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Etichettatura delle Calzature

Possono essere commercializzate solo calzature recanti un’etichetta indicante, per ciascuna parte della calzatura, il materiale che ne costituisce almeno l’80% o, nel caso tutti i materiali siano al di sotto di tale soglia, informazioni sulle due componenti principali.
Le indicazioni in etichetta possono essere scritte in italiano oppure indicate con i simboli previsti dalla normativa; nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto un cartello che illustra la simbologia presente in etichetta.
 
Qui [1] è possibile scaricare un opuscolo che espone nel dettaglio le previsioni del D.M. 11 aprile 1996.
Qui [2] è possibile scaricare un esempio di cartello da esporre nei negozi.
CONTROLLI ESEGUITI SULLE CALZATURE
I controlli eseguiti sulle calzature per la verifica degli obblighi previsti sono:
 
Controllo visivo-formale: nei luoghi della distribuzione al dettaglio e all’ingrosso, viene verificata la presenza e la regolarità dell’etichetta su esemplari di calzature scelti a campione, oltre alla presenza, nei negozi al dettaglio, del cartello esplicativo della simbologia.
Contestualmente viene verificata la presenza, sulla calzatura o sul suo imballaggio, delle indicazioni previste dalla Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti (si veda la sezione specifica).
Controllo di laboratorio: campioni di calzature sono prelevati per la verifica della corrispondenza tra i materiali indicati in etichetta e quanto verificato dal laboratorio.
 
Le sanzioni degli organi di controllo e i provvedimenti dell’Autorità di vigilanza, adottati a seguito di violazioni del D.M. 11 aprile 1996, sono disciplinati dall’art. 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 190; le ipotesi di violazione perseguite sono:
  • Mancanza dell’etichetta indicante i materiali costitutivi delle calzature.
  • Materiali costitutivi delle calzature diversi da quelli indicati in etichetta.
  • Etichetta incompleta o irregolare.
  • Etichetta non in italiano o altra lingua comunitaria.
  • Mancanza del cartello esplicativo della simbologia.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.M. 11 aprile 1996
“Recepimento della direttiva 94/11/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore”.
D. Lgs. 15 novembre 2017, n. 190
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l’etichettatura dei materiali utilizzati nei principali componenti delle calzature ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili”. 

 


Links
[1] https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/Tutela-del-mercato-e-del-consumatore/Sicurezza-prodotto/OPUSCOLI/Calzature%20rev.pdf
[2] https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/Tutela-del-mercato-e-del-consumatore/Sicurezza-prodotto/OPUSCOLI/CARTELLO%20SCARPE%202018.pdf