Mercoledì 17 Giugno 2026

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Diritto 2026

Diritto annuale 2026: nessun cambiamento rispetto al 2025
L'importo dovuto per il 2026 viene determinato considerando la riduzione del 50% fissata dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114. A tale misura deve essere aggiunta la maggiorazione del 20%, destinata al finanziamento di progetti strategici, disposta con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 17 marzo 2026. Le misure fisse e le modalità di calcolo di quanto dovuto alla scrivente Camera di Commercio restano invariate rispetto al 2025.
 
Le imprese che hanno effettuato il pagamento del diritto annuale 2026 entro il 28/04/2026 senza considerare la maggiorazione del 20% dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2026 per non pagare sanzioni e interessi.
 
La data scadenza pagamento è MARTEDI' 30 GIUGNO 2026, ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, con la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza - quindi entro il 30 luglio per chi ha la scadenza del 30 giugno - con la sola maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La maggiorazione va sommata al diritto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.
 
Differimento dei termini di versamento: ai sensi dell'art. 6 del D.L. 22 maggio 2026 n. 89, il termine dei versamenti che scadono il 30 giugno 2026, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, è prorogato al 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga, oltre ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti. Per tali soggetti è prevista la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza - quindi entro il 20 agosto - con la sola maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga riguarda anche il pagamento del diritto annuale.
La maggiorazione va sommata al diritto annuale e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.
 
 
 
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