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Informazioni sul consumo di carburante ed emissioni di CO2 delle autovetture nuove

E’ disposto l’obbligo per i costruttori e rivenditori di autovetture nuove, di informare tutti i potenziali clienti circa le caratteristiche in termini di consumo di carburante e di emissione di CO2, delle autovetture nuove esposte od offerte in vendita o leasing.
 
A quali autovetture si applica il Decreto:
Tutti i veicoli a motore nuovi di categoria internazionale M1, cioè quelli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Sono esclusi i veicoli a motore a 2 o 3 ruote e i veicoli speciali.
STRUMENTI INFORMATIVI

Gli strumenti informativi sono quattro:

  1. La guida [1] sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 [1] delle autovetture [1] (art. 4 e Allegato II), redatta annualmente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in base ai dati forniti dai costruttori, è resa disponibile, oltre che sul sito internet dello stesso Ministero, su quelli del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; la Guida è destinata ad informare i consumatori al fine di indirizzarli verso un acquisto consapevole di autovetture nuove, secondo criteri di efficienza energetica e di tutela della qualità dell'aria.

  2. Un’etichetta che i punti vendita devono apporre sopra o vicino ad ogni autovettura; (art. 3, Allegato I e relativa Appendice).

  3. I dati di consumi ed emissioni inquinanti, per ogni marca di autovetture, devono essere visualizzati in ogni punto vendita attraverso un manifesto o uno schermo; il manifesto o il supporto da visualizzare devono essere forniti ai punti vendita dai costruttori (art. 5 e Allegato III);

  4. Tutto il materiale promozionale, inteso non solo come pubblicità, ma anche i manuali tecnici, deve riportare i dati obbligatori. (art. 6 e Allegato IV).

E’ espressamente vietato utilizzare, sugli strumenti informativi indicati dal decreto, marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di CO2, non conformi a quanto disposto dal regolamento stesso.

VIGILANZA E CONTROLLI
Il D.P.R. 84/2003 affida alle Camere di Commercio competenti per territorio la vigilanza sugli adempimenti descritti; la Camera di Commercio di Bologna esegue controlli presso i punti vendita di autovetture della provincia e su pubblicazioni a stampa registrate presso il Tribunale di Bologna.
Sono previste sanzioni per la chiunque ometta di adempiere o adempia in modo errato o incompleto a:
  • Art. 3 – Apposizione dell’etichetta da parte del punto vendita.
  • Art. 4 c.1 – Informazione dei costruttori dei dati per la redazione della Guida.
  • Art. 4 c.3 – Su richiesta del consumatore, i punti vendita rendono disponibile gratuitamente la Guida.
  • Art. 5 c.1 – Affissione del manifesto nel punto vendita.
  • Art. 5 c.2 – I costruttori forniscono ai punti vendita i manifesti.
  • Art. 6 – Il materiale promozionale rende noti i valori ufficiali del consumo di carburante ed emissioni di CO2.
  • Art. 7 – Divieto di apporre sull’etichetta, sul manifesto, sulla Guida o sul materiale promozionale, marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o emissioni di CO2 non conformi al D.P.R. 84/2003.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84
Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.
Circolare del Ministero delle Attività Produttive 14 maggio 2003, n. 1298441
Prime indicazioni relative all’acquisizione dei dati ex art. 4 del D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84.
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2007, n. 23958
Indicazioni relative all’acquisizione dei dati ex art. 4 del D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84.
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2009, n. 21992
Indicazioni relative all’acquisizione dei dati ex art. 4 del D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84.
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, n. 38174
D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, art. 6. Vigilanza sugli obblighi dei produttori e dei rivenditori di autovetture nuove in materia di pubblicità, con riferimento alle informazioni al consumatore sul risparmio di carburante e le emissioni di CO2
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 26 novembre 2009, n. 108736
Indicazioni relative all’acquisizione dei dati ex art. 4 del D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84.
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 4 febbraio 2010, n. 13176
Applicazione D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, art. 6.
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 23 dicembre 2020, n. 288075
Circolare informativa sulla procedura WLTP di cui al Regolamento (UE) 2017/1151.

Links
[1] https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/Tutela-del-mercato-e-del-consumatore/Sicurezza-prodotto/Guida_CO2_Edizione_2024.pdf