Indicazioni operative per la messa in scioglimento “semplificata" delle società di capitali, per il deposito dei bilanci finali di liquidazione e la registrazione del piano di riparto
Si suggerisce un'attenta lettura della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 94215 del 19/05/2014, che ha individuato, anche sulla base della giurisprudenza formatasi in materia, i presupposti di legge che devono sussistere affinché possa legittimamente essere presentata la relativa istanza al Registro delle Imprese.
In questa sede si focalizza l'attenzione sui due casi più problematici, ovvero la messa in scioglimento "per conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo" ( n. 2 dell’art. 2484 c.c.) e "per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto é disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter" (n. 4 dell’articolo 2484 c.c.):
- conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo" ( n. 2 dell’art. 2484 c.c.): l’evento indicato deve essere tale da rendere definitivamente e obiettivamente impossibile il raggiungimento dell’univoco oggetto sociale. Non può, pertanto, essere idoneo, a tal fine, indicare una generica “crisi del settore”, ma occorrerà che si sia verificato un evento che obiettivamente e indefinitamente renda impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale. Dalla dichiarazione degli amministratori dovrà, inoltre, risultare, al fine del compiuto avveramento della causa in esame, che l’assemblea dei soci “all’uopo convocata” si é opposta a ipotesi di modificazioni dell’oggetto sociale atte a rimuovere la causa di scioglimento;
- riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto é disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter (n. 4 dell’art. 2484 c.c.): in tale ipotesi, deve eseguirsi una verifica infra-annuale della situazione contabile e deve essere convocata immediatamente l’assemblea affinché valuti la possibilità di ricapitalizzazione oppure di trasformazione della società. Nel caso in cui l’assemblea decida di non procedere in tal senso, la causa in questione potrà considerarsi intervenuta. La dichiarazione degli amministratori di accertamento dello scioglimento ai sensi del n. 4 cit. deve, pertanto, attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, anche l’esito della predetta riunione assembleare; in alternativa, a fini meramente probatori, potrà prodursi copia semplice del verbale dell’assemblea. Non può pertanto essere iscritta nel registro delle imprese un’istanza di scioglimento della società corredata dal solo accertamento, da parte dell’organo amministrativo, di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale al disotto del minimo legale, in quanto deve risultare che l’assemblea dei soci, previamente convocata, abbia dichiarato di non voler né trasformare, né ricapitalizzare la società.
Si ricorda che in caso di assegnazioni ai soci di utili o di somme a qualsiasi titolo (compresa la restituzione del capitale sociale), il bilancio finale o il piano di riparto, se separato, va registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Non è invece soggetto a registrazione il bilancio finale di liquidazione che si chiude in pareggio o in perdita e non comporta, pertanto, distribuzione di alcuna somma ai soci.
L’Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna suggerisce di consultare attentamente le apposite schede del Manuale Nazionale Adempimenti Registro Imprese con integrazioni Emilia-Romagna o della Guida interattiva nazionale (widget), con particolare riferimento alla forma degli atti.
In estrema sintesi:
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istanza presentata dal liquidatore munito di firma digitale: occorre produrre copia SCANSIONATA di ORIGINALE cartaceo corredata dalla seguente dichiarazione di conformità: “"La/il sottoscritta/o …………………….., nata/o a ……………. il…………….. dichiara, consapevole delle responsabilita' penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e' stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.” (artt. 22, comma 3, del d.lgs 82/2005 e 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014).";
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istanza presentata dal liquidatore munito di firma digitale, se c’è riparto finale soggetto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate: In caso di registrazione, il documento deve riportare la seguente dichiarazione “La/il sottoscritta/o __________________________, nata/o a _____________ il ________ dichiara, consapevole delle responsabilita' penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e' conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione” (art. 19 del d.p.r. 445/2000)”;
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istanza presentata dal professionista incaricato (o da soggetto delegato tramite procura): si evidenzia che, in tal caso, le dichiarazioni di conformità di cui sopra, con relativa assunzione di responsabilità, saranno rese da questi ultimi, con propria firma digitale.