Il diritto di Accesso
A seguito della modifica del Decreto trasparenza (con D.Lgs. n. 97/2016 – in vigore dal 23 giugno 2016), si possono identificare tre tipologie di accesso agli atti:
- Accesso documentale, ha ad oggetto i "documenti amministrativi" e può essere inoltrato esclusivamente da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto (disciplinato dal capo V della L. n. 241/1990 e s.m.i.);
- Accesso civico semplice, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. – Decreto trasparenza);
- Accesso civico generalizzato, è esercitabile relativamente ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. – Decreto trasparenza).
La Camera di Commercio I.A.A. di Bologna con Deliberazione di Giunta d’urgenza con i poteri del Consiglio camerale n. 104 del 20 giugno 2017, ratificata con Deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 20.07.2017, ha approvato il “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna”.
L’istanza di accesso documentale va indirizzata all’attenzione all’ufficio che detiene stabilmente il documento amministrativo tramite le seguenti modalità:
- all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: protocollo@bo.camcom.it;
- indirizzo PEC (posta elettronica certificata) istituzionale: cciaa@bo.legalmail.camcom.it;
- per posta alla Camera di Commercio di Bologna, Piazza Mercanzia, 4 - 40125 Bologna.
Qualora non si conosca l’Ufficio destinatario, sarà l’Ufficio protocollo della Camera di Commercio a individuarlo ed assegnare l’istanza all’Ufficio competente.
La responsabilità del procedimento di accesso documentale è attribuita al Responsabile dell’ufficio che detiene stabilmente il documento amministrativo.
Il richiedente, in caso di mancata risposta entro il termine previsto, può rivolgersi al Segretario Generale nella sua qualità di potere sostitutivo o, in mancanza di quest’ultimo, al dirigente preposto o, in mancanza, al funzionario più elevato presente nell’Amministrazione (in accordo con quanto stabilito da art. 2 comma 9bis L. 241/1990).
Per info: Tel. 051/60.93.111.
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