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Cancellazioni d'ufficio di imprese non più operative

Cancellazioni d'ufficio di imprese non più operative

Imprese individuali e società di persone
L’ufficio del Registro delle Imprese di Bologna attiva la procedura di cancellazione di ditte individuali e società di persone non più operative ma tuttora iscritte al Registro delle Imprese.
Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone sono individuate dal D.P.R. del 23 07/2004 n. 247 e dalla Circolare n. 3585/C del 14 giugno 2005 del Ministero delle Attività Produttive.
Avvio del procedimento
I procedimenti di cancellazione d’ufficio non vengono avviati su istanza di parte, ma qualora l’ufficio rilevi, anche a seguito di segnalazione di un’altra Pubblica Amministrazione, una delle circostanza indicate nel D.P.R.247/2004.
Eventuali richieste di cancellazione d’ufficio si istanza di parte non verranno pertanto accolte, ma di esse si terrà eventualmente conto, se vi sono i presupposti, nel corso della periodica attività di cancellazione d’ufficio delle imprese non più operative.
Si fa infatti presente che, come chiarito dalla Circolare n. 3585/C del 14 giugno 2005 del Ministero delle Attività Produttive, tale procedimento di cancellazione d’ufficio ha carattere residuale e “… non incide sulla disciplina sostanziale delle cause di scioglimento … rispondendo alla più limitata e specifica finalità di verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti per la cancellazione, ove questa non sia stata chiesta dai soggetti che, per legge, vi sono tenuti. Qualora, pertanto, siano quest’ultimi (titolare, eredi, amministratori) a comunicare al registro delle imprese l’avveramento delle circostanze indicate dal regolamento come sintomo di inattività, si attiverà il procedimento di cancellazione ordinario.”.
Conclusione del procedimento
Alla cancellazione dell’impresa/società si procede dopo che l’ufficio ha esperito le necessarie verifiche, compresi gli accertamenti anche presso altre pubbliche amministrazioni, come richiesto dal D.P.R. 247/2004 e dall’art. 40, comma 1, del D.L. 76/2020.
Comunicazione di avvio e conclusione del procedimento
Per le modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento d’ufficio, si rimanda alla Direttiva del Giudice del Registro di Bologna del 26 gennaio 2021, pubblicata nell’Albo camerale: in base a tale Direttiva, è prevista la comunicazione di avvio e conclusione del procedimento tramite pubblicazione nell’Albo camerale per le imprese prive di un valido domicilio digitale; per le imprese con domicilio digitale valido e attivo, le comunicazioni di avvio e di conclusione del procedimento sono invece inviate alla casella certificata iscritta al Registro delle Imprese.
 
Cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione
L’ufficio del Registro delle Imprese di Bologna avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione che non hanno depositato il bilancio d'esercizio per almeno tre anni consecutivi, come previsto dall'art. 2490 c.c.
I presupposti sono quindi:
  • che la società sia in liquidazione
  • che risulti non effettuato il deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi.
 
Avvio del procedimento
Il procedimento di cancellazione d’ufficio non viene avviato su istanza di parte, ma vi provvede periodicamente l’ufficio a seguito di verifica della sussistenza delle condizioni di legge.
Eventuali richieste di cancellazione d’ufficio su istanza di parte non verranno pertanto accolte, ma di esse si terrà eventualmente conto, se vi sono i presupposti, nel corso della periodica attività di cancellazione d’ufficio delle imprese non più operative.
Comunicazione di avvio e conclusione del procedimento
Per le modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento d’ufficio, si rimanda alla Direttiva del Giudice del Registro di Bologna del 26 gennaio 2021, pubblicata nell’Albo camerale: in base a tale Direttiva, è prevista la comunicazione di avvio e conclusione del procedimento tramite pubblicazione nell’Albo camerale per le imprese prive di un valido domicilio digitale; per le imprese con domicilio digitale valido e attivo, le comunicazioni di avvio e di conclusione del procedimento sono invece inviate alla casella certificata iscritta al Registro delle Imprese.
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