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NOTIZIE ED AVVISI

NOTIZIE ED AVVISI

 
U.S.A. - Nuovi dazi a partire dal 5 aprile 2025
 
L’agenzia ICE ha diffuso il 2 aprile una Nota informativa rivolta alle imprese italiane interessate o già operative sul mercato USA, a seguito della recente decisione di adottare nuovi dazi da parte dell’Amministrazione Trump. 
 
                                                                    Scarica la Nota Informativa
 
Conflitto RUSSIA / UCRAINA:
sanzioni in vigore e impatto sull'export
 
CINA - NUOVE FORMALITA' PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI
23/02/2022
L’Amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese (General Administration of Customs of the People’s Republic of China, GACC) ha revisionato la normativa applicabile all’importazione dei prodotti alimentari in Cina.
 
Dal 1^ gennaio 2022 l’esportazione di prodotti alimentari verso la Cina dovrà sottostare a nuovi requisiti; in particolare l’entrata in vigore dei Decreti 248 e 249 introduce l'obbligo alla registrazione presso la General Administration of Customs of China delle aziende esportatrici e produttrici estere dei beni alimentari destinati ad essere importati in Cina.
 
Il decreto GACC n. 248 estende l’obbligo a tutti i produttori esteri di derrate alimentari di ottenere l’approvazione all’importazione da parte della GACC con apposita registrazione degli stabilimenti. Fino ad ora, solo i produttori esteri di alimenti a base di carne, di prodotti ittici, lattiero-caseari (inclusi gli alimenti per lattanti) e nidi di uccelli commestibili erano sottoposti a tale obbligo.
Dal  gennaio 2022 anche i prodotti alimentari di altre categorie non potranno più essere importati in Cina, in mancanza della registrazione.
Le modalità di registrazione variano a seconda della tipologia di prodotto esportato e del grado di rischio per la sicurezza alimentare e dei consumatori. Esse sono così sintetizzate:
  • Per i prodotti a basso rischio la procedura è semplificata. L'azienda può richiedere direttamente la sua approvazione all'autorità cinese online per mezzo della piattaforma dedicata o attraverso un agente incaricato: Chinese Representative Agent.
  • Per gli altri prodotti (a medio e alto rischio) la domanda di registrazione può essere presentata solo dietro raccomandazione delle autorità competenti del Paese esportatore. Ciò riguarda in particolare: carne e prodotti a base di carne, latticini, prodotti a base di miele, uova e prodotti a base di uova, grassi e oli alimentari e loro materie prime, ripieni di pasta, prodotti di macinazione e malti, verdure fresche o disidratate e pesi secchi, condimenti, noci e semi, frutta secca, chicchi di caffè e fave di cacao non tostate, alimenti dietetici speciali, alimenti salutari.
Il decreto GACC n. 249 prevede inoltre, tra gli altri, nuovi requisiti per quanto riguarda l’imballaggio e l’etichettatura degli alimenti importati.
Si introducono requisiti maggiormente dettagliati per prodotti quali carne surgelata e prodotti ittici. Entrambe le categorie di prodotti sopracitate devono riportare l’etichetta in lingua cinese e inglese oppure cinese e lingua madre del paese esportatore con le necessarie informazioni richieste.
Le categorie alimentari soggette alla nuova procedura di etichettatura cinese sono state ampliate. Attualmente, la stampa dell’etichetta sulla confezione (e non l’etichetta cinese applicata mediante adesivo sulla confezione originale) è richiesta soltanto per prodotti quali latte in polvere per bambini.
A partire dal 1 gennaio 2022, invece, secondo le nuove misure amministrative tale requisito sarà esteso a tutti gli alimenti dietetici speciali, inclusi alimenti per lattanti, alimenti complementari per l’infanzia, alimenti con scopi medici specifici, integrazione nutrizionale, alimenti per la nutrizione sportiva e integrazione nutrizionale per donne in gravidanza. Anche per tali categorie, quindi, l’etichetta dovrà essere stampata sulla confezione e non apposta in formato adesivo.
 
Per le informazioni complete, consultare Worldpass http://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract...
ESPORTARE IN EGITTO: NUOVE REGOLE PER I PAGAMENTI
23/02/2022
Unioncamere nazionale segnala che, con lettera del 12 febbraio 2022, la Banca Centrale Egiziana ha raccomandato alle banche locali di applicare in maniera rigida le disposizioni previste dai Decreti n. 992/2015 e n. 43/2016, in base alle quali il pagamento delle fatture d'importazione può avvenire solo tramite il canale bancario. 
Pertanto, le banche egiziane non possono più accettare documentazione trasmessa direttamente dalla clientela importatrice ma esclusivamente lettere di credito.
 
Questa misura è al momento applicata a tutte le importazioni effettuate via mare o via aerea dal 12 febbraio 2022 e dovrebbe essere generalizzata a partire da marzo 2022. 
Tuttavia, sarebbero consentite eccezioni per le importazioni:
  • partite prima dell’emanazione delle nuove istruzioni;
  • trasmesse da società madre a società controllata;
  • di prodotti alimentari e sanitari;
  • spedizioni espresse di valore inferiore a 5.000 USD.
La scheda export dell'Egitto - sezione dati generali - è aggiornata e consultabile al link seguente Home (mercatiaconfronto.it)
 
ESPORTI IN GERMANIA? Informati su come smaltire i tuoi imballaggi!
22/10/2021
ITKAM- Camera di Commercio Italiana per la Germania propone un momento informativo sugli obblighi riguardanti lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti italiani che approdano sul mercato tedesco.
 
Le aziende produttrici o distributrici che esportano prodotti confezionati in Germania, sono obbligate ad associarsi ad un sistema duale per garantire la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio.
In Germania esiste una normativa che regola lo smaltimento degli imballaggi: la Verpackungsgesetz – VerpackG. Essa è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 e prevede, nel 2022, degli importanti aggiornamenti riguardanti gli imballaggi a perdere per bevande e l’obbligo di partecipazione al sistema duale tedesco.
ITKAM – Camera di Commercio Italiana per la Germania, Vi propone un breve momento informativo sulle novità riguardanti lo smaltimento degli imballaggi una volta immessi sul mercato tedesco.
 
L'evento on-line si terrà il giorno martedì 9 novembre 2021 dalle 16.30 alle 17.30.  La partecipazione è gratuita. 
 
Per registrarvi: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XSyL0wmvTg-xg53htLqi8A
 
TURCHIA - niente Certificato di Origine per le merci provenienti da UE che viaggiano con ATR
05/07/2021
Il Ministero del commercio turco ha inviato una nota alla Commissione europea il 22 giugno 2021 per chiarire nuovamente che le merci provenienti dall'UE accompagnate da certificato ATR non sono assoggettate alla richiesta di un ulteriore certificato di origine.
In tal senso è stata emanata una nuova comunicazione all'Amministrazione doganale turca lo scorso 18 giugno 2021 che chiarisce questo aspetto, invitando le Dogane a limitare la richiesta di certificati di origine ai pochi casi inerenti merci assoggettate a particolari misure restrittive di politica commerciale, laddove fosse necessaria documentazione di supporto ulteriore per seri e fondati dubbi sull'origine dei beni.
 
Resta inteso che - su richiesta dell'impresa - è possibile il rilascio di certificati di origine a destinazione Turchia, ma sarà utile chiarire che tali certificati non sono di norma necessari per l'esecuzione delle operazioni doganali di importazione, mentre - al contrario - è necessario produrre il certificato ATR.
 
Si informa inoltre che nel corso degli incontri a livello europeo era  stato confermato che la richiesta di specificare obbligatoriamente lo Stato membro dell'Unione poteva considerarsi altrettanto superata, ritenendo sufficiente, se del caso, la menzione "Unione europea".
 
Nota del Ministero del commercio turco
 
EGITTO - ACI, Advanced Cargo Information: nuova formalità per l'importazione in Egitto
05/07/2021
La legge doganale egiziana n. 207 del 12 novembre 2020 ha istituito il sistema "ACI - Advanced Cargo Information", volto alla dematerializzazione delle procedure doganali ed alla facilitazione degli scambi commerciali.
Il sistema ACI prevede che l'importatore fornisca una pre-dichiarazione relativa alla spedizione (ACID - Advanced Cargo Information Declaration) ed entrerà in vigore in due fasi:
  • la fase pilota avviata il 1 aprile 2021;
  • la fase operativa obbligatoria a partire dal 1 ottobre 2021.
In sede di prima applicazione, sia nella fase pilota che in quella obbligatoria dal 1° ottobre 2021, la nuova procedura coinvolgerà solo le merci in ingresso attraverso i porti marittimi. Successivamente, la procedura verrà applicata anche agli aeroporti e ai punti di ingresso terrestri.
Tutti i dati e i documenti relativi all'operazione di esportazione, incluse la fattura commerciale e la polizza di carico, devono essere trasmessi almeno 48 ore prima della partenza del carico dal Paese di provenienza.
La trasmissione avviene elettronicamente tramite la piattaforma Cargo X.
L'importatore dovrà inserire le informazioni ricevute nel sito dello "sportello unico nazionale per l'agevolazione del commercio estero egiziano - nafeza"  https://www.nafeza.gov.eg/en.
Una volta caricati tutti i dati richiesti, l'importatore riceverà un numero ACID che dovrà comunicare al suo corrispondente affinché possa riportarlo nei vari documenti di esportazione. I documenti così compilati devono accompagnare il carico ed essere presentati alle autorità doganali dal vettore. In caso contrario, la merce non può essere sdoganata e sarà respinta al mittente.
Se richiesto, il numero ACID può essere inserito nel certificato di origine nella casella 5 "osservazioni".
Infine, gli esportatori sono invitati ad apporre un "codice GS1" sulle scatole e sugli imballaggi dei prodotti importati. Si tratta di un codice a barre di 14 cifre per garantire la tracciabilità e l'identificazione delle merci. Il sistema GS1 interagisce direttamente con il sistema ACI. Qualora non sia possibile l'utilizzo del codice GS1, l'esportatore ha comunque l'obbligo di specificare in fattura il prodotto e il numero del relativo lotto. 
Tutte le informazioni sono disponibili anche nella relativa scheda Paese Egitto di Schedeexport: https://www.worldpass.camcom.it/
 
ACCORDO FTA UE-VIETNAM IN VIGORE DAL 1° AGOSTO 2020
29/09/2020
Il 1° Agosto 2020 è entrato in vigore l’Accordo di libero scambio siglato a Bruxelles il 30 marzo 2020 tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam.
L’Accordo in questione prevede la soppressione quasi totale (99%), nell'arco temporale di 10 anni, dei dazi doganali tra le parti contraenti anche sui principali prodotti europei di esportazione verso il Vietnam: macchinari, automobili e prodotti chimici.
Condizione necessaria per l'accesso alle agevolazioni tariffarie è che i beni scambiati acquisiscono l'origine preferenziale, ossia rispettino le regole di origine preferenziale dettate per Capitolo di Sistema Armonizzato o Voce Doganale (codice a 4 cifre) ed elencate nell’Allegato II del Protocollo 1 dell’Accordo.
La Comunicazione 2020/C 196/06, relativa all'applicazione del sistema REX nell'ambito dell'accordo di libero scambio tra UE e Vietnam specifica che la prova dell'origine preferenziale per le esportazioni di prodotti originari da UE a Vietnam sarà la dichiarazione su fattura compilata da un esportatore registrato al sistema REX, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. È stato specificato, poi, che non sarà possibile ricorrere ai certificati di circolazione EUR.1 e allo status di esportatore autorizzato.
 
Per maggiori informazioni si rinvia ai seguenti documenti:
  • Accordo
  • Guida della delegazione UE in Vietnam
  • Documento di orientamento TAXUD
Per l'iscrizione al REX gli operatori interessati potranno prendere contatti con gli Uffici territoriali delle Dogane.
COVID-19 - Attivazione casella email MAECI per assistenza crisi COVID-19
Per eventuali segnalazioni relative a difficoltà nella circolazione delle merci italiane in export, a causa di atteggiamenti discriminatori connessi con la diffusione del COVID-19, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attivato una casella di posta elettronica dedicata, alla quale le imprese potranno fare ricorso in caso di necessità di supporto:  coronavirus.merci@esteri.it
Accordo di partenariato economico UE - GIAPPONE (EPA) - In vigore dal 1^ febbraio 2019
L'accordo, i cui negoziati sono stati avviati nel 2013, incrementerà gli scambi di beni e servizi e creerà opportunità di investimento.
L’Accordo di Partenariato Economico tra Ue e Giappone (Epa) ha l’obiettivo di creare un contesto più favorevole all’interscambio commerciale tra le parti, attraverso la rimozione della maggior parte delle barriere tariffarie vigenti e una crescente armonizzazione delle norme in materia di tutela della salute, dell’ambiente e dei consumatori. Rispetto alle politiche commerciali, l’accordo è un forte segnale contro il protezionismo da parte di due delle principali economie mondiali.
Come sempre avviene negli accordi commerciali una parte importante è dedicata all'origine delle merci ed al relativo trattamento preferenziale previsto per le parti contraenti.
 
Si riepilogano di seguito le principali questioni che riguardano l'origine (ambito: origine preferenziale).
  • La dichiarazione di origine deve essere presentata dall'esportatore secondo il testo previsto dall'accordo all'annesso 3D (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=156) o in alternativa dall'importatore e non è prevista una certificazione da parte di autorità preposte.
  • Sulla dichiarazione  è necessaria l'indicazione di un numero identificativo dell'operatore, sulla base della normativa nazionale (per l'UE si tratta del numero di iscrizione al REX).
Sul tema l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nota in calce alla presente comunicazione che chiarisce le regole per l'attribuzione dell'origine previste dall'accordo (Capo 3 Sez. A) e la necessità di attivarsi con l'iscrizione al REX da apporre sulla dichiarazione di origine (Capo 3 Sez. B). Nella stessa nota l'amministrazione doganale fornisce notizie di dettaglio sulle modalità applicative delle prove di origine e sul contenuto dell'attestazione di origine.
 
Due sono le novità rispetto agli accordi già siglati con altri Paesi:
  • La dichiarazione prevista può essere riferita ad un'unica spedizione o a spedizioni multiple di prodotti identici con riferimento ad un arco temporale non superiore a 12 mesi.
  • Essa può essere fornita, in alternativa, anche dall'importatore - che ne assume in tal caso la responsabilità - sulla base degli elementi conoscitivi che il fornitore metterà a sua disposizione. In tal circostanza neanche il numero REX è necessario, in quanto la dichiarazione è resa dall'importatore giapponese.
- Nota Agenzia Dogane
- Nota Informativa Giappone (ICE Agenzia)
ANGOLA - COMUNICAZIONE URGENTE SUI CREDITI
Il Decreto Esecutivo N. 507/18 emanato il 20 novembre scorso dal  Ministro delle Finanze angolano Archer Mangueira fissa la data del 31 gennaio 2019 come termine ultimo per la presentazione delle richieste di pagamento relative ai debiti contratti dallo Stato angolano nel periodo 2013-2017. Oltre tale termine si perde qualsiasi diritto nei confronti dello Stato angolano.
Uno degli incisi lascia tuttavia intendere che il termine, o comunque la perdita dei diritti, riguardi solamente quei crediti derivanti da contratti stipulati in modo non conforme all'attuale legislazione di bilancio angolana.
Se anche fosse corretta tale interpretazione, la questione potrebbe interessare le imprese creditrici italiane, nessuna delle quali a quanto risulta - ha avuto i propri crediti certificati.
Si allega quindi l'informativa predisposta dell'Ambasciata sul predetto Decreto, che dovrebbe gia' essere stata trasmessa dall'Ambasciata setessa alle imprese (e privati) che risultano creditrici o comunque sofferenti per difficolta' di cambio, cosi' come ad ICE e Assafrica e Mediterraneo.
 
Circolare informativa
QATAR - Disposizioni particolari per il rilascio dei Certificati di Origine

26/03/2013
Unioncamere nazionale ha comunicato di aver ricevuto segnalazioni da altre Camere di commercio europee e da una Camera italiana che le Dogane qatarine rifiutano certificati di origine, se non emessi direttamente dal Paese di esportazione.
Ne consegue che certificati di origine emessi in Italia per spedizioni di merci da Paesi terzi verso il Qatar, in quanto la transazione commerciale avviene tra un fornitore italiano e un cliente qatarino, potranno essere rifiutati all'arrivo dalla Dogana del Qatar.
Al riguardo si allega la comunicazione di fine anno del Dipartimento delle Dogane del Ministero Economia e Finanze del Qatar, alla quale le Dogane locali stanno dando applicazione.

  • Comunicazione

Si informano quindi le imprese italiane interessate che eventuali transazioni con il Qatar per merci spedite direttamente da Paesi terzi dovranno essere accompagnate da CO emesso dal Paese di esportazione.

Accordo CETA UE-CANADA
  • Approfondisci
  • Per verificare lo stato degli accordi UE con Paesi Terzi clicca qui.
Accordo FTA UE-COREA DEL SUD
  • Approfondisci
  • Per verificare lo stato degli accordi UE con Paesi Terzi clicca qui.
EGITTO - normativa sul REGISTRO DELLE IMPRESE IMPORTATRICI AUTORIZZATE

Dal 1° marzo 2016 entrerà in vigore in Egitto una normativa sull'istituzione di un Registro delle imprese autorizzate ad esportare prodotti in Egitto.

In sostanza, alcuni prodotti elencati nella normativa in questione (Decreti ministeriali 992/2015 e 43/2016) non potranno essere messi in circolazione, se l’impresa straniera che li produce non è ufficialmente registrata in tale Registro.

La registrazione avviene attraverso il GOIEC (General Organization for Import & Export Control), organismo del Ministero del commercio e dell'Industria.

La normativa di riferimento, l'elenco dei prodotti interessati e i documenti necessari alla registrazione sono reperibili al seguente link (GOIEC), che fornisce anche la possibilità di presentare online la domanda di registrazione.

L'organismo mette, altresì, a disposizione un call center operativo (da Domenica a Giovedì) dalle 8.00 alle 13.00 (ora italiana), orario in cui sono disponibili operatori con i quali è possibile parlare in lingua inglese.

I documenti necessari per le formalità di registrazione devono essere vidimati dalla Camera di commercio e dall'Ambasciata egiziana.

  • Lista dei prodotti interessati.
  • FAQ relative alla registrazione
  • Ulteriori spiegazioni sui documenti da presentare - aziende con trademark
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