Altre norme di rilievo per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti non alimentari
Il servizio è completamente gratuito e rientra nelle attività di assistenza alle PMI, offerte dalla rete Enterprise Europe Network, che ha recentemente attivato, in collaborazione col Ministero Sviluppo Economico, una rete nazionale di Sportelli Informativi Territoriali REACH. In Emilia-Romagna lo sportello è presso l’Unione regionale delle Camere di commercio.
All’interno del sito è possibile trovare anche il collegamento all’ Help Desk nazionale REACH [2]
Gli articoli 6 - 12 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) dispongono per quanto riguarda le informazioni diverse dal prezzo che devono accompagnare i beni nel momento della loro offerta al consumatore.
Le norme in questione non recepiscono disposizione comunitarie e hanno valenza esclusivamente nazionale; sono esclusi dal loro ambito di applicazione i prodotti oggetto di specifiche disposizioni comunitarie.
Le informazioni devono comparire sul prodotto preconfezionato o sul suo imballaggio (salvo le istruzioni che possono essere su un documento che accompagna il prodotto), in italiano.
Le informazioni devono essere indelebili, facilmente visibili, chiaramente leggibili e non devono essere deformate o dissimulate.
Nel caso di prodotti non preconfezionati e venduti sfusi, le informazioni possono comparire su un cartello, applicato al contenitore dei prodotti o presente nei locali di vendita, in modo da essere adeguatamente e integralmente visibili.
Le informazioni previste sono:
a) Denominazione legale o merceologica del prodotto, salvo che questa sia evidente dall'aspetto del prodotto;
b) Nome o ragione sociale o marchio e sede legale del fabbricante comunitario o dell'importatore comunitario;
c) Paese di origine se situato fuori della Unione Europea; questo punto è attualmente non applicabile: l'art. 31-bis della legge 51/2006 ne ha sospeso l'efficacia fino all'entrata in vigore del decreto che recepirà le norme in questione e sostituirà il D.M. 101/1997. In merito alle norme vigenti sull'indicazione di origine dei prodotti non alimentari, vedere la successiva sezione;
d) Eventuale presenza di materiali o sostanze dannose per l'uomo, le cose o l'ambiente;
e) Materiali impiegati o metodi di lavorazione, se determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) Istruzioni, indicazioni relative alle precauzioni e destinazione d'uso, se utili alla fruizione e sicurezza del prodotto.
Le specificazioni e le limitazioni con le quali le informazioni elencate sono rese disponibili al consumatore sono indicate nel D. M. 8 febbraio 1997, n. 101 [3].
Il D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73 recepisce la Direttiva 87/357/CE e vieta la fabbricazione, l'immissione sul mercato, la commercializzazione e l'esportazione di prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.
Sono specificamente oggetto della norma i prodotti non alimentari che tuttavia hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, in particolare i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari, portandoli alla bocca, succhiandoli o ingerendoli, con il rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente.
Chiunque violi il divieto è soggetto all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da € 129,00 ad € 1.032,00.
Attualmente (febbraio 2018) non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato di indicazione dell'origine sui prodotti non alimentari.
Esiste invece un obbligo molto specifico e limitato quanto a presupposti applicativi: si tratta dell'art. 4 comma 49-bis della Legge 350/2003, introdotto dal D.L. 135/2009.
La norma descrive una nuova ipotesi di indicazione fallace dell'origine: l'uso di un marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, senza che il prodotto stesso sia accompagnato da:
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nella fase di commercializzazione: indicazioni precise ed evidenti sull'origine estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto;
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nella fase di transito presso le dogane e, in generale, prima della commercializzazione del prodotto: attestazione resa dal titolare o licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, saranno rese in fase di commercializzazione sull'effettiva origine estera del prodotto.
Sull'applicazione dell'art. 4 comma 49-bis della L. 350/2003 sono state emanate due circolari esplicative, la prima [4] dal Ministero dello Sviluppo Economico, la seconda [5] da parte dell'Agenzia delle Dogane.