Informazioni sul consumo di carburante ed emissioni di CO2 delle autovetture nuove
Gli strumenti informativi sono quattro:
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La guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture (art. 4 e Allegato II), redatta annualmente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in base ai dati forniti dai costruttori, è resa disponibile, oltre che sul sito internet dello stesso Ministero, su quelli del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; la Guida è destinata ad informare i consumatori al fine di indirizzarli verso un acquisto consapevole di autovetture nuove, secondo criteri di efficienza energetica e di tutela della qualità dell'aria. 
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Un’etichetta che i punti vendita devono apporre sopra o vicino ad ogni autovettura; (art. 3, Allegato I e relativa Appendice). 
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I dati di consumi ed emissioni inquinanti, per ogni marca di autovetture, devono essere visualizzati in ogni punto vendita attraverso un manifesto o uno schermo; il manifesto o il supporto da visualizzare devono essere forniti ai punti vendita dai costruttori (art. 5 e Allegato III); 
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Tutto il materiale promozionale, inteso non solo come pubblicità, ma anche i manuali tecnici, deve riportare i dati obbligatori. (art. 6 e Allegato IV). 
E’ espressamente vietato utilizzare, sugli strumenti informativi indicati dal decreto, marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di CO2, non conformi a quanto disposto dal regolamento stesso.
- Art. 3 – Apposizione dell’etichetta da parte del punto vendita.
- Art. 4 c.1 – Informazione dei costruttori dei dati per la redazione della Guida.
- Art. 4 c.3 – Su richiesta del consumatore, i punti vendita rendono disponibile gratuitamente la Guida.
- Art. 5 c.1 – Affissione del manifesto nel punto vendita.
- Art. 5 c.2 – I costruttori forniscono ai punti vendita i manifesti.
- Art. 6 – Il materiale promozionale rende noti i valori ufficiali del consumo di carburante ed emissioni di CO2.
- Art. 7 – Divieto di apporre sull’etichetta, sul manifesto, sulla Guida o sul materiale promozionale, marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o emissioni di CO2 non conformi al D.P.R. 84/2003.
| D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84 Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. | 
| Circolare del Ministero delle Attività Produttive 14 maggio 2003, n. 1298441 Prime indicazioni relative all’acquisizione dei dati ex art. 4 del D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84. | 
| Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2007, n. 23958 Indicazioni relative all’acquisizione dei dati ex art. 4 del D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84. | 
| Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2009, n. 21992 Indicazioni relative all’acquisizione dei dati ex art. 4 del D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84. | 
| Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, n. 38174 D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, art. 6. Vigilanza sugli obblighi dei produttori e dei rivenditori di autovetture nuove in materia di pubblicità, con riferimento alle informazioni al consumatore sul risparmio di carburante e le emissioni di CO2 | 
| Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 26 novembre 2009, n. 108736 Indicazioni relative all’acquisizione dei dati ex art. 4 del D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84. | 
| Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 4 febbraio 2010, n. 13176 Applicazione D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, art. 6. | 
| Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 23 dicembre 2020, n. 288075 Circolare informativa sulla procedura WLTP di cui al Regolamento (UE) 2017/1151. | 

 
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