Prodotti da costruzione
Il Regolamento (UE) n. 305/2011 si basa sulla Decisione 768/2008, per cui, relativamente alla definizioni generali, agli obblighi degli operatori economici e alle caratteristiche generali della marcatura CE, si rimanda a quanto esposto nella sezione Sportello Sicurezza Prodotto/Prodotti non alimentari/Fabbricazione e commercializzazione di prodotti armonizzati secondo il New Legislative Framework.
Di seguito vengono esposte solo le caratteristiche specifiche della norma di armonizzazione.
A. L’Allegato I elenca 7 requisiti di base delle opere di costruzione (edifici e opere di ingegneria civile):
- Resistenza meccanica e stabilità
- Sicurezza in caso di incendio
- Igiene, salute e ambiente
- Sicurezza e accessibilità nell’uso
- Protezione contro il rumore
- Risparmio energetico e ritenzione del calore
- Uso sostenibile delle risorse naturali
B. In funzione dei requisiti di base, le specifiche tecniche europee (norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea) stabiliscono:
- le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione correlate ai requisiti di base
- i metodi per determinare le prestazioni delle caratteristiche essenziali pertinenti
- il sistema di valutazione e verifica di costanza della prestazione (VVCP) associato a ciascuna caratteristica essenziale, con i compiti assegnati al fabbricante e, se previsto, all’organismo notificato.
NB: gli Stati membri impongono requisiti diversi per le caratteristiche essenziali dei prodotti usati in ciascuno Stato.
C. Se un prodotto da costruzione è soggetto ad una specifica tecnica europea, il fabbricante deve, per ciascun uso previsto del prodotto, dichiarare la prestazione del prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti individuate dalla specifica tecnica; le prestazioni possono essere espresse in termini di:
- livello (valore numerico risultato della valutazione della prestazione);
- classe (gamma di livelli di prestazione, compresi tra un valore minimo e un valore massimo);
- descrizione.

Le norme armonizzate contengono:
- le caratteristiche essenziali del prodotto da costruzioni in funzione dei requisiti di base coinvolti
- metodi e criteri per la valutazione della prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali
- il controllo della produzione in fabbrica applicabile
- dettagli tecnici per l’applicazione del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
Quando un prodotto da costruzione:
- non rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata; oppure
- per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto, la norma armonizzata:
- non prevede metodo di valutazione; oppure
- prevede un metodo di valutazione non appropriato
non c’è obbligo di marcatura CE (caso 1) o di dichiarare la prestazione per la caratteristica in questione (caso 2).
In tali ipotesi il fabbricante può chiedere all’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB) l’elaborazione ed adozione di un documento per la valutazione europea in base alla procedura descritta nell’Allegato II.
I riferimenti dei documenti per la valutazione europea adottati dai TAB vengono pubblicati nella GUUE.
Il documento per la valutazione europea contiene:
- descrizione generale del prodotto da costruzione
- elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l’uso previsto del prodotto
- metodi per la valutazione della prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali
- principi relativi al controllo della produzione in fabbrica.
Una volta che un documento per la valutazione europea sia stato adottato, un fabbricante potrà chiedere ad un TAB una valutazione tecnica europea basata su di esso; la valutazione tecnica europea contiene:
- prestazione da dichiarare per le caratteristiche essenziali, concordate con il TAB che riceve la richiesta, sulla base all’uso previsto dichiarato;
- dettagli tecnici per l’applicazione del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
L’Allegato V descrive i sistemi con i quali si valuta la prestazione e se ne verifica la costanza, e che il fabbricante utilizza per redigere la dichiarazione di prestazione e determinare il prodotto-tipo, definito come l’insieme dei livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una combinazione data di materie prime o di altri elementi, in uno specifico processo produttivo.
I sistemi sono individuati come: 1+, 1, 2+, 3 e 4; passando dal primo all’ultimo, le procedure divengono via via più semplici e si riducono i compiti assegnati all’Organismo notificato che, nel sistema 4, è assente.
L’Organismo notificato, secondo la funzione svolta, può essere:
- Organismo di certificazione di prodotto, se notificato per certificare la costanza della prestazione;
- Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica, se notificato per tale compito;
- Laboratorio, se notificato per valutare (mediante misure, esami, prove, calcoli o altro) la prestazione dei prodotti da costruzione.
PROCEDURE SEMPLIFICATE
Il regolamento prevede alcune ipotesi di semplificazione delle procedure:
- Nel determinare il prodotto tipo, il fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica appropriata che soddisfi le condizioni di cui all’art. 36 par. 1 lett. a) – c) del regolamento.
- Il fabbricante che sia una microimpresa (come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003) può:
- sostituire la determinazione del prodotto tipo in base a prove di tipo per i sistemi applicabili 3 e 4 con metodi diversi da quelli previsti dalla norma armonizzata applicabile
- trattare i prodotti da costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni del sistema 4.
Il fabbricante deve dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili mediante una specifica documentazione tecnica e dimostrare che le procedure utilizzate sono equivalenti a quelle previste dalle norme armonizzate.
- Se un prodotto da costruzione è fabbricato:
- in un unico esemplare, oppure
- su specifica del committente in un processo non in serie, a seguito di un’ordinazione specifica e installato in una singola e identificata opera di costruzione,
il fabbricante può sostituire la valutazione della prestazione del sistema applicabile con una documentazione tecnica specifica che dimostri la conformità del prodotto ai requisiti applicabili e l’equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure previste dalle norme armonizzate.
Nelle ipotesi 1) e 3), se al prodotto da costruzione è applicabile il sistema 1+ o 1, la documentazione tecnica dovrà essere verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato.
Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione:
- il fabbricante, all’atto dell’immissione sul mercato, redige una dichiarazione di prestazione, assumendosi la responsabilità della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate;
- le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulle prestazioni relative alle caratteristiche essenziali, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione, salvo le deroghe di cui all’art. 5.
L’articolo 5 del Regolamento individua 3 ipotesi di deroga all’obbligo di redazione della dichiarazione di prestazione; non si appone la marcatura CE sui prodotti da costruzione per i quali non è redatta la dichiarazione di prestazione.
Il contenuto della dichiarazione di prestazione è descritto nell’art. 6 e nell’Allegato III del Regolamento; in particolare la dichiarazione deve riferirsi ad un prodotto-tipo.
Il fabbricante può decidere che, se una certa caratteristica non è richiesta dai suoi clienti, essa non riguarda il suo prodotto; in tal caso può utilizzare l’opzione NPD (Nessuna Prestazione Determinata), con alcune limitazioni:
- per i prodotti coperti da una norma armonizzata, deve essere dichiarata la prestazione di almeno una caratteristica essenziale;
- per certe caratteristiche essenziali, le norme armonizzate possono vietare l’opzione NPD.
Una copia della dichiarazione di prestazione:
- nella lingua richiesta nello Stato membro dove è messo a disposizione;
- in forma cartacea o su supporto elettronico;
- in alternativa al punto precedente può essere su un sito web, alle condizioni specificate nel Reg. Delegato 157/2014 (garanzia di immodificabilità, accessibilità, disponibilità per 10 anni e indicazioni per accedere alla dichiarazione che devono essere fornite ai destinatari del prodotto);
deve essere fornita con ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, salvo che un lotto dello stesso prodotto venga messo a disposizione di un unico utilizzatore, nel qual caso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione.
Le Amministrazioni di vigilanza possono avvalersi della collaborazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, già competente per il controllo alle frontiere, e del Corpo della Guardia di Finanza.
Le Amministrazioni di vigilanza sono:
- per il requisito di base delle opere n. 1 “Resistenza meccanica e stabilità”, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che può avvalersi anche dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del medesimo Ministero;
- per il requisito di base delle opere n. 2 “Sicurezza in caso d’incendio”, il Ministero dell’Interno, che può avvalersi anche delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- per i rimanenti requisiti di base delle opere, nn. 3, 4, 5, 6 e 7, il Ministero dello Sviluppo Economico, che può avvalersi anche delle Camere di Commercio I.A.A.
Le colonne requisiti si riferiscono all'uso previsto dei prodotti non conformi.
TRASGRESSORE
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VIOLAZIONE
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REQUISITI 3)–7)
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REQUISITI 1) E 2)
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RIFERIMENTI
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Fabbricante
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Dichiarazione di prestazione non redatta
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Sanzione amministrativa da € 4.000 a € 24.000
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Ammenda da € 10.000 a € 50.000 e arresto fino a 6 mesi (anche per non conformità alle norme tecniche nelle dichiarazioni prestazionali)
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Art. 19 c. 11
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Fabbricante
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Informazioni su prestazioni non comprese e specificate nella Dichiarazione
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Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 4.000
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Sanzione amministrativa da € 2.000 a € 10.000
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Art. 19 c. 31
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Fabbricante
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Dichiarazione non conforme all’art. 6 del Reg.
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Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 10.000
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Ammenda da € 3.000 a € 30.000 e arresto fino a 2 mesi
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Art. 19 c. 41
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Fabbricante
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Dichiarazione fornita in violazione art. 7 del Reg. e dell’art. 6 c. 3 del D. Lgs. 106/2017
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Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 4.000
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Sanzione amministrativa da € 2.000 a € 10.000
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Art. 19 c. 51
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Fabbricante
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Violazione dell’art. 8 sui principi generali e uso della marcatura CE
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Sanzione amministrativa da € 4.000 a € 24.000
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Ammenda da € 10.000 a € 50.000 e arresto fino a 6 mesi
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Art. 19 c. 61
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Fabbricante
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Violazione dell’art. 9 sull’apposizione della marcatura CE
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Sanzione amministrativa da € 4.000 a € 24.000
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Ammenda da € 10.000 a € 50.000 e arresto fino a 6 mesi
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Art. 19 c. 71
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Costruttore, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione, collaudatore
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Utilizzo di prodotti non conformi artt. 4 – 10 del Reg. e art. 5 c. 5 del D Lgs. 106/2017
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Sanzione amministrativa da € 4.000 a € 24.000
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Ammenda da € 10.000 a € 50.000 e arresto fino a 6 mesi
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Art. 20 c. 1
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Progettista dell’opera
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Prescrizione di prodotti non conformi all’art. 5 c. 5 del D Lgs. 106/2017 o in violazione di una disposizione su Dichiarazione o marcatura CE artt. 4 – 10 del Reg.
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Sanzione amministrativa da € 2.000 a € 12.000
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Ammenda da € 5.000 a € 25.000 e arresto fino a 3 mesi
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Art. 20 c. 2
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Qualsiasi operatore economico
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Inosservanza dei provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo art. 17 c. 2 lett. d) ed e) D. Lgs. 106/2017
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Sanzione amministrativa da € 4.000 a € 24.000
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Ammenda da € 10.000 a € 50.000 e arresto fino a 6 mesi
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Art. 21 c. 1
|
Qualsiasi operatore economico
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Violazione degli art. 11 c. 2 - 8, art. 13, 14, 16 del Reg. e dell’art. 6 c. 5 del D. Lgs. 106/2017
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Sanzione amministrativa da € 500 a € 5.000
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Sanzione amministrativa da € 1.500 a € 15.000
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Art. 21 c. 21
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Chiunque
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Attestazione di fatti non veri, rilevanti nelle attività degli organismi notificati, nelle certificazioni e rapporti di prova.
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Sanzione amministrativa da € 2.000 a € 12.000
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Ammenda da € 5.000 a € 25.000 e arresto fino a 6 mesi
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Art. 22 c. 1
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Chiunque
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Organismo notificato che ostacola l’attività di controllo art. 16 c. 2 del D. Lgs. 106/2017
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Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 6.000
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Sanzione amministrativa da € 2.000 a € 12.000
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Art. 22 c. 2
|
Chiunque
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Rilascio da parte di soggetti non autorizzati di documenti attestanti la conformità del prodotto da costruzione
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Sanzione amministrativa da € 4.000 a € 24.000
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Ammenda da € 10.000 a € 50.000 e arresto fino a 6 mesi
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Art. 22 c. 3
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1 Non si applicano nel caso di non conformità formali di cui all’art. 59 del Regolamento, rimosse dal trasgressore nel termine stabilito dalle Autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 18.
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