Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori e liquidatori delle societa'
A decorrere dal 1°gennaio 2025, l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
L’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), vigente dal 1/1/2025, ha infatti modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
In data 12 marzo 2025 il MiMit ha fornito le prime indicazioni operative con una nota, sulla quale è attualmente in corso un confronto con Unioncamere, volto ad evidenziare e risolvere alcune criticità operative.
Vengono comunicate le indicazioni operative per gli adempimenti in oggetto, con riserva di fornire eventuali e ulteriori chiarimenti, tenendo conto delle indicazioni che emergeranno dal confronto di cui sopra.
L‘obbligo riguarda gli amministratori e i liquidatori delle seguenti società, anche se costituite prima del 1° gennaio 2025:
- società di capitali;
- società cooperative;
- società consortili;
- società di persone.
Sono esonerate le società di mutuo soccorso.
Non sono tenuti all'adempimento i soggetti che amministrano attività imprenditoriali svolte con una diversa forma giuridica (es. gli amministratori di consorzi, di contratti di rete, di GEIE, di associazioni, di fondazioni, di enti pubblici economici, di aziende speciali ex TUEL e di persone giuridiche private (PGP)) nonché i preposti di sede secondaria di società estera, in quanto non sono qualificabili come amministratori della stessa.
E’ obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori nelle istanze inviate a far data dall'1/1/2025 relative a:
- iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo di società di capitali e cooperative;
- iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone;
- Iscrizione della prima istanza di rinnovo o variazione delle cariche sociali o modifica dei patti sociali con nuovi soci amministratori/accomandatari/liquidatori.
Il domicilio digitale dell'amministratore/liquidatore, comunicato con la domanda presentata al registro delle imprese, può coincidere con il domicilio digitale della società (conformemente all'orientamento espresso da Unioncamere). Non può essere un indirizzo PEC di altra società o impresa o comunque iscritto e riferito ad altro amministratore. E’ ammesso il domicilio digitale del professionista iscritto nell’INI-PEC, ai sensi dell’art. 6-bis C.A.D..
La nota del MiMit conferma che la mera comunicazione del domicilio digitale dell’amministratore/liquidatore (o del socio-amministratore di società di persone) è esente dall’imposta di bollo e dal diritto di segreteria.
La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell’indicazione del domicilio digitale degli amministratori, comporta la sospensione della pratica per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.P.R. n. 581/95.
Maggio 2025
Questo ufficio è in Qualità

