Approfondimenti sul Registro Imprese
Il Registro delle Imprese è un registro pubblico istituito dalla legge di riordino delle Camere di Commercio (L. 580/1993), nel quale si devono iscrivere tutti gli atti e i fatti relativi alla vita dell’impresa previsti dalla legge (art. 2188 c.c.). L'avvio di tale registro ha trovato attuazione con l'emanazione del relativo regolamento, il D.P.R. 7/12/1995 n. 581. L'ufficio è divenuto operativo a tutti gli effetti a decorrere dal 19/2/1996.
Il Registro delle Imprese si ispira al principio dell'universalità, attuato attraverso l'iscrizione e l'annotazione di tutti i soggetti imprenditoriali, indipendentemente dalla forma giuridica di svolgimento dell'attività e dal tipo di attività esercitata. Esso costituisce, quindi, un'anagrafe generale dell'imprenditoria locale. Il Registro delle Imprese risponde, inoltre, all'obiettivo della pubblicità legale e ad esigenze quali: la completezza e l'organicità della pubblicità di tutte le imprese soggette a registrazione; l’immediatezza della disponibilità dell'informazione; la praticità e la celerità per la ricerca dell'informazione da parte dell'utente su tutto il territorio nazionale.
L'Ufficio Registro Imprese ha sede presso la Camera di Commercio competente per territorio, è diretto da un Conservatore, nominato dalla Giunta Camerale nella persona del Segretario Generale o di un dirigente della Camera di Commercio stessa, ed è sotto la vigilanza di un Giudice Delegato nominato dal Presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
L'ufficio "provvede alla tenuta" del Registro Imprese, e deve agire conformandosi alle disposizioni del codice civile contenute negli art. 2188 e seguenti; alle disposizioni specifiche di cui all'art. 8 della L. 580/93 (che in parte ha ampliato e modificato talune previsioni del codice civile), alle disposizioni di attuazione del sopraccitato art. 8, che hanno trovato disciplina nel D.P.R. n. 581/95 e nelle successive modifiche (D.P.R. 588/99 e L. 340/00).
Nel Registro devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l'attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all'art. 2195 del c.c., nonché l'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. Sono esonerati dall'iscrizione gli imprenditori agricoli che rientrano nei limiti previsti per il regime di esonero degli adempimenti Iva (volume d'affari non superiore a € 7.000). Tuttavia, anche l'imprenditore agricolo che opera in regime di esonero deve iscriversi al Registro delle imprese se intende esercitare la vendita diretta dei propri prodotti su aree pubbliche (Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 77217 del 08/05/2014).
Il Registro Imprese è diviso in una Sezione ordinaria e diverse Sezioni speciali.
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imprenditori individuali commerciali non piccoli
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società di persone (tranne le società semplici)
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società di capitali
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società cooperative
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consorzi fra imprenditori con attività esterna
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società consortili
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i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia
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gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
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le società estere che hanno in Italia la sede amministrativa/secondaria, ovvero l'oggetto principale della loro attività
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aziende speciali e consorzi degli enti locali
- Sezione speciale alla quale si iscrivono, con diverse qualifiche:
- imprenditori agricoli e coltivatori diretti
- piccoli imprenditori commerciali
- società semplici
- imprenditori artigiani
- Sezione speciale società tra professionisti alla quale si iscrivono:
- le società tra avvocati
- le società tra professionisti (tenute a iscriversi anche nella sezione ordinaria, in base al modello societario prescelto)
- Sezione “apposita” per le società ed enti che esercitano attività di direzione e coordinamento ex art. 2497-bis c.c.
- Sezione speciale per le imprese sociali, alla quale si iscrivono:
- le organizzazioni private in possesso dei requisiti di impresa sociale, come definita dalla legge n. 118/2005 (se si tratta di società, dovranno iscriversi anche alla Sezione ordinaria)
- le società di Mutuo Soccorso
- Sezione speciale per le Start-innovative e gli Incubatori certificati (tenute a iscriversi anche alla Sezione ordinaria, in base al modello societario prescelto);
- Sezione speciale per le Piccole e Medie Imprese Innovative (PMI), tenute a iscriversi anche alla Sezione ordinaria, in base al modello societario prescelto.
In base all’effetto che la legge attribuisce all’iscrizione nel Registro delle Imprese, si distingue fra:
- pubblicità costitutiva: ricorre nei casi in cui l’iscrizione di un determinato atto o fatto giuridico nel Registro delle Imprese è requisito necessario ed indispensabile per la sua esistenza (es. atto costitutivo di società di capitale);
- pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): ricorre nei casi in cui l’iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l’atto o il fatto del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza; in pratica trasforma la conoscibilità del fatto, resa possibile dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, in presunzione di conoscenza effettiva dello stesso da parte dei terzi (es. atto costitutivo delle società di persone);
- pubblicità notizia: ricorre nei casi in cui l’iscrizione nel Registro delle Imprese ha una funzione solo informativa, consente cioè di far conoscere a chiunque abbia interesse determinati fatti giuridici senza però connettervi alcun particolare effetto riguardo all’efficacia del fatto o dell’atto reso pubblico. Tale tipologia di pubblicità è per lo più riconducibile all’iscrizione nelle Sezioni speciali (con alcune eccezioni: ad esempio, l’iscrizione nella Sezione speciale degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici ha efficacia anche dichiarativa, oltre che di pubblicità notizia).
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