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Sicurezza e Etichettatura dei Prodotti

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Altre norme di rilievo per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti non alimentari

Altre norme di rilievo per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti non alimentari

L'informazione al consumatore prevista dal Codice del Consumo

Gli articoli 6 - 12 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) dispongono per quanto riguarda le informazioni diverse dal prezzo che devono accompagnare i beni nel momento della loro offerta al consumatore.

Le norme in questione non recepiscono disposizione comunitarie e hanno valenza esclusivamente nazionale; sono esclusi dal loro ambito di applicazione i prodotti oggetto di specifiche disposizioni comunitarie.

Le informazioni devono comparire sul prodotto preconfezionato o sul suo imballaggio (salvo le istruzioni che possono essere su un documento che accompagna il prodotto), in italiano.

Le informazioni devono essere indelebili, facilmente visibili, chiaramente leggibili e non devono essere deformate o dissimulate.

Nel caso di prodotti non preconfezionati e venduti sfusi, le informazioni possono comparire su un cartello, applicato al contenitore dei prodotti o presente nei locali di vendita, in modo da essere adeguatamente e integralmente visibili.

Le informazioni previste sono:

a) Denominazione legale o merceologica del prodotto, salvo che questa sia evidente dall'aspetto del prodotto;

b) Nome o ragione sociale o marchio e sede legale del fabbricante comunitario o dell'importatore comunitario;

c) Paese di origine se situato fuori della Unione Europea; questo punto è attualmente non applicabile: l'art. 31-bis della legge 51/2006 ne ha sospeso l'efficacia fino all'entrata in vigore del decreto che recepirà le norme in questione e sostituirà il D.M. 101/1997. In merito alle norme vigenti sull'indicazione di origine dei prodotti non alimentari, vedere la successiva sezione;

d) Eventuale presenza di materiali o sostanze dannose per l'uomo, le cose o l'ambiente;

e) Materiali impiegati o metodi di lavorazione, se determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

f) Istruzioni, indicazioni relative alle precauzioni e destinazione d'uso, se utili alla fruizione e sicurezza del prodotto.

Le specificazioni e le limitazioni con le quali le informazioni elencate sono rese disponibili al consumatore sono indicate nel D. M. 8 febbraio 1997, n. 101.

Aspetto ingannevole dei prodotti

Il D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73 recepisce la Direttiva 87/357/CE e vieta la fabbricazione, l'immissione sul mercato, la commercializzazione e l'esportazione di prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.

Sono specificamente oggetto della norma i prodotti non alimentari che tuttavia hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, in particolare i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari, portandoli alla bocca, succhiandoli o ingerendoli, con il rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente.

Chiunque violi il divieto è soggetto all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da € 129,00 ad € 1.032,00.

Indicazione di origine

Attualmente (febbraio 2018) non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato di indicazione dell'origine sui prodotti non alimentari.

Esiste invece un obbligo molto specifico e limitato quanto a presupposti applicativi: si tratta dell'art. 4 comma 49-bis della Legge 350/2003, introdotto dal D.L. 135/2009.

La norma descrive una nuova ipotesi di indicazione fallace dell'origine: l'uso di un marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, senza che il prodotto stesso sia accompagnato da:

  • nella fase di commercializzazione: indicazioni precise ed evidenti sull'origine estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto;

  • nella fase di transito presso le dogane e, in generale, prima della commercializzazione del prodotto: attestazione resa dal titolare o licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, saranno rese in fase di commercializzazione sull'effettiva origine estera del prodotto.

Sull'applicazione dell'art. 4 comma 49-bis della L. 350/2003 sono state emanate due circolari esplicative, la prima dal Ministero dello Sviluppo Economico, la seconda da parte dell'Agenzia delle Dogane.

Commercializzazione degli articoli pirotecnici
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato la circolare 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BIS del 10 maggio 2019, dando indicazioni in merito all’applicazione di alcune previsioni del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 di recepimento della direttiva 2013/29/UE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
La circolare approfondisce alcuni aspetti del punto 3) Divieto di vendita per corrispondenza di alcune categorie di articoli pirotecnici.
L’attenzione posta alla vendita per corrispondenza si giustifica con l’esigenza, richiamata in conclusione, di avviare un piano nazionale di verifica del rispetto dei divieti di vendita per corrispondenza degli articoli pirotecnici e, quando tale vendita non sia vietata, del rispetto degli obblighi in materia di accertamento dei requisiti di legge in capo agli acquirenti e della loro identificazione e registrazione, se prevista.  
In via propedeutica a tale attività di controllo, si è ritenuto opportuno realizzare una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e di tutti i soggetti professionali che operano nel settore, campagna di cui questa comunicazione rappresenta il contributo chiesto alle Camere di Commercio.
E' possibile scaricare una SCHEDA con i punti salienti della circolare che non la sostituisce; se ne raccomanda pertanto a tutti i destinatari la lettura completa QUI.
 
Circolare Ministero dell’interno 12/9/2022 prot.557.PAS.U.012097.XIX.A.2 – Variante n. 1 alle “Linee guida concernenti i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti” (ed. 2021). Approvazione del nuovo regolamento sul funzionamento della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti relativo al triennio 2022-2025.
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Tel. 051/60.93.111

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