Utilizzo dei termini "pelle", "cuoio", "pelliccia" e affini
RIFERIMENTI NORMATIVI
D. Lgs. 9 giugno 2020, n. 68 “Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell’art. 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge europea 2018”.
Il decreto attribuisce alle Camere di Commercio la competenza per la vigilanza sugli adempimenti previsti.
Il decreto è una norma nazionale, ma applica l'art. 2 del Reg. (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda le definizioni di "messa a disposizione sul mercato", "immissione sul mercato", "fabbricante", "importatore", "distributore", "operatori economici", "ritiro", "vigilanza del mercato" e "immissione in libera pratica".
I materiali o manufatti oggetto del D. Lgs. 68/2020 immessi sul mercato prima del 24/10/2020 (entrata in vigore del decreto) conformemente alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, possono continuare ad essere messi a disposizione fino al 24/10/2022.
Uso e definizione dei termini (nel seguito “Termini”):
- “cuoio“
- “pelle“
- “cuoio pieno fiore“
- “cuoio rivestito“
- “pelle rivestita“
- “pelliccia“
- “rigenerato di fibre di cuoio“
Etichettatura o contrassegno dei materiali e prodotti nel caso essi siano presentati utilizzando i Termini, indipendentemente dalla modalità di presentazione e comunicazione, anche elettronica.
Esclusioni:
- le calzature come definite dalla direttiva 94/11/CE e i relativi materiali;
- materiali e prodotti fabbricati o commercializzati in altri Stati membri UE, in Turchia, in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE);
- parti non tessili di origine animale contenute nei prodotti tessili e oggetto dell’indicazione prevista dall’art. 12 del regolamento (UE) 1007/2011, salvo non venga volontariamente utilizzato uno dei Termini, nel qual caso si applica il D. Lgs. 68/2020.
L’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 68/2020 definisce:
- “cuoio“ e “pelle“: termine generale per definire il pellame di un animale che abbia conservato la struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca;
- “cuoio pieno fiore“: pellame che mantiene la grana originaria come si presenta quando l’epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura;
- “cuoio rivestito“ e “pelle rivestita“: cuoio o pelle con uno strato di rivestimento o uno strato accoppiato a colla, quando tale strato sia superiore a 0,15 mm ma non superi un terzo dello spessore totale; se lo strato non supera 0,15 mm possono essere utilizzati i termini “cuoio“ e “pelle“
- “pelliccia“: cuoio e pelle che mantengono sempre per loro natura il pelo o la lana o entrambi;
- “rigenerato di fibre di cuoio“: pelle o cuoio disintegrati meccanicamente o chimicamente ottenendo particelle fibrose, piccoli pezzi o polveri che, con o senza l’aggiunta di un legante, vengono successivamente trasformati in fogli di materiale il cui contenuto minimo di fibre di pelle secca sia pari al 50% in peso
E’ vietata l’immissione e la messa a disposizione sul mercato di materiali o prodotti che, essendo composti di materiali che non corrispondono alle definizioni di cui all’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 68/2020, utilizzano i Termini, anche in lingua diversa dall’italiano,:
- come sostantivi o aggettivi;
- inseriti come suffissi o prefissi in altre parole, es. Pellemela, Similpelle, Ecopelle, Vinilpelle
- in combinazione con altre parole, es. Pelle vegetale, Pelle sintetica, Pelliccia ecologica
- sotto i nomi generici di “cuoiame” ”pellame” ”pelletteria” ”pellicceria”.
Fabbricanti e Importatori
- obbligo di etichettare o contrassegnare i materiali o i prodotti per i quali sono utilizzati i Termini, al fine di individuarne la composizione;
- nel caso i materiali e i manufatti siano immessi sul mercato per essere dati in lavorazione ad altri operatori economici nella catena di fornitura, in deroga al punto precedente l’etichetta o contrassegno può essere sostituito con il documento commerciale di accompagnamento;
- responsabilità per l’esattezza delle informazioni contenute nell’etichetta o contrassegno o nel documento commerciale di accompagnamento;
- l’etichetta o contrassegno devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; se viene utilizzata l’etichetta, questa deve essere saldamente applicata anche mediante un supporto attaccato
- nel caso di un prodotto composto anche da materiali diversi, dovrà essere individuata inequivocabilmente la parte o le parti composte dai materiali definiti dall’art. 2 comma 1 D. Lgs. 68/2020.
Distributori:
- verificano che i materiali e i prodotti che utilizzano i Termini siano dotati di etichetta o contrassegno.
Organi preposti all’accertamento delle violazioni del D. Lgs. 68/2020:
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per i controlli alle frontiere;
- Camere di Commercio I.A.A. territorialmente competenti;
- Corpo della Guardia di Finanza;
- Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;
che possono avvalersi, per i controlli, della Stazione Sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti o, limitatamente ai soggetti accertatori lett. a), c) d), di altri laboratori accreditati per le prove di laboratorio sui materiali o sui prodotti al fine dell’accertamento delle violazioni ex art. 6 commi 5 e 6.
Il fabbricante o importatore che incorre in una delle violazioni previste dall’art. 6 commi 1, 2, 3 e 5, deve, entro il termine perentorio di 60 giorni, provvedere alla regolarizzazione dell’etichettatura o al ritiro dal mercato dei materiali o prodotti.
Entro lo stesso termine il fabbricante o importatore dovrà fornire comunicazione dell’avvenuta regolarizzazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio indirizzata all’organo accertatore e alla Camera di Commercio territorialmente competente, quando essa non sia l’organo accertatore.
TRASGRESSORE
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VIOLAZIONE
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SANZIONE
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Art. 6 D. Lgs. 68/2020
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Fabbricante
Importatore
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immissione sul mercato nazionale di materiali che utilizzano i termini art. 2 c. 1, o prodotti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno, in violazione dell’art. 4 comma 1.
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da € 3.000,00 a € 20.000,00
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comma 1
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Fabbricante
Importatore
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Immissione sul mercato nazionale di materiali che utilizzano i termini art. 2 c. 1, o prodotti con essi fabbricati, con etichetta o contrassegno non conformi all’art. 4 comma 4.
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da € 1.500,00 a € 20.000,00
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comma 2
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Fabbricante
Importatore
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Immissione sul mercato nazionale di materiali che utilizzano i termini art. 2 c. 1, o prodotti con essi fabbricati, nel caso di sostituzione dell’ etichetta e contrassegno ai sensi dell’art. 4 comma 5, utilizzano un documento commerciale di accompagnamento non completo delle indicazioni previste dall’art. 4 comma 1.
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da € 3.000,00 a € 20.000,00
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comma 3
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Fabbricante
Importatore
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Immissione sul mercato nazionale di materiali che, utilizzando in qualsiasi forma i termini art. 2 c. 1, o prodotti con essi fabbricati, risultano non conformi alle definizioni art. 2 c. 1 dichiarate in etichetta, contrassegno o documento commerciale, in violazione dell’art. 3.
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da € 3.000,00 a € 20.000,00
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comma 5
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Distributore
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Messa a disposizione sul mercato nazionale di materiali che utilizzano i termini art. 2 c. 1, o prodotti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno in violazione dell’art. 4 comma 1, oppure con etichetta o contrassegno non conformi all’art. 4 comma 4.
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da € 700,00 a € 3.500,00
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comma 4
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Distributore
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Messa a disposizione sul mercato nazionale di materiali che utilizzando in qualsiasi forma i termini art. 2 c. 1, o prodotti con essi fabbricati, risultano non conformi alle definizioni art. 2 c. 1, in violazione dell’art. 3, salvo non sia dimostrata la corrispondenza di tali indicazioni con quelle rilasciate dal proprio fornitore con il documento commerciali di accompagnamento.
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da € 700,00 a € 3.500,00
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comma 6
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Chiunque
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Fatte salve le responsabilità previste dai commi 1, 2, 3 e 5, non sono assolti, entro il termine fissato, gli obblighi di regolarizzazione o ritiro dal mercato e di comunicazione ai soggetti previsti, in violazione dell’art. 6 comma 7.
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da € 3.000,00 a € 20.000,00
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comma 8
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