Titoli abilitativi previsti dal Decreto legislativo n. 222/2016
Con il decreto legislativo n. 222/2016 si intende provvedere ad una puntuale indicazione delle attività che possono essere oggetto di mera comunicazione alla P.A., o viceversa di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in contrapposizione con quelle per le quali è necessario un titolo espresso, nonché dei casi in cui si applica il silenzio-assenso.
I titoli abilitativi sono i seguenti:
- la segnalazione certificata di inizio attività (Scia);
- l'autorizzazione espressa;
- il silenzio-assenso;
- la comunicazione.
Vediamo in dettaglio come si articola il regime giuridico per ciascuno di essi:
- COMUNICAZIONE
Laddove nella tabella è previsto il regime della comunicazione, essa (eventualmente corredata delle necessarie asseverazioni o certificazioni richieste dalla legge) produce effetto dal momento della presentazione alla P.A. interessata o allo Sportello Unico; - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - SCIA
Il regime della SCIA si articola in tre diverse varianti:
2.1. SCIA (art. 19 della legge n. 241/1990): l'attività può essere iniziata immediatamente; entro 60 giorni la P.A. effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività; quando sia accertata la carenza di tali requisiti, la Pa può vietare la prosecuzione dell'attività o chiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente;
2.2. SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge n. 241/1990): quando per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello Unico del Comune, il quale la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Se entro 60 giorni si accerta la carenza dei requisiti, la P.A. può vietare la prosecuzione dell'attività o chiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente;
2.3. SCIA CONDIZIONATA (art. 19-bis, comma 3, della Legge n. 241/1990): quando la SCIA è subordinata all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta l'istanza allo Sportello Unico contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi.
L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello Unico all'interessato; - AUTORIZZAZIONE
Quando la tabella indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvi i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990.
Se per lo svolgimento dell'attività è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, si applicano le norme in tema di Conferenza di servizi (artt. 14 e ss. Legge n. 241/1990).
Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio è comunicato dallo Sportello Unico all'interessato.
Come disposto al comma 6 dell’articolo 2 del decreto, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella Tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
Nel successivo comma 7 dello stesso articolo 2, viene previsto che, con successivi decreti, la Tabella A potrà essere periodicamente aggiornata, integrata e completata con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.
Il decreto si occupa anche, all'articolo 4, della semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza. Al comma 2 dell’ articolo 4 viene, disposto che "Per le attivita' sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto".
Nell’ambito di tale semplificazione, l'articolo 6, comma 1, del decreto in commento provvede anche ad abrogare l'articolo 126 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nel quale, all’art. 126 si stabiliva che non poteva esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Dunque, dall’ 11 dicembre 2016, non è più necessario presentare la dichiarazione o comunicazione o SCIA al Comune per il commercio di cose antiche e usate, pur continuando a tenere il registro, previsto dall’art. 128 dello stesso R.D. n. 773/1931 (che non è stato oggetto di abrogazione) e dall'art. 247 del R.D. n. 635/1940, dove dovranno essere annotate quotidianamente tutte le operazioni effettuate, con indicazione delle generalità di coloro che hanno acquistato o ceduto i beni usati. Tale registro deve essere preventivamente "vidimato" dal Comune.
Dunque, dall’ 11 dicembre 2016, non è più necessario presentare la dichiarazione o comunicazione o SCIA al Comune per il commercio di cose antiche e usate, pur continuando a tenere il registro, previsto dall’art. 128 dello stesso R.D. n. 773/1931 (che non è stato oggetto di abrogazione) e dall'art. 247 del R.D. n. 635/1940, dove dovranno essere annotate quotidianamente tutte le operazioni effettuate, con indicazione delle generalità di coloro che hanno acquistato o ceduto i beni usati. Tale registro deve essere preventivamente "vidimato" dal Comune.
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