.
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da € 2.500,00 a € 15.000,00
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comma 3
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Qualsiasi operatore economico
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Inosservanza dei provvedimenti ex art. 37 del Regolamento.
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da € 20.000,00 a € 50.000,00
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comma 4
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Chiunque
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Violazioni della L. 1083/1971 diverse da quelle previste dai commi 1 - 4.
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da € 10.000,00 a € 45.000,00
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comma 6
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1Il D. Lgs. 23/2019, che con l’art. 2 ha sostituito le disposizioni penali precedentemente previste dall’art. 5 della L. 1083/1971, all’art. 3 comma 1 ha disposto che la depenalizzazione si applichi anche alle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore (10/04/2019), salvo che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
In particolare, il comma 2 dell’art. 3 prevede che gli importi delle sanzioni amministrative applicate non possano essere superiori al massimo della pena comminata o irrogata per il reato previsto, tenuto conto del criterio di ragguaglio ex art. 315 c.p..
- Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
- Decreto Legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 Attuazione della delega di cui all’art. 1 commi 1 e 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426.
- D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661 e s.m.i. Regolamento per l’attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas.
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e s.m.i. Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile.
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