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Sicurezza e Etichettatura dei Prodotti

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Compatibilità Elettromagnetica

Compatibilità Elettromagnetica

La struttura della direttiva EMC si basa sulla Decisione n. 768/2008/CE, per cui, relativamente alle definizioni generali, agli obblighi degli operatori economici e alle caratteristiche della marcatura CE, si rimanda a quanto esposto nella sezione Sportello Sicurezza Prodotto/Prodotti non alimentari/Fabbricazione e commercializzazione di prodotti armonizzati secondo il New Legislative Framework.
 
Di seguito vengono illlustrate solo le caratteristiche specifiche della norma di armonizzazione
 
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni riguardano la conformità delle apparecchiature ad un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica.
Sono esclusi:
  • apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione
  • prodotti aereonautici
  • apparecchiature radio utilizzate da radioamatori
  • kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;
  • apparecchiature costruiti per uso militare
  • apparecchiature intrinsecamente conformi ai requisiti generali di cui all’Allegato I
  • apparecchiature per cui i requisiti di compatibilità elettromagnetica siano disciplinati in modo più specifico da altre direttive.
REQUISITI ESSENZIALI GENERALI (Allegato I)
Le apparecchiature devono essere progettate e fabbricate tenendo conto del progresso tecnico, in modo tale che:
  • le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non superino il livello al di sopra del quale le apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare normalmente (requisito di emissione)
  • presentino un livello di immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili in base all'uso al quale sono destinate che ne consenta il normale funzionamento senza deterioramenti inaccettabili (requisito di immunità).
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
Al fine di dimostrare la conformità ai requisiti essenziali, il fabbricante può scegliere tra due procedure:
  1. Modulo A Controllo interno della produzione (Allegato II)
  2. Modulo B Esame UE del tipo, seguito dal Modulo C Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (Allegato III).
Il fabbricante può anche adottare la procedura b) per alcuni aspetti dei requisiti essenziali, applicando ai restanti aspetti la procedura a).
Al termine della valutazione di conformità, che contempla anche la predisposizione della documentazione tecnica, il fabbricante redige la Dichiarazione di conformità UE (Allegato IV) e appone la marcatura CE.
VIGILANZA

Controllo visivo-formale: viene verificata la presenza e regolarità dei seguenti elementi formali:

  1. marcatura CE
  2. nome o marchio del fabbricante e indirizzo postale, in italiano, dove può essere contattato;
  3. se il fabbricante è extraUE, nome o marchio dell’importatore e indirizzo postale, in italiano, dove può essere contattato; se il prodotto presenta solo i dati dell’importatore, egli si assume tutti gli obblighi del fabbricante;
  4. un elemento (numero di tipo, lotto o serie etc.) che identifichi il prodotto;
  5. istruzioni e informazioni in italiano previste dall’art. 11.

Gli elementi a) – d) devono essere sull’apparecchiatura o, se la sua natura o le sue dimensioni non lo consentono, sull’imballaggio o su un documento che lo accompagna.

Controllo documentale: la documentazione sulla quale viene eseguito il controllo è costituita da:

  • Dichiarazione di conformità UE emessa e sottoscritta dal fabbricante.
  • Se il fabbricante ha scelto la procedura di conformità descritta nel Modulo A: la documentazione tecnica costituita da documenti e informazioni elencati al punto 3 dell’Allegato II.
  • Se il fabbricante ha scelto la procedura di conformità descritta dalla combinazione del Modulo B e del Modulo C: la documentazione tecnica individuata al punto 3 lettera c) dell’Allegato III parte A ed il Certificato di esame UE del tipo di cui al punto 6 del medesimo Allegato.
Controllo di laboratorio: vengono prelevati campioni al fine di verificare la sussistenza dei requisiti essenziali alla data di immissione sul mercato del modello, individuata in base alle fatture commerciali e, eventualmente, alla documentazione doganale di importazione, fornite sul richiesta dagli operatori commerciali.
 
Per qualsiasi violazione delle prescrizioni del D. Lgs. 194/2007, l’Autorità di vigilanza può, secondo i casi, chiedere all’operatore economico responsabile di conformare il prodotto oppure ritirarlo o richiamarlo dal mercato; in particolare è richiesta la conformazione del prodotto in tutte le ipotesi di non conformità formale di cui all’art. 13-bis.
In caso di mancata conformazione, l’Autorità di vigilanza potrà adottare misure per proibire o limitare la messa a disposizione dell’apparecchio, ritirarlo o richiamarlo.
 
Ipotesi sanzionatorie previste (si escludono le ipotesi sanzionatorie per le violazioni accertate sugli impianti fissi).
  • Immissione sul mercato di apparecchi non conformi ai requisiti di cui all’Allegato I.
  • Modifica, anche per uso personale, di apparecchi dotati di marcatura CE, che comportino la mancata conformità ai requisiti.
  • Immissione sul mercato, commercializzazione e distribuzione in qualsiasi forma di apparecchi conformi ai requisiti di cui all’Allegato I, ma:
    • mancanti della marcatura CE;
    • sprovvisti della documentazione tecnica e della Dichiarazione di conformità UE.
  • Apposizione di marchi che possono confondersi con la marcatura CE o ne limitano la visibilità e leggibilità.
  • Promozione di pubblicità per apparecchi non conformi alle prescrizioni del D. Lgs. 194/2007.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 194
Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.
D. Lgs. 18 maggio 2016, n. 80
Modifiche al D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

 

PRINCIPALI DEFINIZIONI SPECIFICHE
 Apparecchiatura
Ogni apparecchio o impianto fisso
Apparecchio
Ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione del mercato come unità funzionale indipendente, destinato all'utilizzatore finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:
  • i componenti o sottounità destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utilizzatore finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni
  • gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse
Impianto fisso
Una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito
Compatibilità elettromagnetica
L'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili
Perturbazione elettromagnetica
Ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura
Immunità
L'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare normalmente senza deterioramento in presenza di una perturbazione elettromagnetica
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