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ICC - IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

ICC - IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

 
NUOVA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE
 
L’art. 25 della legge n. 206/2023 ha introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale e ha definito la qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), prevedendo l’istituzione di una apposita sezione speciale del registro imprese in cui sono iscritte tali imprese.
Il successivo decreto interministeriale n. 402 del 25/10/2024 (decreto ICC), in attuazione dell’articolo 25, comma 6 della legge 206/2023, ha definito le modalità e le condizioni per il riconoscimento e le ipotesi di revoca della qualifica di impresa culturale e creativa, prevedendo che tale riconoscimento avvenga a seguito dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, previa istanza di parte presentata per via telematica mediante la Comunicazione Unica.
Il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made In Italy del 10/7/2025, in attuazione dell’art. 5 del suddetto decreto ICC, ha istituto l’apposita sezione speciale del registro imprese e ha dettato le disposizioni concernenti gli adempimenti per l'iscrizione nella suddetta sezione speciale; in allegato al decreto sono stati inoltre elencati i codici ATECO delle attività ammissibili.
Infine, con il decreto direttoriale del 7/8/2025, il Ministero delle Imprese e del Made In Italy ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche della modulistica da presentare al registro imprese, necessarie per permettere la presentazione delle istanze relative all’iscrizione/cancellazione degli enti coinvolti nella nuova sezione speciale dedicata alle imprese culturali e creative. Il decreto ha anche aggiornato le istruzioni per la compilazione della modulistica necessaria per questo adempimento (modelli S5 e I2).
Le nuove specifiche tecniche sono entrate in vigore il 30 settembre 2025. Pertanto le domande di iscrizione nell’apposita nuova sezione speciale del registro imprese possono essere presentate a partire dal 30/9/2025.
 
Quali imprese/enti possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa (ICC)
Ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 2, del DM 25/10/2024, possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa:
 
a) gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del Codice civile;
b) i lavoratori autonomi;
c) gli enti del Terzo settore, previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e gli enti di cui al Libro I, Titolo II, Capo II, del Codice civile (associazioni e fondazioni) che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui all'articolo 4, comma 1 del d.m. 25/10/2024;
d) le start up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179), in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 del d.m. 25/10/2024;
e) i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui all’articolo 3, lettere a) e b) che svolgono, in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.
 
Ai fini del citato decreto, si intende prevalente l’attività effettivamente esercitata dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta di riferimento, un volume di affari superiore al cinquanta per cento di quello complessivo.
 
Per l'iscrizione nella sezione speciale, i soggetti sopra indicati, iscritti nel Registro delle imprese o nel REA e che abbiano dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell'attività economica (CON L’ECCEZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI CHE NON SVOLGONO ATTIVITA’ DI IMPRESA E CHE, PERTANTO, NON SONO ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE), in possesso dei requisiti oggettivi previsti dall'articolo 4, comma 1, del predetto decreto, presentano alla Camera di Commercio competente apposita domanda di iscrizione nella sezione speciale, attraverso ComUnica (art. 3 del d.m. 10/7/2025).
 
 
Principali caratteristiche dell’adempimento: iscrizione/cancellazione dalla sezione speciale ICC
 
Soggetti interessati all’iscrizione nella sezione speciale ICC sono:
 
  • gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del Codice civile
  • enti iscritti nel REA.
 
Le imprese devono essere iscritte nel RI e svolgere un’attività economica (inclusa in quelle elencate nell’allegato al DM 10/7/2025) e che risulti essere attività prevalente.
 
Gli enti devono essere iscritti nel REA, svolgere un’attività economica (inclusa in quelle elencate nell’allegato al DM 10/7/2025) e aver iscritto il proprio domicilio digitale (valido e attivo). L’allegato al DM 10/7/2025 contiene anche codici ATECO per i quali il requisito per l’iscrizione in sezione speciale ICC è soddisfatto a condizione che l’impresa svolga detta attività in qualità di impresa artigiana.
 
La pratica di iscrizione/cancellazione relativa alla sezione speciale ICC viene inviata tramite ComUnica.
 
Per approfondimenti è disponibile il Manuale operativo per gli adempimenti relativi alla sezione Imprese culturali e creative.
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